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POLONIA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA POPOLARE POLACCA



del 22 luglio 1952



[...]

Art. 69 - 1) I cittadini della Repubblica Popolare Polacca godono di uguali diritti, senza distinzione di nazionalità, di razza e di confessione, in tutti i campi della vita pubblica, politica, economica, sociale e culturale. La violazione di questo principio con la concessione di privilegi diretti o indiretti di qualsiasi tipo, ovvero con una limitazione dei diritti secondo la nazionalità, la razza o la confessione è punita dalla legge.

2) È proibito fomentare l’odio o il disprezzo, seminare la discordia o umiliare una persona a causa della diversa nazionalità, razza o confessione.

Art. 70 - 1) La Repubblica Popolare Polacca garantisce ai cittadini la libertà di coscienza e di confessione. La Chiesa e le altre confessioni religiose possono compiere liberamente le loro funzioni religiose. È proibito costringere un cittadino a non partecipare a funzioni o cerimonie religiose. È altresì proibito costringere chiunque a partecipare a funzioni o cerimonie religiose..

2) La Chiesa è separata dallo Stato. I principi che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa e la situazione giuridica delle confessioni religiose e dei loro beni sono stabiliti dalla legge.

3) L’abuso della libertà di coscienza e di confessione per scopi contrari agli interessi della Repubblica Popolare Polacca è punito.

Art. 71 - 1) La Repubblica Popolare Polacca garantisce ai cittadini la libertà di parola, di stampa, di riunione e di assemblea, di corteo e di manifestazione.

2) L’esercizio di questa libertà è assicurato dalla concessione ad uso del popolo lavoratore e delle sue organizzazioni di tipografie, di provviste di carta, di edifici e sale pubbliche, di mezzi di comunicazione, radio e di altri mezzi materiali indispensabili.

Art. 72 - 1) Allo scopo di sviluppare l’attività politica, sociale, economica e culturale del popolo lavoratore della città e delle campagne, la Repubblica Popolare Polacca garantisce ai cittadini il diritto di associazione.

2) Le organizzazioni politiche, i sindacati, le unioni dei cittadini lavoratori, le cooperative, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni femminili, le organizzazioni sportive e di difesa, le associazioni culturali, tecniche e scientifiche, nonché le altre organizzazioni sociali del popolo lavoratore raggruppano i cittadini per farli partecipare attivamente alla vita politica, sociale, economica e culturale.

3) È proibito fondare associazioni e partecipare ad associazioni le cui finalità o attività siano contrarie al sistema politico e sociale, o all’ordinamento giuridico della Repubblica Popolare Polacca.

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