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LEGGE SUL PASSAGGIO ALLE PERSONE GIURIDICHE DELLA CHIESA CATTOLICA ROMANA E DELLE ALTRE CHIESE E CONFESSIONI RELIGIOSE DELLA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI SITUATI NEI TERRITORI OCCIDENTALI E NORD-ORIENTALI

 23 giugno 1971, pos. 156

 

Art. 1 - 1) La proprietà di beni immobili statali o di parti di essi situati nelle regioni dei Territori occidentali e nord-orientali, che alla data del 1° gennaio 1971 si trovavano in effettivo uso esclusivo delle persone giuridiche della Chiesa cattolica romana e delle altre chiese e confessioni religiose passano a titolo gratuito a queste persone giuridiche.

2) Il passaggio dì proprietà avviene agli effetti giuridici dal giorno dell’entrata in vigore della legge ed è esente da imposte e tasse.

3) Il riconoscimento del passaggio di proprietà dei beni immobili avviene cori decisione del competente organo per gli affari ecclesiastici del Presidium del Consiglio Pazionale di Voivodato (del Presidium del Consiglio popolare a Wroclaw). L’iscrizione del diritto di proprietà nel pubblico registro avviene senza riscossione di tasse.

4) Il Direttore dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici emanerà dettagliate disposizioni per assicurare l’attuazione dei commi 1 e 31

Art. 2. - 1) Il Consiglio dei ministri può fino al 31 dicembre 1973 trasmettere in proprietà a titolo gratuito alle persone giuridiche della Chiesa cattolica romana e delle altre chiese e confessioni religiose beni immobili statali o parti di essi situati nelle regioni dei Territori occidentali e nord-orientali, non rispondenti alle condizioni di cui all’art. 1 c. 1 se sono indispensabili per l’attuazione di finalità religiose.

2) Il Consiglio dei ministri può esentare le persone giuridiche di cui al c. 1 da imposte e tasse connesse con il passaggio di proprietà nonché da tasse per l’iscrizione del diritto di proprietà nel pubblico registro.

Art. 3. - Il Consiglio dei ministri con un’ordinanza preciserà, relativamente alle persone giuridiche di cui all’art. 1 c. 1, al clero e ai dipendenti ecclesiastici nelle regioni dei Territori occidentali e nord-orientali, i principi e le modalità:

1) per l’ammortamento dei debiti contratti nei confronti dello stato maturati a titolo di affitto o compenso per godimento senza contratto di terreni, edifici e locali prima dell’entrata in vigore della legge;

2) per la concessione di agevolazioni fiscali o di dotazione in riferimento alle somme versate per i titoli di cui al punto 1).

Art. 4 - La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

1Le disposizioni sono state emanate con l’ordinanza del 13 agosto 1971, pos. 284.

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