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IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio X e Sua Maestà Pietro I Re di Serbia, allo scopo di tutelare gli interessi religiosi dei Cattolici nel Regno di Serbia, hanno risoluto di fare un Concordato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè:
Per parte di Sua Santità: l’Emo e Revmo Signor Cardinale Merry del Val Suo Segretario di Stato; e per parte di Sua Maestà: Sua Eccellenza il Signor Milenko R. Vesnitch, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Serbia in Francia e nel Belgio, Gran Croce dell’Ordine di San Sava, dottore in legge ecc;
i quali, scambiati i loro rispettivi Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, convennero negli articoli seguenti:
Art. 1
La religione cattolica apostolica romana avrà il suo libero e pubblico esercizio nel Regno di Serbia.
Art. 2
Si costituisce nel Regno di Serbia una Provincia Ecclesiastica, composta dell’archidiocesi di Belgrado, con sede nella capitale del Regno – avente come territorio quello compreso nei confini della Serbia prima dei trattati di Londra e di Bukarest dell’anno 1913 – e della diocesi di Scopia, suffraganea, con sede in detta città, passando della giurisdizione di Propaganda Fide al diritto comune.
Art. 3
L’Arcivescovo dl Belgrado e il Vescovo di Scopia, alla cui giurisdizione ecclesiastica appartengono tutti i Cattolici del Regno di Serbia, dipenderanno negli affari ecclesiastici direttamente ed esclusivamente dalla Santa Sede.
Art. 4
Sua Santità, prima di nominare definitivamente l’Arcivescovo di Belgrado e il Vescovo di Scopia, notificherà al Regio Governo la persona del rispettivo candidato, per conoscere se vi siano fatti o ragioni di ordine politico o civile in contrario.
Art. 5
L’Arcivescovo di Belgrado e il Vescovo di Scopia riceveranno dal Regio Governo un emolumento annuo, il primo di dinari 12.000, con un’aggiunta di 4.000 dinari, ed il secondo di dinari 10.000, con diritto a pensione non inferiore a quello degli impiegati dello Stato.
Art. 6
Il titolo ufficiale dell’Arcivescovo di Belgrado e del Vescovo di Scopia sarà illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.
Art. 7
Prima di entrare in funzione, l’Arcivescovo di Belgrado ed il Vescovo di Scopia pesteranno alla presenza di un delegato del Regio Governo il giuramento di fedeltà nella formola seguente: Io giuro e prometto dinanzi a Dio e sopra i Santi Evangeli obbedienza e fedeltà a Sua Maestà il Re di Serbia; prometto di non partecipare ad accordo qualsiasi, né di assistere ad alcun consiglio, né d’incoraggiare o lasciar cooperare il Clero a me subordinato a qualsivoglia impresa che tenda a turbare la pubblica tranquillità dello Stato.
Art. 8.
L’Arcivescovo di Belgrado e il Vescovo di Scopia avranno piena liberta nell’esercizio delle funzioni ecclesiastiche e nel regime delle loro diocesi, e potranno esercitare tutti i diritti e le prerogative del loro pastorale ministero, secondo la disciplina approvata dalla chiesa; da loro, nelle rispettive diocesi, dipendono tutti i membri del clero cattolico, in ciò che riguarda l’esercizio del sacro ministero.
Art. 9
All’Arcivescovo di Belgrado ed al Vescovo di Scopia spetta, nella rispettiva diocesi, l’erezione delle parrocchie, d’intelligenza col Regio Governo. Ad essi spetta pure la nomina del parroci. Se poi trattasi di persone estranee al Regno, procederanno d’intelligenza col Governo Serbo; se poi trattasi di sudditi serbi, i Vescovi s’informeranno in precedenza presso il competente Ministero, per conoscere se vi siano ragioni o fatti d’ordine politico o civile in contrario.
Art. 10
L’istruzione religiosa della gioventù cattolica è sottoposta, in tutte le scuole, all’Arcivescovo ed al Vescovo nelle rispettive diocesi. Nelle scuole dello Stato essa verrà impartita da catechisti che, previo comune accordo, saranno nominati dal Vescovo e dal Ministro dell’Istruzione Pubblica a dei Culti. I Vescovi possono interdire l’insegnamento religioso, anche nelle scuole dello Stato, a quei catechisti che si mostrassero non adatti alla missione loro affidata dandone partecipazione al Ministero dell’Istruzione Pubblica e del Culti, per procedere ad altra nomina. Il Regio Governo stipendierà i catechisti nelle scuole dello Stato. La qualità di parroco non è incompatibile con quella di catechista.
