The measure is available in the following languages:
DECRETO GOVERNATIVO SULLE FACOLTÀ TEOLOGICHE
del 14 luglio 1950, n. 112
Il governo della repubblica cecoslovacca, a norma dell’art. 34 C. 2 legge n. 58/1950 sulle scuole superiori e dell’art. 32 legge n. 66/1950 sui lavoratori e dipendenti impiegati dello stato, decreta:
Studentati teologici
Art. 1
1) Ogni studio teologico cattolico nelle regioni ceke viene riunito nella facoltà teologica cattolica di Praga, che viene ad essere facoltà teologica autonoma e che prende la denominazione di « facoltà teologica di Cirillo e Metodio in Praga ». Nella Slovacchia, lo studio viene riunito nella facoltà teologica cattolica di Bratislava che assume la denominazione di « facoltà teologica cattolica di Cirillo e Metodio in Bratislava ».
2) La facoltà teologica di Cirillo e Metodio a Olomouc, gli studentati diocesani, gli studentati religiosi e tutti gli altri studentati cattolici sono aboliti.
Art. 2
1) In luogo della facoltà teologica evangelica cecoslovacca «Hus» di Praga, vengono erette due facoltà autonone con le denominazioni di << facoltà teologica cecoslovacca di Hus in Praga>> e <<facoltà teologica evangelica di Kornensky in Praga>>. Queste facoltà riuniscono ogni studio teologico evangelico nelle regioni ceke e gli studentati finora esistenti; in particolare vengono aboliti l’Istituto biblico dell’Unione dei Fratelli Boemi a Kutna Hora e il seminario teologico dei Battisti Cecoslovacchi in Praga.
2) Lo studio evangelico teologico in Slovacchia viene riunito nella « facoltà teologica evangelica slovacca in Bratislava ».
Art.3
Viene eretta la « facoltà teologica ortodossa in Praga », nella quale si raccolgono tutti gli studi teologici della Chiesa ortodossa in tutto il territorio dello stato.
Art.4
1) Lo stato mantiene le facoltà teologiche.
2) L’amministrazione statale, insieme alle chiese, ha cura affinché l’educazione dei teologi avvenga nello spirito democratico-popolare e in armonia con i principi ecclesiastici.
Art. 5
1) A capo della facoltà teologica c’è un Decano e il Consiglio di facoltà.
2) Il Decano dirige e amministra la facoltà, è responsabile della sua attività ideologica ed educativa e la rappresenta all’esterno. Il Pro-decano è il suo sostituto. Il Decano e il Pro-decano vengono nominati dal Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici per un periodo di due anni accademici e vengono scelti generalmente fra gli insegnanti della facoltà teologica.
3) Il Decano risponde dell’attività della facoltà al Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.
4) Il Consiglio di facoltà è formato dal Decano che Io presiede, dal suo sostituto e dagli altri membri scelti fra gli insegnanti della facoltà, dai rappresentanti della Chiesa interessata e degli studenti. Il Consiglio di facoltà decide sulle questioni pedagogiche e teologiche della facoltà. Il Decano applica le decisioni del Consiglio di facoltà; se egli non è d’accordo con tali decisioni, non le applica, ma è obbligato a presentare le decisioni controverse senza indugio, insieme alle sue proposte, al Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici per la decisione e ad informare di ciò il Consiglio di facoltà.
5) Per l’amministrazione della facoltà è istituito l’ufficio del Decano (Decanato).
Art. 6
Gli statuti organizzativi di queste facoltà stabiliranno un regolamento più dettagliato della organizzazione, dell’amministrazione e dell’economia delle singole facoltà, che verrà pubblicato dal Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con gli altri membri del governo interessati.
Art. 7
Le facoltà teologiche possono accettare per lo stato donazioni, eredità e lasciti, specie quelli con finalità determinate.
Lo studio teologico.
Art. 8
Lo studio nelle facoltà teologiche dura ordinariamente quattro unni e si conclude con l’esame finale.
Art. 9
1) Gli studenti sono accettati nelle facoltà teologiche in considerazione delle attitudini dei candidati, tenendo conto delle necessità pianificate delle chiese e delle comunità religiose.
2) I piani di studi e di esami, gli ordinamenti, i programmi di studi e le modalità di accettazione degli studenti sono stabiliti dall’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici tenendo conto delle proposte del Consiglio di facoltà e dei rappresentanti delle singole chiese.
Art. 10
1) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilirà le qualifiche degli alunni delle facoltà teologiche.
2) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può stabilire le condizioni per il conferimento del grado di dottorato in teologia come grado superiore teologico, come pure le condizioni per conferire gradi teologici onorifici.
Art. 11
1) Lo stato si prende cura degli studenti di teologia dal punto di vista sociale, sanitario, culturale e morale.
2) Gli studenti devono adoperarsi con tutte le forze per realizzare il piano di studi, per diventare preti patrioti e predicatori che sosterranno il popolo nel suo sforzo costruttivo.
3) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici pubblicherà le prescrizioni riguardanti i diritti e i doveri fondamentali degli studenti.
Gli Insegnanti.
Art. 12
1) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici nomina i professori e i docenti delle facoltà teologiche per determinate materie teologiche fra le persone che hanno dimostrato la necessaria idoneità didattica e teologica.
2) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilisce, od eventualmente muta, l’ambito di attività dei professori e dei docenti nelle
facoltà teologiche ed assegna la materia e l’ambito di insegnamento.
3) Per quanto riguarda i diritti sociali e gli obblighi degli insegnanti delle facoltà teologiche, e i loro rapporti di salario, valgono le stesse norme degli insegnanti delle scuole superiori.
Norme transitorie e finali.
Art. 13
I titoli accademici conseguiti secondo le antiche disposizioni rimangono validi.
Art. 14
Agli attuali teologi sarà data la possibilità di proseguire nello studio. Le modalità saranno fissate dall’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.
Art. 15
1) Con questo decreto sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia.
2) Il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici emanerà, secondo, quanto disposto dal presente decreto, le necessarie norme di attuazione.
Art. 16 - Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione; lo applicherà il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici,d’intesa con i membri del governo interessati.
© GB FB