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ORDINANZA DELL’UFFICIO STATALE PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI SULL’AMBITO DI ATTIVITÀ DELLE SEZIONI DEI COMITATI NAZIONALI REGIONALI PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI IN MATERIA ECCLESIASTICA E RELIGIOSA E SULLA EREZIONE DEI DIPARTIMENTI ECCLESIASTICI

 

del 12 maggio 1950, n. 320

 

L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministero degli Interni e con gli altri Uffici centrali interessati a norma dei §§ I e 3 del decreto governativo n. 35/1949 sulle sezioni dei Comitati Nazionali regionali per gli affari generali interni, a norma del decreto governativo n 232/1949 con il quale si modificano le disposizioni circa alcune sezioni dei Comitati Nazionali regionali (ordinanza n. 233/1949) dispone1

Parte I. - Ambito di attività della sezione per gli affari ecclesiastici e religiosi.

Nel quadro dei compiti stabiliti nel § 2 dell’ordinanza n. 233/1949, si precisa in modo particolareggiato l’ambito di attività della sezione per gli affari ecclesiastici e religiosi nel modo seguente:

1) La sezione ha cura che la vita ecclesiastica e religiosa della regione si sviluppi in armonia con la costituzione e con i principi delle istituzioni democratiche popolari e assicura così per ognuno il diritto, garantito dalla Costituzione, della libertà di confessione, fondato sui principi di tolleranza religiosa e uguaglianza di tutte le confessioni religiose.

2)Senza togliere competenze agli altri organi (uffici), per adempiere i compiti stabiliti nel comma I°, la sezione svolge in modo speciale queste uttività:

n. 6:

Tratta gli affari di stato per le questioni ecclesiastiche e religiose e sorveglia l’attività di tutte le chiese, associazioni religiose, congregazioni e ordini religiosi della regione;

- sorveglia tutta l’attività delle chiese, associazioni religiose, dei loro organi, membri ed istituti;

- collabora nelle materie ecclesiastiche e religiose con i dirigenti degli organi delle chiese e delle comunità religiose;

- registra e sorveglia l’attività dei singoli conventi e dei loro membri:

fa proposte per la concessione dell’autorizzazione a fondare nuove case religiose di ordini e congregazioni già esistenti nella Repubblica Cecoslovacca;

- propone per la erezione di nuove parrocchie, unità, comunità, ecc. e per i mutamenti delle loro circoscrizioni;

- conferma i superiori delle chiese e delle associazioni religiose e i loro membri;

- riceve i giuramenti di fedeltà degli ecclesiastici di Il categoria;

- presenta gli ecclesiastici cattolici di II categoria:

- concede il consenso per lo svolgimento dell’attività ecclesiastica da parte dell’ecclesiastico cooperatore e dell’ecclesiastico di I e II categoria;

- dà il consenso al conferimento (elezione, nomina) agli ecclesiastici cooperatori e agli ecclesiastici di I e II categoria della carica eretta con il consenso statale;

- discute con gli organi della chiesa dei casi di allontanamento di ecclesiastici cooperatori e di ecclesiastici di I e Il categoria che abbiano perduto l’idoneità alle nomine nelle cariche erette con il consenso statale;

- assicura un regolare svolgimento della cura d’anime, dell’amministraziane ecclesiastica e della educazione degli ecclesiastici nel caso in cui il posto di un ecclesiastico cooperatore o di un ecclesiastico di I e II categoria sia rimasto vacante;

- decide, in sede di ricorso, sulle questioni ecclesiastiche e religiose, specialmente sull’uso del mobilio di una chiesa da parte di un’altra chiesa, sull’uso dei cimiteri, sulla sepoltura e sugli affari interconfessionali.

n. 7:

Esercita la sorveglianza sui beni della chiesa, delle associazioni religiose, delle congregazioni religiose, dei conventi, controlla la loro economia e approva tutti gli atti giuridici patrimoniali riguardanti i beni ecclesiastici;

- collabora con gli organi della chiesa e delle associazioni religiose per la preparazione dei bilanci dei singoli membri delle chiese;

- sorveglia l’economia delle chiese, delle associazioni religiose e dei loro membri;

- registra i beni ecclesiastìci;

- cura il mantenimento degli edifici ecclesiastici e degli altri beni delle chiese e delle associazioni religiose e dei loro membri.

n. 8:

Tutela i monumenti ecclesiastici

- registra i monumenti e ne cura il mantenimento.

n. 9:

Esercita la sorveglianza sull’insegnamento religioso e sugli studentati ecclesiastici;

- sorveglia l’insegnamento religioso in tutte le scuole;

- stabilisce le sfere di attività degli insegnanti di religione;

  • collabora alla formazione delle commissioni esaminatrici per gli insegnanti di religione;

  • registra gli istituti per la educazione del clero (studentati teologici, facoltà e seminari);

