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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI
del 10 marzo 1950, pos. 98
In base all’art. 58 dell’Ordinanza del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1932, legge sulle associazioni, d’intesa con i Ministri della giustizia, del lavoro e della sicurezza sociale, si ordina quanto segue:
Art. 1 - Le associazioni già esistenti al giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che fondano la loro posizione giuridica su decisioni dell’autorità amministrativa o giudiziaria, emesse prima dell’entrata in vigore della legge sulle associazioni, devono, entro il 31 luglio 1950 adempiere alle disposizioni previste dall’art. 12 ovvero dall’art. 19 della legge sulle associazioni.
Art. 2 - Le associazioni che non adempiranno alle prescrizioni di cui all’art. 1, saranno considerate come sciolte in forza di questa legge e le loro proprietà e beni saranno liquidati.
Art. 3 - Se l’associazione di cui all’art. 1 era stata registrata dall’autorità giudiziaria, la competente autorità amministrativa di registrazione renderà noto all’autorità giudiziaria l’avvenuta registrazione o liquidazione dell’associazione, in modo che, sulla base di questa notifica, provveda alla cancellazione dell’associazione dai propri registri.
Art. 4 - È abrogata l’ordinanza del 27 dicembre 1932 emanata dal Ministro degli interni, d’intesa con i Ministri della giustizia e della sicurezza sociale, relativa alla disciplina delle associazioni e delle questioni pendenti sulle disposizioni della legge sulle associazioni.
Art. 5 - L’ordinanza entra in vigore nel giorno della pubblicazione.
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