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DECISIONE DEL MINISTERO DEI CULTI (CON CARATTERE NORMATIVO)

PER LA CREAZIONE DI SCUOLE NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DEL PERSONALE DI SERVIZIO DEI CULTI RELIGIOSI



del 15 novembre 1948, n. 42898



Art. 1 - Per la preparazione del personale di servizio, il culto religioso è autorizzato a creare alcuni tipi di scuole:

a) scuole di cantori della chiesa;

b) seminari per la preparazione del clero secolare e monastico;

c) istituti teologici

d) istituti teologici di grado universitario.

Ciascun culto può avere soltanto una delle forme di istituti scolastici per la preparazione del clero.

Art. 2 - Le scuole di cantori e i seminari teologici devono avere a base il piccolo ginnasio unico oppure 7 classi elementari (insegnamento elementare di 7 classi).

Agli istituti teologici possono iscriversi coloro che hanno compiuto il liceo, le scuole normali (pedagogiche) e gli antichi seminari teologici.

Agli istituti teologici di grado universitario possono iscriversi coloro che hanno conseguito il baccellierato al liceo, il diploma delle scuole normali (pedagogiche) ovvero il diploma ai seminari teologici, conseguito alla fine dell’anno scolastico 1947/48.

Art. 3 - Le scuole di cantori e i seminari teologici sono guidati da direttori; gli istituti teologici, i centri di consiglio del clero, le sezioni teologiche degli istituti di grado universitario e le facoltà di teologia di detto istituto sono dirette da un decano, mentre gli istituti teologici di grado universitario sono guidate da un rettore.

Gli istituti teologici hanno come organo deliberante il consiglio dei professori composto da tutti i professori e conferenzieri della facoltà e del centro di consiglio del clero rispettivo, presieduto dal decano.

All’istituto teologico protestante il Consiglio dei professori è formato dai professori e conferenzieri di ciascuna sezione (riformata, evangelica, unitariana).

Il senato di ogni istituto universitario teologico è formato dal rettore, che lo presiede, dal decano della facoltà e del centro, con due professori scelti dal consiglio dei professori della facoltà.

All’istituto teologico protestante, il senato è formato dal rettore, che lo presiede, dai decani delle sezioni e da 4 professori titolari, scelti dal consiglio dei professori per la sezione riformata, nonché da un professore titolare ciascuno, scelti dal consiglio dei professori delle sezioni evangelica e unitariana.

Art. 4 - La creazione di scuole e la compilazione dei programmi scolastici vanno fatti da ciascun organo competente del rispettivo culto religioso e devono essere sottoposte per l’approvazione al Ministero dei culti.

Art. 5 - Le scuole di insegnamento per la preparazione del personale di culto funzionano sulla base di un regolamento sottoposto dal competente organo del culto religioso rispettivo al Ministero dei culti e da questi approvato.

Art. 6 - I membri del corpo insegnante e del personale amministrativo è nominato dall’organo statutario del culto religioso, ricevuta l’approvazione del Ministero, a norma dell’art. 45 del decr. 177/1948.

Art. 7 - I diplomi e i certificati rilasciati da ciascuna scuola di insegnamento per la preparazione del personale del culto hanno validità soltanto nell’ambito del rispetto culto.

Art. 8 - Per frequentare ogni scuola o istituto, il culto può aprire internati per i rispettivi allievi o studenti; tuttavia soltanto per costoro e soltanto per frequentare scuole o istituti rispettivi.

I regolamenti di questi internati sono elaborati dall’organo statutario del culto religioso, avuta l’approvazione del Ministero dei culti.

Art. 9 - La giurisdizione canonica e l’insegnamento dogmatico in ogni scuola per la preparazione del personale del culto appartiene al rispettivo culto, ma il controllo didattico e amministrativo appartiene al Ministero dei culti, indipendentemente dal loro grado.

Art. 10 - Il culto ortodosso ha i seguenti tipi di scuole:

a) per la preparazione dei cantori, 10 scuole di cantori di chiesa, della durata di studio di due anni;

b) per la preparazione del clero monastico, 5 seminari monastici, e in particolare: 3 per i monaci e 2 per le monache, della durata di studio di 4 anni;

c) per la preparazione del clero: 3 istituti teologici di grado universitario.