  • sorveglia l’attività di questi istituti;

- propone per le nomine degli insegnanti e degli altri lavoratori qualificati, negli istitutiper la educazione del clero.

n. 10:

Giudica in modo speciale la stampa ecclesiastica e religiosa e segue la stampa locale e le radiotrasmissioni sotto il profilo ecclesiastico e religioso;

- segue, giudica e registra la stampa ecclesiastica nella regione dal punto di vista della politica ecclesiastica;

- raccoglie notizie sulla vita ecclesiastica e religiosa nella regione;

- segue la stampa periodica e non periodica locale e le radiotrasmissioni regionali per la divulgazione dei provvedimenti politici in materia ecclesiastica

n.11:

Segue la vita religiosa nella regione:

- segue l’attività delle associazioni religiose e l’organizzazione di pellegrinaggi, esercizi, missioni e di altre riunioni religiose dal punto di vista religioso e politico-ecclesiastico;

- collabora con l’Azione cattolica.

n. 12:

Sorveglia l’attività caritativa delle chiese e delle associazioni religiose, dei gruppi ecclesiastici e religiosi, delle fondazioni e di altre simili organizzazioni;

- registra le istituzioni sociali diretti dalle chiese e dalle associazioni religiose e dai loro membri, dai gruppi e organizzazioni ecclesiastiche e religiose (istituti per i vecchi e per gli inabili al lavoro, per i malati fisici e mentali, ecc.) ; segue la loro attività e le sorveglia;

- sorveglia l’economia di queste istituzioni :

- segue le altre attività caritative delle chiese e delle associazioni religiose e dei loro membri, dei gruppi ed organizzazioni ecclesiastiche e religiose (ad es. la Caritas cattolica); coordina questa attività e la sorveglia.

n. 13:

Gestisce gli affari delle fondazioni ecclesiastiche;

- registra le fondazioni ecclesiastiche, sorveglia la loro erezione e l’amministrazione della proprietà fondiaria.

n. 14 :

Partecipa alla trattazione d’i altri affari di competenza di altre sezioni del Comitato Nazionale regionale, se questi toccano interessi ecclesiastici e religiosi;

- collabora in modo particolare nelle decisioni attinenti la confisca dei beni ecclesiastici, il riscatto dei terreni agricoli e le questioni degli alloggi.

n. 20 :

Decide e provvede, ai sensi delle relative norme, delle questioni attinenti il personale ecclesiastico delle chiese e delle associazioni religiose che prestanola loro opera in cura d’anime, nell’amministrazione ecclesiastica o negli istituti per l’educazione del clero; cura l’organizzazione della formazione politica e professionale di questi impiegati

- tratta le questioni dei quadri ecclesiastici;

- compila i moduli di registrazione degli ecclesiastici;

- assegna le retribuzioni personali degli ecclesiastici;

- decide sul computo del periodo di servizio svolto nella funzione ecclesiastica, in un servizio pubblico, militare o d’altro genere; decide sul computo del periodo trascorso in qualità di combattente nella lotta nazionale di liberazione;

- assegna il supplemento onorario agli ecclesiastici di I e II categoria

- assegna i premi per la prestazione superiore agli ecclesiastici coadiutori e agli ecclesiastici di I e II categoria

- ripartisce l’onere dell’ insegnamento e il supplemento speciale per l’insegnamento stesso:

- ripartisce le retribuzioni personali nel caso di riattivazione del Servizio degli ecclesiastici;

- fissa il compenso per le ore di insegnamento in soprannumero;

- fissa il compenso per le materie secondarie negli studentati per la educazione del clero;

- decide sui compensi per i viaggi, trasporti e altre spese di servizio degli ecclesiastici; assegna il congedo;

- è competente per i permessi di licenza degli ecclesiastici;

- svolge le pratiche personali e quelle attinenti lo stipendio degli insegnanti di religione.

Parte II. - Istituzione del dipartimento ecclesiastico.

Per espletare le competenze elencate nella parte I, si istituisce nella Sezione un nuovo (il V) dipartimento ecclesiastico, per cui la Sezione per gli affari generali interni conta attualmente in totale 5 dipartimenti.

Parte III. — Situazione circa le norme vigenti.

Questa ordinanza completa quella del Ministero degli Interni n. 770/ 1949 e del Commissariato degli Interni n. 942/1949, sull’ambito di attività delle Sezioni dei Comitati Nazionali per gli affari generali interni e sulla loro divisione in dipartimenti.

Sono riportate in corsivo le disposizioni dell’ordinanza del Ministro degli. interni n. 233/1949 cui sono aggiunte in questo testo le istruzioni per la loro attuazione.

 

1Sono riportate in corsivo le disposizioni dell’ordinanza del Ministro degli. interni n. 233/1949 cui sono aggiunte in questo testo le istruzioni per la loro attuazione.

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