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Sezione I
Crimini contro l'uguaglianza nazionale e razziale
Articolo 162
(Ultima modifica, SG n ° 27/2009)
(1) (Ultima modifica, SG n ° 27/2009) Un individuo che predica o favorisce l’ostilità per motivi razziali, nazionali o etnici, fomenta l'odio o la discriminazione razziale attraverso i mezzi di comunicazione come la stampa, i mass media, i sistemi di informazione elettronici o attraverso l'uso di un altro mezzo, è sottoposto alla pena della reclusione fino a quattro anni, una multa 5-10.000 BGN ed esecrazione pubblica.
(2) (Ultima modifica, SG n ° 27/2009) Un individuo che usa violenza contro un altro o danneggia la sua proprietà a motivo della sua nazionalità, razza, religione o convinzioni politiche, è sottoposto alla pena della reclusione per un periodo fino a quattro anni, una multa 5-10.000 BBGN ed esecrazione pubblica.
(3) (Ultima modifica, SG n ° 27/2009) Un individuo che costituisce o conduce una organizzazione o un gruppo che si è posta il compito di fare attività di cui comma 1 e 2, o tollera sistematicamente l'esecuzione di tali attività, è sottoposto ad una pena della reclusione da uno a sei anni una multa 10-30 BGN e una esecrazione pubblica.
(4) Una persona che è membro di tale organizzazione o gruppo, è punito con la privazione della libertà fino a tre anni e con censura pubblica.
(5) (Nuovo, SG n 28/1982, modificata, SG n 92/2002, in vigore 2005/01/01 rispetto alla punizione di libertà vigilata - modificato, SG n 26/2004, con decorrenza 1.01.2004, abrogato, SG n 103/2004)
Articolo 163
(Ultima modifica, SG n ° 27/2009)
(1) (Ultima modifica, SG n ° 27/2009) Le persone che prendono parte a una folla radunata per attaccare gruppi di popolazione, i singoli cittadini o le loro proprietà in relazione alla loro appartenenza nazionale, etnica o razziale, è punito:
1. i fautori e i leader – con la privazione della libertà per un massimo di cinque anni;
2. tutti gli altri - la privazione della libertà fino a un anno o con libertà vigilata.
(2) Se la folla o alcuni dei partecipanti sono armati, la pena è:
1. per i fautori e i responsabili - la privazione della libertà per uno a sei anni;
2. per tutti gli altri - la privazione della libertà per un massimo di tre anni.
(3) Se un attacco portato a termine ha prodotto gravi lesioni personali o la morte, i fautori e i leader sono puniti con la privazione della libertà dai tre a quindici anni, e tutti gli altri - con la privazione della libertà per un massimo di cinque anni, se non siano passibili di pene più severe.
Sezione II
Crimini contro comunità religiose
Articolo 164
(Ultima modifica, SG n ° 27/2009)
(1) Una persona che propaga l'odio su base religiosa con parole, attraverso la stampa o altri dispositivi di mass media, attraverso i sistemi di informazione elettronici o mediante l'uso di altri mezzi, è sottoposto alla pena della reclusione per un periodo massimo di quattro anni o alla sospensione condizionale e una multa 5-10.000 BGN.
(2) Una persona fisica che dissacra, distrugge o danneggia un tempio religioso, un luogo di culto, un santuario o un edificio adiacente, i loro simboli o lapidi, viene sottoposto alla pena della reclusione fino a tre anni o alla libertà vigilata e ad una multa da tre a dieci mila BGN.
Articolo 165
(1) Una persona che, con violenza o minaccia impedisce ai cittadini di praticare liberamente la loro fede o dal compiere i loro riti e funzioni religiose, che non violano le leggi del paese, l'ordine pubblico e la moralità, è punito con la privazione della libertà per un massimo di un anno.
(2) La stessa pena si applica anche a una persona che allo stesso modo costringe un altro a partecipare a riti e funzioni religiose.
(3) Per gli atti di cui all'articolo 163, commessi contro i gruppi della popolazione, i singoli cittadini o alle loro proprietà, in relazione alla loro appartenenza religiosa, si applicano le pene ivi previste.
Articolo 166
(Ultima modifica, SG n ° 27/2009)
Una persona che forma una organizzazione politica su base religiosa o che con la parola, attraverso la stampa, l’ azione o in un altro modo, usa la chiesa o religione per propaganda contro il potere dello Stato o delle sue istituzioni, è punito con la privazione della libertà per un massimo di tre anni, se non è soggetto a pene più severe
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Sezione VI
Crimini contro i diritti del lavoro dei cittadini
Articolo 172
(Modificato e integrato, SG n 28/1982, modificata, SG n 1/1991, 10/1993)
(1) (modificato, SG n 10/1993, modificato e integrato, SG n ° 92/2002) Una persona che impedisce intenzionalmente un altro di prendere un posto di lavoro, o lo costringe a lasciare un posto di lavoro a causa della sua nazionalità, razza, religione , origine sociale, l'appartenenza a un sindacato o di un altro tipo di organizzazione, partito politico, organizzazione, movimento o coalizione con obiettivo politico, oppure a causa della sua o delle sue convinzioni politiche è punito con la privazione della libertà fino a tre anni o con la multa fino a BGN cinquemila.
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