Art. 11
Per la formazione di giovani serbi idonei al sacerdozio cattolico sarà istituito un seminario nella capitale e nelle sue vicinanze, cui lo Stato fornirà un’ equa annua dotazione, re stando all’autorità ecclesiastica rispettiva la cura di sistemarlo e governarlo in conformità delle disposizioni canoniche. In questo seminario sarà usata per le discipline non ecclesiastiche la lingua d’insegnamento serba.
Art. 12
Il Regio Governo riconosce la Validità dei matrimoni tra Cattolici e del matrimoni misti, contratti alla presenza del parroco cattolico secondo le leggi della chiesa.
Art. 13.
Le cause matrimoniali tra cattolici, e tra coniugi di matrimoni misti celebrati dinanzi al parroco cattolico, eccetto in ciò che riguarda gli effetti meramente civili, saranno giudicate dai Tribunali ecclesiastici cattolici.
Art. 14.
Il coniuge cattolico avrà diritto di stabilito che la prole del matrimoni misti, celebrati dinanzi al parroco cattolico, venga educata nella religione cattolica.
Art. 15.
La formola di preghiera pel Sovrano: Domine, salvum fac Regem, sarà cantata negli uffici divini in lingua slava o latina, a seconda delle condizioni locali.
Art. 16.
Lo Stato riconosce che la chiesa, rappresentata dalle legittime sue autorità e dai suoi ordini gerarchici, ha vera a propria personalità giuridica e capacità di esercitare i diritti che le appartengono.
Art. 17.
La Chiesa ha diritto di acquistare per giusto titolo, di possedere e liberamente amministrare beni si mobili che immobili, destinati pei fini propri della Chiesa e delle sue istituzioni nel Regno: e le cose da lei acquistate e le sue fondazioni sono inviolabili come i beni proprii dei cittadini dello Stato.
Art. 18.
Le proprietà della Chiesa potranno essere assogettate ai publici tributi, come i beni degli altri cittadini, eccettuati tuttavia gli edifici destinati al culto divino, i seminari e le case dei Vescovi e dei parroci, i quali saranno immuni da tasse e non potranno mai essere destinati od adibiti ad altro uso.
Art. 19.
I sacerdoti ed i chierici, secolari e regolari, non potranno essere obbligati ad esercitare publici uffici che fossero contrari al sacro loro ministero ad alla vita clericale.
Art. 20.
Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del precedenti articoli o su questioni per avventura dagli stessi non contemplate, la Santa Sede ed il Regio Governo procederanno, di comune intelligenza, ad un amichevole soluzione, in armonia col diritto canonico.
Art. 21.
La presente convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo la ratifica di Sua Santità il Sommo Pontefice e di Sua Maestà il Re di Serbia.
Art. 22
Lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nel più breve tempo possibile.
Mil. R. Vesnitch.
DAL VATICANO 24 GIUGNO 1914.
Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, a complemento del Concordato e come parte integrante di esso, ha l’onore di significare a Sua Eccellenza il signor Dottor Milenko Vesnitch, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Serbia, quanto segue:
Il Santo Padre consente che i cattolici di rito latino del Regno di Serbia, in quelle parrocchie che (in base alla lingua parlata dai rispettivi parrocchiani) verranno nominatamente designate dalla Santa Sede, possano servirsi della lingua paleoslavica nella sacra liturgia e che in essa possano usare i caratteri glagolitici.
Inoltre Sua Santità estende alle suddette parrocchie il decreto della S. Congregazione dei Riti del 18 Dicembre 1906 n° 4196, in quanto con esso viene regolato l’uso del Rituale Romano (nei battesimi, matrimoni, funerali ecc.) e il canto o la recita delle preci, dell’Epistola e del Vangelo in lingua slava.
II Rituale, Evangelitario e le preci, di cui è parola nel precedente capoverso, possono essere stampati coi caratteri civili attualmente in uso in Serbia.
II sottoscritto Cardinale profitta ben volentieri di questa occasione per rinnovare al prelodato Signor Ministro i sentimenti dell’alta sua considerazione.