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CODICE PENALE
del 2 marzo 1951
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Art. 119
Incitamento all’intolleranza, all’odio o alla discordia nazionale, di razza o di religione
1) Chi, con la propaganda o in ogni altra maniera avrà eccitato o attizzato l’odio nazionale, di razza o di religione o anche la discordia tra i popoli e le nazionalità esistenti in Jugoslavia, sarà punito con la prigione di rigore fino a 12 anni.
2) Se l’infrazione prevista nell’alinea primo del presente articolo è compiuta in maniera sistematica o con l’abuso dello stato di servizio o di incarico, come pure se l’infrazione ha causato disordini, atti di violenza o altre gravi conseguenze, il delinquente sarà punito con la prigione di rigore.
3) Chi, oltraggiando i cittadini o in ogni altra maniera, avrà eccitato l’intolleranza nazionale, di razza o di religione, sarà punito con la prigione.
Art. 148
Attentato all’uguaglianza in diritto dei cittadini
Chi, a ragione della differenza di nazionalità, di razza o di confessione avrà negato o limitato ai cittadini i diritti sanciti dalla costituzione della RSFJ, dalle costituzioni delle Repubbliche federate, dalle leggi e dalle altre norme, come anche chi, a ragione di questa differenza, avrà accordato ai cittadini privilegi o favori, sarà punito con la prigione per almeno tre mesi o con la prigione di rigore fino a 5 anni.
Art. 152
Violenze commesse abusando dello stato di servizio o dei poteri di incarico
La persona ufficiale che nell’esercizio della sua funzione, abusando dello stato di servizio o dei poteri del suo incarico, avrà commesso violenze nei riguardi di una persona, l’avrà insultata o trattata in modo tale da attentare alla dignità umana sarà punito con la prigione fino ad un anno.
Art. 311
Abuso della religione e della chiesa per fini di ordine politico
Ogni ministro di culto che avrà abusato della libertà di attività in materia di affari di culto o della libertà di esercizio delle cerimonie religiose per fini contrari all’ordine costituzionale, sarà punito con la prigione.
Art. 312
Celebrazione illegale del matrimonio religioso
Chi avrà proceduto alle cerimonie religiose di un matrimonio prima che il matrimonio sia stato concluso davanti al competente organo dello stato, sarà punito con l’ammenda o con la prigione fino ad un anno.
Art. 313
Turbamento alle cerimonie religiose
Chi avrà turbato o impedito le cerimonie religiose, sarà punito con l’ammenda o con la prigione fino ad un anno.
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