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FEDERAZIONE RUSSA

 

Statuto della Conferenza episcopale della Federazione Russa e Decreto di erezione e di recognitio degli Statuti da parte della Congregazione per i vescovi, 2 marzo 1999

 

DECRETUM

 

Russicae Foederationis Sacrorum Antistites, ad bonum animarum per idoneos modos provehendum, ab Apostolica Sede postulaverunt ut Conferentia Episcoporum Russicae Foderationis erecta foret atque ipsius statuta, quae ad normam iuris confecta sun, rite recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, a udita Secretaria Status, de consilio Congregationis pro Episcopis, in Audentia diei 2 Ianuarii 1999, Conferentiae Episcoporum Russicae Foederationis erectionem approbavit.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi tributarum et collatis consiliis cum Secretaria Status et Pontificio Consilio de Legum Textibus Interpretandis, normas statutorum praefatae Conferentiae Episcopo rum, prout in adnexo exemplari continentur, iuri canonico universali accommodatas repperit et ad triennium, experimenti causa, rata habuit. Quapropter eadem normae, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia determinatis, promulgati poterunt.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 2 mensis Martii anno 1999.

Prot. n. 887/98.

 

 

STATUTO DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

 

Introduzione.

Seguendo l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo e la tradizione della Chiesa, il Concilio Vaticano II insegna che «come per decreto del Signore san Pietro e gli altri apostoli compongono un unico collegio apostolico, così il Romano Pontefice, successore di Pietro e i vescovi, successori degli apostoli, sono legati tra di loro» (LG 22). Uniti tra loro e con il Romano Pontefice da legami di unità della fede, dell'amore e della pace, i Vescovi devono incontrarsi per esaminare insieme le questioni principali della vita e dell'attività della Chiesa, e le loro decisioni esprimono il carattere collegiale e la natura dell'ordine episcopale (cfr. LG 23). A questo riguardo il Concilio sottolinea che i vescovi non possono adempiere adeguatamente e fruttuosamente al proprio servizio se non collaboreranno strettamente e in armonia tra di loro, e dispongono la formazione della Conferenze Episcopali (cfr. CD 37) , ciò che in seguito ha trovato conferma nel Codice di Diritto Canonico (cfr. CJC, can. 447) e nel Magistero della Chiesa, particolarmente nella Lettera Apostolica del Papa Giovanni Paolo II «Apostolos suos» sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali.

 

l. Definizione.

1.1. La Conferenza dei Vescovi Cattolici della Federazione Russa [CVC FR], istituzione permanente eretta dalla Sede Apostolica, è l'assemblea dei Vescovi della Federazione Russa, i quali, secondo le norme del Diritto Canonico e la dottrina della Chiesa, esercitano congiunta mente alcune funzioni pastorali nei confronti dei fedeli di questo paese, al fine di incrementare il bene che la Chiesa offre agli uomini attraverso diverse forme e modalità di apostolato, da adattarsi alle circostanze del tempo e del luogo (cfr. CJC, can. 447 e can. 449 par. 1) .

1.2. La CVC FR, secondo le norme del Diritto Canonico, usufruisce dello status di persona giuridica (cfr. CJC, cn. 499, par. 2).

1.3. La CVC FR ha sede a Mosca.

 

2. Gli scopi.

La CVC FR persegue i seguenti scopi (cfr. CJC, can. 447; Lett. ap. «Apostolos suos», 12, 15):

2 .l. la manifestazione dello spirito collegiale (affectus collegialis) dei vescovi della Federazione Russa, in unione con il Sommo Pontefice e con il collegio dei vescovi del mondo intero, anzitutto con i confratelli della Conferenza;

2.2. l'aiuto ai singoli vescovi nell'adempiere alla loro attività pastorale;

2.3 . l'elaborazione di proposte per l'attività pastorale della Chiesa Cattolica sul territorio della Federazione Russa, anzitutto nelle questioni dell'evangelizzazione, della catechesi e della santificazione del popolo di Dio;

2.4. l'approvazione, secondo le tradizioni spirituali e storiche dei popoli della Federazione Russa, dei principi di disciplina ecclesiale e delle norme di attività pastorale;

2.5. l'adempimento degli obblighi secondo le competenze previste dal Diritto Canonico;

2.6. il mantenimento delle relazioni con la Sede Apostolica e con le Conferenze Episcopali degli altri paesi;

2.7. lo sviluppo delle relazioni ecumeniche e interconfessionali;

2.8. lo stabilimento e lo sviluppo di relazioni adeguate con le autorità statali, rispettando le competenze della Sede Apostolica;

2.9. la realizzazione di ulteriori compiti affidati alla Conferenza della Sede Apostolica.

