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ACCORDO CONCLUSO FRA I RAPPRESENTANTI DELLA REPUBBLICA POLACCA E L’EPISCOPATO POLACCO

(14 aprile 1950)



Allo scopo di assicurare alla Nazione, alla Polonia popolare e ai suoi cittadini le migliori condizioni di sviluppo e la possibilità sotto tutti gli aspetti di un tranquillo lavoro, il Governo della Repubblica, che già rispetta la libertà religiosa, e l’Episcopato Polacco, che ha in considerazione il bene della Chiesa e la contemporanea ragione di stato polacca regolano i propri rapporti nel modo seguente:

1. - L’Episcopato inviterà il clero affinché nel lavoro pastorale, in conformità con la dottrina della Chiesa, insegni ai fedeli il rispetto della legge e delle autorità statali.

2.- L’Episcopato inviterà il clero perchè nella sua attività pastorale solleciti i fedeli ad un più intenso lavoro per la ricostruzione del Paese e per aumentare il benessere della Nazione.

3.- L’Episcopato polacco afferma che sia le leggi economiche, storiche e religiose, come anche la giustizia storica, esigono che i territori recuperati appartengano per sempre alla Polonia. Partendo da questo principio, e cioè che i territori recuperati costituiscono una parte inseparabile della Repubblica, l’Episcopato si rivolgerà con una domanda alla Sede Apostolica affinché le amministrazioni delle chiese che godono del diritto di vescovati residenziali, siano cambiate in sedi ordinarie vescovili.

4. - L’Episcopato, nei limiti delle sue possibilità, si opporrà ad attività ostili alla Polonia, soprattutto agli attacchi antipolacchi e revisionisti del clero tedesco.

5. - Il principio che il Papa è la più alta autorità competente della Chiesa riguarda le questioni di fede, di morale e di giurisdizione ecclesiastica; nelle altre questioni l’Episcopato si comporta in base alla ragion di stato polacca.

6. - Partendo dal principio che la missione della Chiesa si può realizzare sotto diversi sistemi sociali ed economici stabiliti dalle autorità laiche, l’Episcopato spiegherà al clero di non opporsi allo sviluppo delle cooperative agricole, poiché ogni cooperativa nella sua realtà è basata su un principio etico della natura umana che tende verso una spontanea solidarietà sociale, che ha come scopo il bene di tutti.

7. - La Chiesa, in conformità ai suoi principi, condannando ogni azione antistatale, si opporrà soprattutto all’abuso dei sentimenti religiosi a scopi antistatali.

8.- La Chiesa cattolica, condannando, in accordo con i suoi principi, ogni crimine, combatterà anche l’attività criminale di gruppi clandestini e stigmatizzerà e punirà, in base alle norme canoniche, gli ecclesiastici colpevoli di aver preso parte a qualunque azione clandestina e antistatale.

9. - L’Episcopato, in conformità con la dottrina della Chiesa, favorirà tutti gli sforzi compiuti per consolidare la pace, si opporrà, nell’ambito delle sue possibilità, a tutti i tentativi di provocare la guerra.

10. - L’insegnamento della religione nelle scuole:

a) Il Governo non ha intenzione di limitare la presente condizione dell’insegnamento della religione e i programmi d’insegnamento della religione saranno preparati dalle autorità scolastiche insieme ai rappresentanti dell’Episcopato, le scuole saranno fornite di corrispondenti manuali, gli insegnanti di religione laici ed ecclesiastici saranno trattati come gli insegnanti delle altre materie, gli ispettori dell’insegnamento della religione saranno nominati dalle autorità scolastiche, d’intesa con l’Episcopato1

b) Le autorità non porranno ostacoli agli alunni per la partecipazione a pratiche religiose al di fuori della scuola.

e) Le scuole di carattere cattolico tuttora esistenti saranno conservate, per contro il governo controllerà che queste scuole adempiano lealmente le ordinanze e compiano interamente il programma stabilito dalle autorità statali.

d) Le scuole gestite dalla Chiesa cattolica potranno godere dei diritti delle scuole statali in base ai principi generali stabiliti dalle corrispondenti leggi e ordinanze delle autorità scolastiche.

e) In caso di fondazione o di trasformazione di una scuola ordinaria in scuola senza l’insegnamento della religione, i genitori cattolici che lo desiderino, potranno avere il diritto e la possibilità di inviare i propri figli nelle scuole con insegnamento della religione.

11. - L’università cattolica di Lublino potrà continuare la sua attività, entro i limiti attuali.

12. - Le associazioni cattoliche godranno dei diritti che avevano finora, dopo aver adempiuto alle prescrizioni previste nel decreto sulle associazioni.

Gli stessi principi riguardano i sodalizi mariani.

13. - La Chiesa avrà il diritto e la possibilità di condurre, nel quadro delle disposizioni vigenti, un’attività caritativa, di beneficenza e catechistica.

14. - La stampa cattolica e le edizioni cattoliche beneficeranno delle autorizzazioni stabilite dalle corrispondenti leggi e ordinanze dell’autorità, alla pari delle altre edizioni.

15. - Il pubblico esercizio del culto, i tradizionali pellegrinaggi e processioni non incontreranno ostacoli. Per mantenere l’ordine pubblico, le loro celebrazioni saranno concordate dalle autorità ecclesiastiche con le autorità amministrative.

16. - La cura spirituale dell’esercito sarà regolata con uno statuto speciale, elaborato dalle autorità militari in accordo con i rappresentanti dell’Episcopato.

17. - Nelle carceri l’assistenza religiosa sarà curata dai cappellani nominati dalla competente autorità su proposta del vescovo ordinario.

