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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE SULLA TENUTA DEI REGISTRI DI CONTABILITÀ DA PARTE DELLE CHIESE E DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE



del 24 marzo 1959, pos. 150



Sulla base dell’art. 101 c. 5 del decreto del 16 maggio 1946 sull’imposizione fiscale si ordina quanto segue:

1. - Le chiese e le altre confessioni religiose e le rispettive organizzazioni di queste Chiese e confessioni indipendentemente dal possesso della personalità giuridica sono obbligate a tenere i registri di contabilità, che comprendano tutte le entrate e le uscite in denaro e in natura.

2. - 1) I registri di contabilità (§ 1) devono riportare le entrate delle singole fonti che sono sottoposte all’ imposta di ricchezza mobile e non sono libere da questa imposta, e le singole entrate che non sono sottoposte alla imposta di ricchezza mobile.

2) Nel quadro delle entrate che non sono sottoposte all’ imposta di ricchezza mobile, vanno registrate a parte le somme (entrate) in transito raccolte in favore della Chiesa o confessione religiosa come insieme e delle sue istituzioni e anche delle unità amministrative della Chiesa (confessione religiosa), come pure in favore delle istituzioni benefiche e sociali, ecc.

3. - Nella voce delle uscite sui registri di contabilità, di cui al § 1, si devono riportare almeno:

1) le uscite a scopo di: a) culto religioso, b) beneficenza o assistenza sociale e c) utilità generale;

2) le uscite per scopi connessi direttamente con l’attività di reperimento delle entrate;

3) le uscite di somme (entrate) in transito di cui al § 2.

4. - Le entrate e le uscite in natura sono registrate sulla base dei valori correnti di mercato del giorno di effettuazione dell’operazione.

5. - I registri di contabilità (§ 1), tenuti in conformità a quanto disposto (§§ 2-4), possono riportare i residui netti (eccedenze o deficit) delle entrate che sono sottoposte all’imposta di ricchezza mobile e di quelle che non sono libere da questa imposta, se le entrate e le uscite concernenti le risorse sopra menzionate sono registrate nei diversi libri commerciali (contabili).

6. - 1) Le entrate e le uscite devono essere adeguatamente documentate.

2) Al termine di ogni anno solare i registri e i libri di contabilità devono essere chiusi.

3) I libri e i documenti della contabilità vanno conservati per un periodo di almeno cinque anni, a cominciare dalla fine dell’anno cui questi libri si riferiscono.

7. - Nel quadro delle disposizioni della presente ordinanza, perde vigore l’ordinanza del Ministro del tesoro del 5 luglio 1949 sull’obbligo di tenere i libri delle imposte da parte degli ecclesiastici.

8. - L’ordinanza entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.



 

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