Questi istituti devono funzionare ciascuno con una facoltà di teologia e con uno o due centri per il consiglio del clero. Le sedi di questi istituti saranno: uno a Bucarest, con la facoltà di teologia a Bucarest e con due centri di consiglio del clero a Bucarest e a Iasi, il secondo a Sibiu, con la facoltà di teologia a Sibiu e con due centri di preparazione del clero a Sibiu e Arad, il terzo a Cluj con la facoltà di teologia a Cluj e un centro di preparazione del clero a Oradea. I professori delle facoltà e dei centri di preparazione possono essere ricevuti, per necessità, d’accordo con il rispettivo senato, nel quadro delle loro specializzazioni sia negli istituti sia in altri incarichi didattici, osservato quanto previsto in questa decisione.

Le decisioni del senato in questa materia devono avere il consenso della chiesa e l’approvazione del Ministero.

La dura dello studio per la licenza è di quattro anni, mentre la durata dello studio per il dottorato è di altri 3 anni.

Art. 11 - Le scuole di cantori del culto ortodosso sono organizzate con le seguenti materie, raggruppate in 6 cattedre:

a) musica salmodica della chiesa;

b) musica vocale lineare e strumentale;

c) caratteri della chiesa e pratica della chiesa;

d) una cattedra con le materie: studio comparato delle religioni, studio

biblico del Vecchio e del Nuovo Testamento, esegesi, catechetica con nozioni di pedagogia moderna, catechismo e dogmatica, morale cristiana.

e)una cattedra con le materie: storia della chiesa, costituzione e leggi della RPR, nozioni di contabilità e amministrazione ecclesiastica;

f) una cattedra con le materie: insegnamento pratico ed economico (pomicultura, viticultura, zootecnia ecc.), igiene ed educazione fìsica.

Art. 12 - I seminari monastici del culto ortodosso sono organizzati con le seguenti materie, raggruppate in 9 cattedre, cioè:

a) musica ecclesiastica salmodica e vocale;

b) storia della chiesa, dogmatica, catechismo, morale cristiana, diritto ecclesiastico monastico e pratica di vita monastica;

c) studio biblico del Vecchio e del Nuovo Testamento, esegesi e studio comparato delle religioni, con speciale riferimento agli altri culti cristiani;

d) una cattedra con le materie: lingua rumena, lingua russa e lingua francese;

e) caratteri della chiesa e cura pratica della chiesa;

f)  costituzione e leggi della RPR con nozioni di contabilità e amministrazione di monasteri;

g) catechetica, omiletica, nozioni di pedagogia moderna;

h) una cattedra di applicazioni pratiche (scultura, pittura, calzoleria, intreccio ecc. per allievi; tappeti, stoffe, pittura, ricamo per allieve);

i)  una cattedra con tipografia e iconografia dei metalli, ecc. per allievi; cultura dei bachi da seta, industria della seta grezza, piante medicinali e verniciatura per allieve.

Art. 13 - Negli Istituti di grado universitario del culto ortodosso, le materie di insegnamento per la licenza alla facoltà di teologia, si dividono in quattro sezioni; esegetica, storica, sistematica, pratica.

Queste sezioni comprendono le seguenti cattedre, conferenze, lettorati e assistentati:

cattedre: a) studio del Vecchio Testamento (introduzione ai libri del Vecchio Testamento ed esegesi dei rispettivi libri, archeologia biblica);

b) studio del Nuovo Testamento (introduzione ai libri del Nuovo Testamento ed esegesi dei rispettivi libri);

c) storia della chiesa universale con nozioni di arte cristiana e patrologia;

d) storia della chiesa rumena con nozioni sull’arte e sulla letteratura della chiesa rumena;

e) storia delle religioni e teologia fondamentale;

f)teologia dogmatica, simbolica e direttive missionarie;

g) teologia morale;

h) pastorale, liturgia e omiletica;

i)catechetica e nozioni di pedagogia moderna;

j)diritto canonico e amministrazione della chiesa;

conferenze: a) lingua ebraica;

b) lingua greca;

c) lingua latina.

Nel quadro di questi due Istituti funzioneranno anche 4 assistentati, uno per ciascuna sezione.

La facoltà di teologia di Bucarest conferisce il titolo di dottore in Teologia. Per il corso di dottorato si aggiungono in più tre cattedre:

a) patrologia e patristica;

b) teologia simbolica;

c) studio comparato delle religioni con speciale esame sugli altri culti cristiani.