 

3.  Membri.

3.1. Membri di diritto della CVC FR sono (cfr. CJC, can. 450 par. l; Lett. Ap. «Apostolos suos», 17):

3.l.l.   i vescovi diocesani e quelli che nel diritto sono a loro equiparati;

3 .1.2. i vescovi coadiutori;

3.1.3. i vescovi ausiliari e gli altri vescovi titolari, che svolgano funzioni particolari sul territorio della Federazione Russa, a loro affidate dalla Sede Apostolica o dalla CVC FR.

 

4.  Struttura.

La struttura della CVC FR è composta da:

4 .l l'Assemblea plenaria;

4 . 2 il Presidente;

4.3 il Segretariato generale;

4.4 i Consigli;

4.5 il Consiglio economico.

 

5.  L'Assemblea plenaria.

 

5 . l. Norme generali.

 

5 .1.1. L'Assemblea plenaria è l'organo supremo della CVC FR. L'Assemblea plenaria è convocata e diretta dal Presidente della CVC FR, e qualora esso sia legittimamente impedito dal vice-Presidente (cfr. CJC, can. 452 par. 2).

5.1.2. Le sedute dell'Assemblea plenaria devono essere tenute al meno due volte all'anno. Esse possono essere convocate anche in caso di circostanze particolari su richiesta di due terzi dei membri aventi diritto di voto deliberativo (cfr. CJC, can. 453 ).

5 .1.3. Ad ogni sessione dell'Assemblea plenaria viene redatto un verbale, autenticato dalla firma del Segretario generale.

5 .1.4. L'informazione circa la riunione dell'Assemblea plenaria viene rilasciata tramite il Segretario generale dal Presidente (vice-Presidente) o, per suo incarico, dallo stesso Segretario generale.

 

5.2. Partecipanti all'Assemblea plenaria.

 

5 .2.1. Tutti i membri della CVC FR, incluso il Segretario generale, partecipano all'Assemblea plenaria.

5.2.2. Il legato del Romano Pontefice di norma non è membro della CVC FR (cfr. CJC, can. 450 par. 2), tuttavia egli deve essere invitato alle Assemblee plenarie, affinché con la sua presenza e consiglio assicuri uno stretto rapporto con la Sede Apostolica.

5 .2.3. I vescovi a riposo possono essere invitati sia alle sedute plenarie che a quelle straordinarie, ma soltanto con diritto di voto consultivo (cfr. Lett. Ap. «Apostolos suos», 17).

5.2.4. Per decisione dell'Assemblea plenaria alle riunioni della stessa possono essere invitati sacerdoti, diaconi, membri degli Istituti di vita consacrata e laici. Tuttavia essi assistono solo alla discussione di quegli argomenti per i quali sono stati invitati.

5.2 .5. Il diritto di voto deliberativo all'Assemblea plenaria appartiene ai vescovi diocesani e quelli che nel diritto sono a loro equiparati, ai vescovi coadiutori e ai vescovi ausiliari e agli altri vescovi titolari, che svolgano funzioni particolari sul territorio della Federazione Russa, a loro affidate dalla Sede Apostolica o dalla CVC FR (cfr. CJC, can. 454; Lett. Ap. «Apostolos suos», 17).

5 .2.6. Il diritto di voto deliberativo circa l'approvazione o le modifiche dello Statuto della CVC FR appartiene ai vescovi diocesani, a quelli che nel diritto che nel diritto sono a loro equiparati e ai vescovi coadiutori (cfr. CJC, can. 454).

 

5.3. Competenze dell'Assemblea plenaria.

 

5.3.1. Prepara lo statuto.

5.3 .2. Emette decreti generali nei casi previsti dal diritto universale, o qualora abbia ricevuto apposito mandato dalla Sede Apostolica (cfr. CJC, can. 455 par. 1).

5.3 .3. Delibera ed emette documenti secondo le competenze di diritto.

5.3.4. Emette documenti riflettenti le posizioni della CVC FR.

5.3 .5. Elegge il Presidente della CVC FR e il suo Vice.

5.3 .6. Elegge il Segretario generale della CVC FR.

5.3.7. Fonda i Consigli in modo permanente o temporaneo, determina le linee direttive della loro attività e nomina i loro presidenti e i membri per un periodo determinato.

5.3.8. Stabilisce un Consiglio o delega alcune persone per le trattative con le autorità statali, fatte salve le competenze della Sede Apostolica.

5.3.9. Espleta le funzioni che l'Assemblea plenaria ha riservato a sé.

5.3.10. L'Assemblea plenaria ha il diritto esclusivo di fornire dichiarazioni o raccomandazioni a nome della Chiesa Cattolica nella Federazione Russa.

 

5.4. Ordine del giorno.

 

5.4 .l. L'ordine del giorno viene preparato dal Presidente, tenendo conto delle proposte dei membri della CVC FR, che vengono da loro presentate al Segretariato. Il medesimo ordine viene osservato qualora le proposte venissero da altre istituzioni ecclesiastiche. In caso di rifiuto di esame delle proposte da parte del Segretario generale ci si potrà appellare all'Assemblea plenaria.

