The measure is available in the following languages:
LEGGE SULL’INCARICAMERAMENTO DEI BENI DI « MANO-MORTA » PER GARANTIRE AI PARROCI IL POSSESSO DEI PODERI AGRICOLI E PER LA CREAZIONE DEL FONDO ECCLESIASTICO
del 20 marzo 1950, pos. 87 e 111
Il decreto del Comitato polacco di liberazione nazionale del 7settembre 1944 sulla riforma agraria ha dichiarato che la situazione giuridica dei beni immobili appartenenti alla Chiesa cattolica o a gruppi religiosi di altre confessioni sarà decisa dalla Dieta.
In conseguenza di questa dichiarazione, allo scopo di eliminare i residui dei privilegi dei grandi proprietari fondiari dei beni di « mano-morta » e allo scopo di assicurare materialmente gli ecclesiastici, si decreta quanto segue:
Art. 1 - 1) Tutti i beni immobili terrieri delle confessioni religiose vengono in possesso dallo stato.
2) Sono esclusi i beni delle chiese consistenti in poderi agricoli di proprietà dei parroci (art. 4 cc. 2 e 3) che lo stato assicura agli ecclesiastici con la funzione di parroco come base per il loro sostentamento.
3) Il Consiglio dei ministri può in via eccezionale estendere quanto prescritto al c. 2 anche ai poderi che non sono inclusi nelle prescrizione di questo alinea.
4) Le entrate dei fondi requisiti sono destinate esclusivamente per scopi ecclesiastici e caritativi, in base alle prescrizioni di questa legge.
5) Il Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria, valuterà le entrate di cui al c. 4, secondo le norme del Fondo Statale della terra.
Art. 2 - 1) Tutti i beni immobili terrieri passano, nel giorno di entrata in vigore della presente legge, in proprietà dello stato, senza alcun risarcimento, e sono liberi da qualunque ipoteca, con le eccezioni previste in questa legge, compresi tutti i fabbricati, le aziende, gli istituti e le scorte vive e morte, che si trovano su questi terreni, se questa legge non stabilisce diversamente.
2) Il Ministro della pubblica amministrazione escluderà dal passaggio di proprietà i luoghi destinati alla pratica del culto religioso, come anche gli edifici destinati all’abitazione, a sede di conventi, di curie vescovili e arcivescovili, di concistori e comitati delle altre confessioni religiose, nel caso che anche questi immobili o luoghi rientrino fra gli immobili soggetti a requisizione da parte dello Stato.
3) Il Consiglio dei ministri può aumentare il numero dei beni esclusi in base al c. 2 dalla requisizione da parte dello stato.
Art. 3 - 1) Rimangono inalterati i diritti di usare dei beni immobili terrieri o di una loro parte, espropriati dallo stato e destinati ai contadini senza terra, ai piccoli e medi contadini, diritti che nascono da un contratto valido di locazione e già vincolanti nel giorno di entrata in vigore della presente legge.
2) Tutti gli altri contratti d’affitto o di diritto di uso dei beni immobili terrieri, espropriati dallo stato interamente o in parte, possono venir considerati decaduti da parte del Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, senza diritto ad alcun risarcimento.
3) I contratti di vendita dei beni immobili terrieri, o di una loro parte, che sono sottoposti ad espropriazione da parte dello stato, stipulati dopo il 22 luglio 1944 — ad eccezione dei contratti stipulati a vantaggio dei senza terra o dei piccoli e medi contadini — possono essere considerati decaduti da parte del Ministro dell’agricoltura e della riforma Agraria, di concerto col Ministro della Pubblica Amministrazione.
4) I Ministri dell’agricoltura e della riforma agraria e della pubblica amministrazione possono trasferire i loro diritti agli organi dipendenti.
Art. 4 - 1) In base alla presente legge sono considerati immobili terrieri delle confessioni religiose ogni genere di immobili terrieri appartenenti alla Chiesa o ad altra confessione religiosa, e alle loro istituzioni, istituti, ordini religiosi, congregazioni o a qualunque altra organizzazione o organo, indipendentemente dalla loro forma giuridica o destinazione, a cui andavano finora le rendite per questi beni terrieri.
2) I poderi agricoli dei parroci, che lo stato ha lasciato a questi ecclesiastici in base all’art. 1 c. 2 sono i beni immobili terrieri (comma 1) in possesso dei parroci (an-che se dati in affitto) purché non superino i 50 ettari e, limitatamente al territorio dei voivodati di Poznań, Pomerania e Slesia, fino a 100 ettari.