Art. 14 - I centri di consiglio per il clero avranno ciascuno tre cattedre, e cioè:

a) teologia esegetica, sistematica e storica;

b) teologia pratica;

c) problemi missionari e di attualità.

Ciascun centro avrà anche un assistente.

Il programma di ciascuna cattedra sarà completato con problemi indicati dalle necessità.

Il programma di ogni periodo di corso deve essere approvato dal Ministero dei culti.

Art. 15 - Per la disciplina morale e religiosa, le scuole di cantori avranno ciascuna un pedagogo, i seminari monastici un consigliere spirituale, equivalente in grado ad un professore del seminario, con la stessa preparazione e la stessa retribuzione; gli istituti teologici avranno ciascuno un consigliere spirituale, equivalente in grado ai conferenzieri, e con la stessa preparazione è la stessa retribuzione.

Art. 16 - I culti protestanti hanno i seguenti tipi di scuole per la preparazione del personale di servizio dei rispettivi culti religiosi:

a) per la preparazione dei cantori della chiesa evangelica C. A., una scuola di cantori della durata di studio di un anno e con un corso di perfezionamento di due mesi, per i candidati che dopo aver assolto l’anno di studio hanno fatto pratica per il periodo di un anno;

b) per la preparazione del clero, un istituto teologico di grado universitario, con sede a Cluj. La durata di studio per la licenza è di quattro anni, per il dottorato devono essere aggiunti tre anni.

I corsi si organizzano in tre cicli, dei quali ognuno di essi comprende:

i primi due anni di studio per le funzioni di levita, il secondo ciclo comprende due anni di studio per le funzioni di cappellano, il terzo ciclo comprende un anno di studio per l’ammissione del candidato al sacerdozio.

L’istituto avrà le seguenti tre sezioni:

a) sezione teologica riformata;

b) sezione teologica evangelica;

c) sezione teologica unitariana.

Art. 17 - Le materie di insegnamento che si svolgono nella scuola di cantori della chiesa del culto e evangelico C. A. di Sibiu, nell’ anno di studio e nei due mesi di perfezionamento, raggruppate in due cattedre, sono le seguenti:

a) introduzione alla musica ecclesiastica, canto ecclesiastico, musica strumentale, direzione del coro;

b) liturgia con esercizi pratici, insegnamenti cristiani.

Art.18 – L’ Istituto teologico di grado universitario per il culto protestante avrà le seguenti cattedre, conferenze e assistentati:

a) cattedre e conferenze comuni:

1)studio biblico ed esegesi del Vecchio Testamento;

2)studio biblico ed esegesi del Nuovo Testamento;

3)storia della Chiesa universale;

4)storia delle religioni e studio comparato delle religioni;

5)scienza missionaria;

6)lingua rumena in rapporto con la storia e la letteratura della chiesa ortodossa rumena;

7) lingua russa in rapporto con la storia e la letteratura della Chiesa ortodossa.

I corsi di queste cattedre si svolgono alla sezione teologica riformata, con l’eccezione dei corsi delle cattedre di storia delle religioni e lo studio comparato delle religioni che si svolgono alla sezione teologica unitariana.

Nel quadro delle cattedre menzionate più sopra ai nn. 1-5, funzionerà una conferenza in lingua tedesca, per gli studenti della sezione teologica evangelica.

b) cattedre, conferenze e assistenti nel quadro di ogni sezione:

A - Sezione teologica riformata:

cattedra: teologia riformata;

conferenze: storia della chiesa riformata ungherese, teologia riformata pratica, liturgia e musica della chiesa riformata.

B - Sezione teologica evangelica:

cattedra : teologia evangelica sistematica e pratica;

conferenze: storia della chiesa evangelica, teologia evangelica sistematica e pratica, liturgia e musica della chiesa evangelica.

La cattedra e le conferenze speciali alla sezione teologica evangelica avranno una conferenza (alla cattedra) e un assistentato (alla conferenza) per l’insegnamento in lingua ungherese.

Le conferenze e gli assistenti della sezione evangelica possono anche trasformarsi, le conferenze in cattedre e gli assistentati in conferenze, osservate le forme giuridiche, in misura dello sviluppo della sezione.