5.4.2. L'ordine del giorno preparato dal Presidente viene presentato ai Vescovi e al Legato del Romano Pontefice, che potrà proporre anche altre questioni.

5.4 .3. Il programma dell'Assemblea plenaria dovrà essere presentato ai membri della CVC FR non più tardi di l O giorni dalla riunione della stessa.

 

5.5. Approvazione delle delibere.

 

5.5 .l. L'Assemblea plenaria ha il diritto di prendere decisioni, se in essa sono presenti non meno dei due terzi dei membri della CVC FR.

5.5.2. La votazione si svolge secondo le norme del Codice del Diritto Canonico (cfr. CJC, can. 119, 2° e 3°).

5.5 .3. La votazione si svolge apertamente; si vota segretamente sulle questioni di carattere personale e in caso che venga deciso a maggioranza dai membri della CVC FR presenti alla riunione.

5.5 .4. Per l'approvazione e le modifiche dei decreti generali le delibere vengono prese con la maggioranza dei due terzi dei membri della CVC FR con diritto di voto deliberativo (cfr. CJC, can. 455, par. 2).

5.5.5. Altre decisioni vengono prese dalla maggioranza semplice dei votanti, a condizione della presenza della maggioranza dei membri

della CVC FR e rispettando le disposizioni del can. 119.

5.5 .6. I decreti generali acquistano forza vincolante solo quando, dopo essere stati approvati dalla Sede Apostolica, essi vengono promulgati e sarà stabilito il termine della loro entrata in vigore secondo l'or dine definito dalla CVC FR (cfr. CJC, can. 455, par. 2 e 3).

5.5.7. Altre deliberazioni della CVC FR, giuridicamente non aventi forza vincolante, non sono obbligatorie per i vescovi membri della Conferenza, in quanto vige la potestà ordinaria, propria e immediata di ogni vescovo diocesano sulla propria diocesi (cfr. CJC, can. 381 par. l; Lett. Ap. «Apostolos suos», 19), «e né la Conferenza, né il suo Presidente hanno il diritto di agire a nome di tutti i Vescovi, se tutti i Vescovi e ciascuno di loro individualmente non abbiano dato il proprio consenso» (CJC, can. 455 par. 4; Lett. Ap. «Apostolos suos», 20). Quindi essi possono agire secondo il proprio giudizio, soprattutto qualora sussistano forti motivazioni per agire in tal senso. Tuttavia, ascoltando la voce della coscienza di fronte a Dio e alla Chiesa, come anche in favore dell'unità e della carità verso i confratelli, sarà assai utile riconoscere tali deliberazioni e attenersi pubblicamente al pensiero comune.

5.5 .8. Affinché le dichiarazioni dottrinali della CVC FR possano essere considerate di Magistero autentico della Chiesa, esse dovranno essere approvate all'unanimità da tutti i membri vescovi della Conferenza, oppure, nel caso della loro approvazione durante l'Assemblea plenaria, al meno dai due terzi dei membri vescovi con diritto di voto deliberativo, ed essere approvate dalla Sede Apostolica (cfr. Apostolos suos, Normae de episcoporum Conferentiis completive [Normae], art. 1).

5.5.9. Soltanto l'Assemblea plenaria ha il diritto di emettere atti di Magistero autentico e la CVC FR non può cederlo ad alcun Consiglio (cfr. Lett. Ap. « Apostolos suos », Normae, art. 2).

5.5 .l0. Ogni volta che la CVC FR approva delibere straordinarie,

emette dichiarazioni pubbliche di particolare importanza o esprime la sua posizione al di fuori dell'Assemblea plenaria è indispensabile informare la Sede Apostolica e consultarsi con essa.

 

6. Presidente e Vice Presidente.

 

6.1. Il Presidente della CVC FR viene eletto dall'Assemblea plena ria tra i vescovi diocesani (cfr. CJC, can. 452 par. l; AAS, LXXXI, 1989, pag. 388; Lett. Ap. « Apostolos suos », 17) per un periodo di tre anni. Egli può rivestire tale incarico per non più di due mandati consecutivi.

6.2. Il mandato del Presidente si conclude:

6.2.1. per scadenza del periodo dall'elezione;

6.2.2. per decisione dell'Assemblea plenaria, presa dai due terzi dei votanti fra i membri della CVC FR con diritto di voto;

6.2.3. per termine dello stato di membro della CVC FR;

6.2.4. per rinuncia scritta, accettata nell'Assemblea plenaria dai due terzi dei membri della CVC FR con diritto di voto.

6.3. Il Presidente della CVC FR informa la Sede Apostolica dell'attività della CVC FR attraverso il Legato del Romano Pontefice.