18. - Negli ospedali statali e comunali l’assistenza religiosa per i malati che lo desiderino sarà svolta dai cappellani ospedalieri, che saranno remunerati in base a speciali convenzioni.

19. - I conventi e le comunità religiose nel quadro della propria missione nei limiti e le leggi vigenti avranno piena libertà di attività.



Protocollo della Commissione mista del Governo della Repubblica polacca e dell’Episcopato in relazione all’accordo concluso.



1. - In conseguenza della concordanza delle posizioni fra i rappresentanti del Governo della Repubblica Polacca e dell’Episcopato Polacco sull’attività della «Charitas» e allo scopo di normalizzare le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, l’organizzazione ecclesiastica « Charitas » si trasforma in un’Associazione di cattolici per recare aiuto ai poveri e ai bisognosi. L’Associazione si articolerà in sezioni che corrisponderanno alle divisioni territoriali amministrative del paese. L’Episcopato, in conformità ai principi caritativi dell’Associazione, renderà possibile, in accordo con i principi e con la pratica della Chiesa cattolica, l’attività degli ecclesiastici che desiderino lavorare in questa Associazione.

2. - Il Governo della Repubblica Polacca, in attuazione della legge sull' incameramento dei beni di «manomorta » allo stato nel quadro dell’ art. 2 c. 3 e art. 7 c. 1 della legge, esaminerà i bisogni dei vescovi e delle istituzioni

ecclesiastiche allo scopo di prendere in considerazione questi bisogni e venire in loro aiuto.

3. - Il Fondo ecclesiastico metterà adeguate somme a disposizione degli ordinari delle diocesi.

4. - In applicazione della legge sul servizio militare, le autorità militari concederanno l’esonero agli alunni dei seminari ecclesiastici allo scopo di favorire loro il completamento degli studi; invece i sacerdoti dopo l’ordinazione e i religiosi dopo l’emissione dei voti non saranno chiamati al servizio militare attivo bensì saranno inseriti nella riserva con la qualifica al servizio ausiliare.



Allegati all’Accordo.



1) Allegato al punto 10, b):

Possibilità di assistere alla S. Messa ogni domenica e giorno festivo nonché per l’inaugurazione e la chiusura dell’anno scolastico; agli scolari desiderosi di prendere parte alle meditazioni quaresimali e di svolgere pratiche religiose, le autorità scolastiche assicureranno tre giorni liberi dallo studio nel periodo della quaresima e di Pasqua; fisseranno inoltre l’orario per la gioventù scolastica che vorrà ricevere la cresima durante le visite vescovili e non impediranno agli allievi, che lo richiedano, di recitare la preghiera prima e dopo le lezioni.

2) Allegato al punto 17:

Possibilità di assistere alla S. Messa ogni domenica e giorno festivo, predica, confessione e comunione.

3) Allegato al punto 18:

Il numero dei cappellani sarà stabilito in modo tale da soddisfare le esigenze dei malati; il cappellano disporrà di una stanza di servizio e avrà la possibilità di visitare i malati.



Allegati al Protocollo.



1) Allegato al punto 1:

Per quanto riguarda la proprietà dei beni immobili della « Charitas », il Governo esaminerà la possibilità di risarcimento dei danni insorti, attraverso una compensazione dal Fondo ecclesiastico oppure lasciando il diritto di proprietà dei beni alla Chiesa con l’assicurazione che saranno utilizzati dall’Associazione « Charitas ».

2) Allegato al punto 2:

a) agli ordinari saranno lasciati i giardini e i poderi fino a cinquanta ettari con le scorte;

b) ugualmente ai seminari ecclesiastici saranno lasciati i giardini e i poderi fino a cinquanta ettari con le scorte;

c) i poderi fino a cinque ettari, situati nell’immediata vicinanza di case delle comunità religiose, nonché le scorte vive e morte in essi utilizzate, come anche altri fabbricati che si trovassero su questo terreno, non saranno incamerati dallo Stato.



Autorità scolastiche.



Le autorità scolastiche faranno il possibile per facilitare ai fanciulli e ai giovani la libera partecipazione alle pratiche religiose al di fuori della scuola.

Le autorità scolastiche ed il clero assicureranno piena libertà e tolleranza ugualmente ai credenti e ai non credenti e si opporranno decisamente contro ogni tentativo di violare la libertà di coscienza.

3) La Commissione ha concordato i principi per assicurare l’assistenza religiosa ai malati.

Sulla base di questi principi saranno pubblicate nuove ordinanze da parte del Ministero della sanità.

4) La Commissione ha stabilito i principi per l’assistenza pastorale ai detenuti e per la nomina di cappellani per i detenuti.

5) Si permette il ritorno delle monache che erano state trasferite nel 1955 dai voivodati di Opole, Wroclaw e Katowice. Coloro fra queste che non si sentono unite alla Polonia e hanno espresso la volontà di recarsi all’estero potranno lasciare il paese. È stato ugualmente deciso il ritorno dei sacerdoti che erano stati espulsi dalle loro parrocchie nei voivodati occidentali.

6) È' stato concluso un accordo fra l’Episcopato e il Governo sulla questione dei cinque nuovi vescovi nominati dalla Sede Apostolica nei Territori occidentali.



 

1 Questo punto dell’accordo, che non ha mai avuto una effettiva e generale attuazione, è risultato decaduto con l’entrata in vigore della legge del 15 luglio 1961 sullo sviluppo del sistema di istruzione e di educazione, nella quale è affermato il principio della laicità della scuola e dell’insegnamento pubblico.

©GB FB

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