C - Sezione teologica unitariana:

cattedre: scienze bibliche del Vecchio e Nuovo Testamento, teologia sistematica unitariana, teologia pratica unitariana;

conferenze: storia della chiesa unitariana e diritto della chiesa, liturgia e musica della chiesa unitariana.

Art. 19 - Il culto mosaico avrà, per la preparazione del personale di servizio del culto, i seguenti istituti di insegnamento:

a) per la preparazione degli haham e dei cantori della sinagoga una scuola della durata di 3 anni;

b) per la preparazione dei daian due scuole di tipo leshiva della durata di studio di 4 anni;

c) per la preparazione dei rabbini due seminari teologici della durata di studio di cinque anni.

A queste scuole sono ammessi coloro che hanno terminato il corso elementare di sette classi o il ginnasio unico.

Le scuole del culto mosaico funzioneranno sotto la guida dell’organizzazione centrale del culto mosaico e sotto il controllo del Ministero dei culti.

Art. 20 - Nella scuola per haham e per i cantori della sinagoga si insegnano le seguenti materie:

a) talmud (Berahot, Zevahim, Hulin, Sabat, Kidushim);

b) commentatori (Rashi, Tosafol, Marsha);

c) Sulhan Aruh (Sehita, Basar, Behalav, Taaruvot, Meliha);

d) pentateuco (con il commento Ibn Erza e Malbim);

e) cantici liturgici e musica della sinagoga;

f) storia della letteratura giudaica;

g) storia del mosaismo;

h) lingua e letteratura rumena;

i) lingua e letteratura russa;

j)legislazione della RPR.

Art. 21 - Nelle scuole leshive si svolgono le seguenti materie:

a) talmud (Beharot, Baba Mezia, Pesahim, Sanhedrin);

b) commentatori (Rashi, Tosafot, Marsha);

c) Sulhan Aruh (Sabat, Tefilin, Orah Haim, Iore Dea);

d) torah (capitoli biblici settimanali con commento);

e) serie sante (Kohelet);

f)Neviim (Giosuè, Softim, Samuele, Malachia, Geremia, Ezechiele, Amos, Osea, Daniele);

g) Maimonidi (Iad Hahzaca, More Nevohim);

h) lingua e letteratura rumena;

i)lingua russa;

j)legislazione della RPR.

Art. 22 - Nei seminari teologici del culto mosaico si organizzano le seguenti materie:

a) liturgia della sinagoga;

b) torah (con i commenti Orah Haim e Malbim, Ibn Erza e Ramban);

c) talmud (Berahot, Baba Mezia, Sauhedrin, Baba Batra, Pesahim con i commentatori Rashi, Tosafot e Marsha);

d) Sulhan Aruh (Orah Haim, Iore Dea, Even Ezer, Hoshen Mishpat);

e) grammatica della lingua santa (Dikduc);

f)storia del mosaismo;

g) esegesi biblica (Pentateuco, primi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, serie sante);

h)etica giudaica (trattato Avot);

i)storia della letteratura giudaica;

j)filosofia del giudaismo;

l)omiletica;

m) lingua e letteratura rumena;

n) lingua e letteratura russa;

o) legislazione della RPR.

Art. 23 - I programmi particolareggiati delle scuole del culto mosaico saranno elaborati dal Consiglio Superiore Rabbinico, approvati dalla Federazione delle Comunità Ebraiche e riconosciuti dal Ministero dei culti.

Art. 24 - Gli haham, i cantori, i daian e i rabbini possono essere assunti da qualsiasi comunità mosaica della RPR.

L’assunzione dei rabbini avviene con l’approvazione del Consiglio Superiore Rabbinico e della Federazione delle Comunità Ebraiche.

L’assunzione di tutti i servitori del culto sarà comunicata per il riconoscimento al Ministero dei culti.

Art. 25 - Il culto battista potrà avere, per la preparazione del personale del culto, un seminario con la durata di studio di quattro anni.

Art. 26 - Al seminario del culto battista saranno organizzate le seguenti materie raggruppate in sette cattedre:

a) studio del Vecchio e del Nuovo Testamento, con introduzione biblica;

b) teologia biblica sistematica, ermeneutica ed esegesi;

c) teologia pastorale, evangelizzazione e missione cristiana, con nozioni di eloquenza e omiletica;

d) storia della chiesa, storia dei battisti, studio comparato delle religioni, diritto della chiesa;

e) ecclesiologia, musica della chiesa, pratica della chiesa;

f)  lingua rumena;

g) lingua russa.