6.4. Il Vice Presidente della CVC FR viene eletto dall'Assemblea plenaria tra i vescovi diocesani (cfr. CJC, can. 452 par. l; AAS, LXXXI, 1989, pag. 388; Lett. Ap. «Apostolos suos», 17) per Lm periodo di tre anni.

6.5. La conclusione del mandato del Vice presidente avviene nello stesso modo di quello del Presidente.

6.6. In caso di legittimo impedimento del Presidente della CVC FR, la sua funzione viene svolta dal Vice Presidente (cfr. CJC, can. 451 par. 1).

 

7. Segretariato generale.

 

7 .l. Il Segretariato generale è l'organo esecutivo della CVC FR.

7 .2. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, da eleggersi nell'Assemblea plenaria per un periodo di tre anni con possibilità di essere rieletto.

7.3. Il Segretario generale viene eletto tra i vescovi membri della CVC FR o tra i presbiteri che lavorano nella Federazione Russa (cfr. CJC, can. 119, lo e AAS, LXXXI, 1989, pag. 388).

7 .4. Il mandato del Segretario generale termina nello stesso modo di quello del Presidente della CVC FR (cfr. punto 6.2. del presente Statuto).

7 .5. Funzioni del Segretario generale:

7.5 .l. redige il verbale dei lavori e delle decisioni dell'Assemblea plenaria, come anche gli altri documenti, secondo gli incarichi affidati dal Presidente della CVC FR (cfr. CJC, can. 458 par. l);

7.5.2. informa, secondo le decisioni dell'Assemblea plenaria, le altre Conferenze episcopali, soprattutto quelle confinanti, circa l'attività e i documenti della CVC FR (cfr. CJC, can. 458 par. 2);

7.5.3. tiene la corrispondenza della CVC FR, si occupa della redazione e se necessario della pubblicazione dei suoi documenti, delle delibere ecc., tiene i rapporti con i mezzi d'informazione;

7.5.4. è permanentemente delegato dalla CVC FR per i contatti con le autorità statali nell'ambito delle relazioni tra Chiesa e Stato fatte salve le competenze della Sede Apostolica e previa consultazione 'con il Presidente della CVC FR.

 

8. Consigli.

 

8.1. Allo scopo di aiutare il lavoro della CVC FR, la realizzazione delle sue decisioni, come pure il coordinamento e la realizzazione dei programmi pastorali e di altro genere, l'Assemblea plenaria può formare, in modo permanente o temporaneo, corrispondenti Consigli.

8.2. Ogni Consiglio è presieduto da un vescovo eletto dall'Assemblea plenaria della CVC FR per un periodo di cinque anni. Egli può svolgere la sua funzione per non più di due mandati consecutivi.

8.3. Su proposta degli altri vescovi diocesani, il direttore del Consiglio propone i membri, scelti tra i sacerdoti che lavorano sul territorio della FR, nella quantità necessaria al suo funzionamento regolare. La sua composizione viene approvata dall'Assemblea plenaria per cinque anni. Essi possono svolgere la loro funzione per non più di due mandati consecutivi.

8.4. I Consigli lavorano secondo le direttive dell'Assemblea plenaria; il loro lavoro è organizzato dai presidenti, che sono tenuti annualmente e presentare all'Assemblea plenaria il resoconto dell'attività.

 

9.  Questioni economiche.

 

9.l. Le questioni economiche della CVC FR vengono affrontate dal Consiglio Economico, che viene eletto dall'Assemblea plenaria per un periodo di tre anni.

9.2.  Consiglio economico è composto da un vescovo, che tenuto a rendere conto all'Assemblea plenaria, in qualità di presidente, dall'economo e da un collaboratore di una delle Curie diocesane.

9.3. L'economo amministra i beni della CVC FR sotto la guida del presidente del Consiglio economico.             .

9.4. Allo scopo di assicurare il funzionamento della CVC FR il Consiglio economico prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea plenaria.

9.5. I fondi della CVC FR sono formati dalle quote di ogni Amministrazione Apostolica (diocesi) e delle sue regioni autonome, come anche da altri eventuali contributi.

9.6. Il Consiglio economico presenta annualmente il bilancio consuntivo dell'attività finanziaria e della situazione materiale della CVC FR all'approvazione dell'Assemblea plenaria.

 

l0. Disposizioni conclusive.

 

l0.l. Prima di emettere delibere riguardanti gli Istituti di Vita Consacrata o le Società di Vita Apostolica, la CVC FR si consulta con i rispettivi superiori.

10.2. L'attuale Statuto della CVC FR è sottoposto all'approvazione della Sede Apostolica e non può essere modificato senza il suo consenso.

 

Arcivescovo Tadeusz Kondrusiewicz

 

Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici della Federazione Russa

 

Mosca, 10 febbraio 1999

 

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