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COSTITUZIONE DELL’URSS



del 5 dicembre 1936



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Art. 123 - È legge irrevocabile l’uguaglianza dei diritti dei cittadini dell’URSS, senza distinzione di nazionalità e di razza, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, sociale e politica.

Qualsiasi limitazione diretta o indiretta dei diritti e, al contrario, qualsiasi attribuzione di privilegi diretti o indiretti a cittadini in dipendenza della razza o della nazionalità alla quale appartengono, così come qualsiasi propaganda di settarismo o di odio e disprezzo di razza o di nazione, è punita dalla legge.

Art. 124 - Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, nell’URSS la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola è separata dalla Chiesa.

Sono riconosciute a tutti i cittadini la libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa

[...]

 

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