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DECRETO GOVERNATIVO SULLA GIURISDIZIONE E L’ORGANIZZAZIONE
DELL’UFFICIO STATALE PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI
del 25 ottobre 1949, n. 228
In base all’art. 5 della legge 14 ottobre 1949, n. 217 relativa all’istituzione dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, il governo della Repubblica cecoslovacca decreta quanto segue:
Art. 1
Nella sua qualità di organo centrale governativo, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici godrà di una completa competenza sulle materie ecclesiastiche e religiose, e in particolare quella esercitata finora da altri organi governativi.
Art. 2
La competenza dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici comprenderà le seguenti materie:
a) emanazione di norme generali, direzione e controllo su tutte le ma-terie ecclesiastiche e religiose;
b) questioni amministrative delle chiese, associazioni religiose e organismi relativi, comunità, istituzioni, fondazioni, edifici ecclesiastici, prebende, fondi, ordini monastici e monasteri, come pure i loro affari economici e finanziari (transazioni legali relative alla proprietà, materie relative alle costruzioni pubbliche, amministrazione dei fondi e’ delle fondazioni ecclesiastiche simili);
c) tutela dei monumenti religiosi;
d) questioni relative al bilancio al credito e ai piani nella sfera ecclesiastica religiosa, salva la competenza dell’Ufficio statale del Piano.
e) questioni del personale ed emolumenti degli ecc1eslastiei~ insegnanti -e impiegati delle scuole teologiche, delle università e delle altre scuole teolo-giche e seminari, come pure degli insegnanti di religione;
f) regolamentazione dell’insegnamento religioso, approvazione dei programmi, dei libri di testo, del materiale didattico e controllo generale in accordo col Ministero dell’educazione, scienza e arte, sull’insegnamento della religione e sulle istituzioni confessionali educative di ogni specie;
g) esperta valutazione della stampa e delle pubblicazioni ecclesiastiche;
h) pubblicazione di un Bollettino ufficiale per il clero e dei bollettini d’informazione e di stampa;
i) materie relative alle associazioni e alle organizzazioni religiose, che non siano già sotto la competenza del Ministero dell’interno;
j) materie relative alle attività caritative delle chiese e delle associazioni religiose;
k) cura dello sviluppo della vita religiosa in armonia con la costituzione;
l) raccolta di informazioni sullo sviluppo delle relazioni internazionali delle Chiese e delle confessioni.
Art. 3
1) Il lavoro dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici sarà svolto da una Sezione per quanto riguarda gli affari religiosi, il personale e l’informazione e da una seconda Sezione per le questioni economiche e amministrative.
2) Per il lavoro di contabilità e per i servizi del clero, di dattilografia, di posta e simili, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici sarà provvisto di un proprio ufficio contabile, di un ufficio paghe e di un ufficio ecclesiastico di approvvigionamento.
Art. 4
L’Ufficio cecoslovacco per gli affari ecclesiastici sarà organizzato in armonia con le disposizioni dell’art. 3.
Art. 5
Nelle province e nelle campagne, la giurisdizione in materia religiosa ed ecclesiastica verrà esercitata dai competenti Comitati nazionali di provincia e di distretto i quali a questo proposito agiranno come subordinati all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.
Art. 6
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione e verrà applicato dal Ministro incaricato della direzione dell’Ufficio statale per glj affari ecclesiastici, d’intesa coi membri interessati del governo.
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