3) Nel caso che il podere agricolo del parroco superi l’estensione di terreno fissata nel c. 2, lo stato incamera solamente la differenza in più.
4) Se un immobile terriero possiede le caratteristiche di immobile di una confessione religiosa ai sensi del c. 1, lo stabilirà il Ministro della pubblica amministrazione.
5) Egualmente il Ministro della pubblica amministrazione stabilirà se un immobile terriero possiede le caratteristiche di podere agricolo del parroco (comma). È compito invece del Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, stabilire la parte in eccedenza che dovrà essere incamerata dallo stato (comma 3).
I Ministri possono trasferire i loro diritti previsti in questo punto agli organi dipendenti.
Art. 5 - 1) Il Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria prenderà immediatamente possesso degli immobili terrieri destinati ad essere incamerati dallo stato, con l’avvertenza che l’espropriazione delle eccedenze di terreno dei poderi agricoli dei parroci (art. 4 c. 3) verrà compiuta solo dopo la dichiarazione di tale eccedenza nella forma di cui all’art. 4 c. 5.
2) Il Consiglio dei ministri stabilirà i principi dell’amministrazione dei terreni espropriati.
Art. 6 - Se deve essere incamerata l’eccedenza di terreno del podere agricolo del parroco (art. 4 c. 3), e nell’ambito di questo podere entrano anche fabbricati e scorte vive e morte, il Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria, d’accordo con il Ministro della pubblica amministrazione, lascerà a questo podere i fabbricati e le scorte vive e morte sufficienti per la conduzione del podere stesso.
Art. 7 - 1) Alcune categorie di terreni, che in base alla presente legge sono soggetti all’espropriazione, oppure fabbricati agricoli possono essere lasciati dal Consiglio dei ministri in gestione e uso di istituzioni ecclesiastiche, oppure affidati alla loro gestione e uso.
2) Il Consiglio dei ministri stabilirà la forma di gestione e di uso (comma 1) e in particolare deciderà se la concessione in gestione e in uso venga fatta dietro -pagamento al Fondo ecclesiastico, oppure senza pagamento.
Art. 8 - Le entrate dei beni terrieri immobili, passati allo stato in base a questa legge, e le dotazioni statali stabilite dal Consiglio dei ministri, costituiscono il Fondo ecclesiastico.
Art. 9 - 1) Il Fondo ecclesiastico servirà per i seguenti scopi:
1) mantenimento e ricostruzione delle chiese;
2) aiuto materiale e assistenza sanitaria agli ecclesiastici e organizzazione, per questi, di case di riposo;
3) assicurazione sociale per gli ecclesiastici, a carico del Fondo ecclesiastico in casi motivati.
4) speciale servizio di pensioni per gli ecclesiastici socialmente meritevoli.
5) compimento dell’attività caritativa e assistenziale.
2) Il Consiglio dei ministri può estendere l’ambito delle finalità del Fondo ecclesiastico anche ad altri bisogni connessi all’attività della Chiesa e all’attività caritativa.
Art. 10 - 1) Il Fondo ecclesiastico è sottoposto al controllo del Ministro della pubblica amministrazione.
2) Uno statuto emanato dal Consiglio dei ministri stabilirà l’organizzazione del Fondo ecclesiastico, il modo di costituzione dei suoi organi e le direttive della sua attività.
3) Lo statuto del Fondo ecclesiastico garantirà che vengano destinate agli scopi di una data confessione religiosa le entrate che provengono dai beni immobili di questa confessione, e assicurerà la partecipazione degli ecclesiastici e dei fedeli negli organi del Fondo ecclesiastico.
Art. 11 - Il Consiglio dei ministri fisserà con un’ordinanza le norme per l’applicazione degli artt. 1-3, in particolare stabilirà quali debiti e quali oneri che gravano sui beni immobili incamerati saranno mantenuti, e definirà il modo di stabilire il canone d’affitto nei casi previsti nell’art. 3 cc. 1 e 2.
Art. 12 - Chi rende impossibile o difficile l’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, oppure esorta ad azioni dirette contro la sua attuazione o pubblicamente loda tali azioni sarà soggetto alle pene previste dalle leggi vigenti relative ai delitti commessi contro la riforma fondiaria.
Art. 13 - L’applicazione di questa legge è affidata ai Ministri della pubblica amministrazione, dell’agricoltura e riforma agraria, della giustizia e delle finanze.
Art. 14 - La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
©GB FB