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CODICE PENALE

del 15 marzo 1968

 

 

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Art. 164

- Chi eccita l’odio su base religiosa con le parole, con la stampa, con le azioni o in altro modo, è passibile della privazione della libertà fino a 3 anni o del lavoro correzionale.

Art. 165

1) Chi con l’uso della forza o con la minaccia impedisce il compimento della pratica religiosa, che non sia in contrasto con la legge dei Paese, con l’ordinamento sociale e con i principi della vita comune socialista, è passibile della privazione della libertà fino ad un anno.

2) La stessa pena si applica ugualmente nei confronti di colui che allo stesso modo costringa un’altra persona a partecipare a pratiche religiose.

3) Per i reati di cui all’art. 163, commessi contro gruppi popolari, singoli cittadini o i loro beni in relazione alla loro appartenenza religiosa, si applica la pena sopra prevista.

Art. 166

- Chi fonda organizzazioni politiche a base religiosa o chi con le parole, con la stampa, con le azioni o con altro mezzo approfitta della propaganda della Chiesa (Chiesa ortodossa) o della propaganda religiosa contro le autorità popolari o la loro attività è passibile della privazione della libertà fino a 3 anni, se non si deve applicare una pena superiore.

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