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DECRETO DEL MINISTO DELLA CULTURA SULL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
del 20 agosto 1968
Il Ministro della Cultura e delle Informazioni, d’intésa con il Ministro della Pubblica Istruzione, a norma dell’art. 5 della legge il. 2I8/1949 sulla sicurezza economica delle chiese e delle associazioni religiose, decreta quanto segue:
Art.1
1) Tutte le chiese e le associazioni religiose riconosciute dallo stato possono organizzare l’insegnamento della religione per gli alunni dal secondo fino al nono anno delle scuole del I ciclo.
2) Soltanto gli ecclesiastici (e nelle associazioni religiose anche i predicatori laici) che hanno l’autorizzazione dello stato per l’esercizio dell’attività ecclesiastica possono insegnare la religione.
3) All’ inizio di ogni anno scolastico i rispettivi uffici parrocchiali (e gli uffici delle comunità religiose) cui è affidata l’organizzazione dell’insegnamento della religione ricevono le domande relative all’insegnamento stesso.
4) Gli organi dell’amministrazione statale non intervengono nell’insegnamento della religione per quanto riguarda il contenuto.
Art. 2
1) In linea di principio le chiese e le associazioni religiose organizzano l’insegnamento della religione nei loro locali.
2) Dove le chiese e le associazioni religiose non dispongano di locali adatti per insegnamento della religione potranno chiedere al rispettivo Comitato nazionale che amministra la scuola di concedere gratuitamente i locali dell edificio scolastico per le ore necessarie.
3) Nei locali scolastici la religione dovrà essere insegnata nelle ore in cui le aule non sono utilizzate per l’insegnamento delle materie stabilite dal, piano degli studi.
Art. 3
1) Il numero delle sezioni per l’insegnamento della religione è stabilito in rapporto col numero degli alunni che si sono iscritti nel distretto della scuola, se l’insegnamento viene impartito nell’edificio scolastico; se, invece viene impartito fuori dell’ edificio scolastico il numero delle sezioni è in rapporto col numero degli alunni iscritti nel distretto della parrocchia.
2) Il numero delle ore di lezione nelle sezioni di almeno 16 alunni è di due ore settimanali. Se il numero degli alunni è superiore a 38 persone si dovrà formare un’altra sezione. Se, dopo che sono stati uniti gli alunni delle diverse parrocchie (o comunità religiose) o gli alunni delle scuole dello stesso luogo, non si raggiunge il numero di 16 alunni, il numero delle ore di lezione è il seguente:
- per la sezione dai 9 ai 15 alunni, 1 ora settimanale;
- per la sezione dai 5 agli 8 alunni, 1 ora ogni 15 giorni;
- per la sezione dai 2 ai 4 alunni, 1 ora mensile.
3) Le chiese e le associazioni religiose (gli uffici parrocchiali)
Art. 2
1) In linea di principio le chiese e le associazioni religiose organizzano l’insegnamento della religione nei loro locali.
2) Dove le chiese e le associazioni religiose non dispongano di locali adatti per insegnamento della religione potranno chiedere al rispettivo Comitato nazionale che amministra la scuola di concedere gratuitamente i locali dell edificio scolastico per le ore necessarie.
3) Nei locali scolastici la religione dovrà essere insegnata nelle ore in cui le aule non sono utilizzate per l’insegnamento delle materie stabilite dal, piano degli studi.
Art. 3
1) Il numero delle sezioni per l’insegnamento della religione è stabilito in rapporto col numero degli alunni che si sono iscritti nel distretto della scuola, se l’insegnamento viene impartito nell’edificio scolastico; se, invece viene impartito fuori dell’ edificio scolastico il numero delle sezioni è in rapporto col numero degli alunni iscritti nel distretto della parrocchia.
2) Il numero delle ore di lezione nelle sezioni di almeno 16 alunni è di due ore settimanali. Se il numero degli alunni è superiore a 38 persone si dovrà formare un’altra sezione. Se, dopo che sono stati uniti gli alunni delle diverse parrocchie (o comunità religiose) o gli alunni delle scuole dello stesso luogo, non si raggiunge il numero di 16 alunni, il numero delle ore di lezione è il seguente:
- per la sezione dai 9 ai 15 alunni, 1 ora settimanale;
- per la sezione dai 5 agli 8 alunni, 1 ora ogni 15 giorni;
- per la sezione dai 2 ai 4 alunni, 1 ora mensile.
3) Le chiese e le associazioni religiose (gli uffici parrocchiali, gli uffici delle Art. 2 - 1) In linea di principio le chiese e le associazioni religiose organizzano
l’insegnamento della religione nei loro locali.
2) Dove le chiese e le associazioni religiose non dispongano di locali adatti per insegnamento della religione potranno chiedere al rispettivo Comitato nazionale che amministra la scuola di concedere gratuitamente i locali dell edificio scolastico per le ore necessarie.
3) Nei locali scolastici la religione dovrà essere insegnata nelle ore in cui le aule non sono utilizzate per l’insegnamento delle materie stabilite dal, piano degli studi.
Art. 3 - 1) Il numero delle sezioni per l’insegnamento della religione è stabilito in rapporto col numero degli alunni che si sono iscritti nel distretto della scuola, se l’insegnamento viene impartito nell’edificio scolastico; se, invece viene impartito fuori dell’ edificio scolastico il numero delle sezioni è in rapporto col numero degli alunni iscritti nel distretto della parrocchia.
2) Il numero delle ore di lezione nelle sezioni di almeno 16 alunni è di due ore settimanali. Se il numero degli alunni è superiore a 38 persone si dovrà formare un’altra sezione. Se, dopo che sono stati uniti gli alunni delle diverse parrocchie (o comunità religiose) o gli alunni delle scuole dello stesso luogo, non si raggiunge il numero di 16 alunni, il numero delle ore di lezione è il seguente:
- per la sezione dai 9 ai 15 alunni, 1 ora settimanale;
- per la sezione dai 5 agli 8 alunni, 1 ora ogni 15 giorni;
- per la sezione dai 2 ai 4 alunni, 1 ora mensile.
3) Le chiese e le associazioni religiose (gli uffici parrocchiali, gli uffici delle
associazioni religiose) dovranno notificare per ragioni amministrative entro il 15 settembre quanto segue alla Sezione della cultura
(Sezione dell’istruzione pubblica e della cultura) del rispettivo Comitato nazionale distrettuale:
a) il numero degli alunni iscritti all’insegnamento della religione nel distretto della scuola e nel distretto degli uffici parrocchiali;
b) il luogo e il tempo in cui verrà impartito l’insegnamento della religione;
c) a quale ecclesiastico è affidato l’insegnamento della religione.
4) L’ecclesiastico (ufficio parrocchiale o decanale o vicariale o presbiterale) concorda le sezioni e le ore di insegnamento col rispettivo Comitato nazionale distrettuale entro il 30 settembre (in ,casi eccezionali anche più tardi).
5) L’insegnamento della religione può essere impartito i in dall’inizio del prossimo anno scolastico.
Art. 4
Agli ecclesiastici compete per l’insegnamento della religione uno stipendio fissato sulla base delle norme vigenti.
Art. 5
Il presente provvedimento entra in vigore il 1°settembre 1968.
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