Art. 27 - Il culto avventista del settimo giorno potrà avere, per la preparazione del personale del culto, un seminario con la durata di studio di quattro anni.

Art. 28 - Le materie che si organizzano in questo seminario, raggruppate in sette cattedre, sono le seguenti:

a) Vecchio e Nuovo Testamento, con nozioni di archeologia biblica e isagogia;

b) storia della chiesa, storia avventista, diritto della chiesa, organizzazione e amministrazione ecclesiastica;

c) spirito delle profezie (Daniele, profeti maggiori e minori, Atti degli Apostoli, Epistole di S. Paolo, Apocalisse);

d) commenti biblici dell’avvento e dogmatica;

e) lavoro biblico, omiletica, idroterapia e dieta, musica vocale;

f) lingua rumena;

g) lingua russa.

Art. 29 - Il culto musulmano potrà avere per la preparazione del personale del culto un seminario con la durata di studio di quattro anni.

Art. 30 - Le materie che si organizzeranno in questo seminario, raggruppate in sette cattedre, sono le seguenti:

a) spiegazione del corano;

b) significato e interpretazione del corano;

c) legislazione ecclesiastica;

d) storia religiosa;

e) pratica islamica e musica della chiesa;

f) lingua rumena ;

g) lingua russa.

Art. 31 - Il culto cattolico, dopo la presentazione di una proposta giuridica precisa, in conformità anche con la sua struttura canonica, potrà aprire i seguenti istituti di preparazione dei ministri di culto e cioè:

a) una scuola per la preparazione dei cantori (cantori della chiesa);

b) un seminario monastico, destinato a preparare allo stesso modo del clero secolare anche i monaci dei diversi ordini e congregazioni religiose. La preparazione specifica di ogni ordine e congregazione sarà fatta in modo pratico, nell’ambito dell’ordine e della congregazione rispettiva;

c) un istituto teologico (seminario maggiore) per la preparazione del clero in sacris.

Nessuno di questi istituti scolastici potrà iniziare i corsi se non dopo aver presentato un preliminare programma di studio ed aver avuto l’approvazione di questo Ministero dei culti.

Art. 32 - I membri del corpo docente, superiore e ausiliario, degli istituti teologici (professori, conferenzieri, lettori) devono possedere il titolo di dottore e lavorare nella specializzazione teologica e devono essere di preferenza chierici.

I membri del corpo docente delle scuole di cantori e dei seminari devono avere almeno il titolo di baccelliere o il diploma della scuola normale (pedagogica), con una cultura specializzata, di preferenza chierici e con una preparazione teologica.

Art. 33 - Le altre condizioni per il reclutamento dei membri del corpo docente superiore e di quello delle scuole di cantori e dei seminari, nonché le condizioni di reclutamento del personale amministrativo in tutte le scuole per la preparazione del personale di culto, saranno indicate dai regolamenti speciali elaborati dagli organi statutari dei rispettivi culti.

Art. 34 - L’inquadramento degli attuali professori sarà fatto con decreto, su proposta del Ministro dei culti.

Con decreto saranno risolti anche i casi che non sono contemplati in questa decisione, per quanto riguarda inquadramenti e nomine.

Al posto di lettori e di assistenti si può inquadrare e nominare sulla base della licenza.

Art. 35 - I professori della abolita Accademia Teologica, riformata e unitariana, possono essere inquadrati con i titoli che possiedono.

I1 primo corpo docente alla sezione teologica evangelica potrà essere reclutato, a titolo definitivo, nella proporzione del 50% fra i candidati che non possiedono il titolo di dottore in teologia, per l’altro 50%, col titolo di supplente, fra i candidati di questa categoria.

Art. 36 - La disciplina di tutto il personale docente e amministrativo, nonché la disciplina degli studenti ed allievi di tutte le scuole di ogni grado, dovrà essere conforme ai previsti regolamenti speciali elaborati dagli organi statutari dei rispettivi culti ed i salari saranno regolati secondo le norme generali in vigore.

Art. 37 - Il Direttore dell’insegnamento religioso è incaricato di far applicare le disposizioni della presente decisione.

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