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DECRETO GOVERNATIVO SULLA SICUREZZA ECONOMICA

DELLA CHIESA CATTOLICA DA PARTE DELLO STATO

del 18 ottobre 1949, n. 219

 

Art. 1

1) Gli ecclesiastici sono impiegati della Chiesa.

2) Lo Stato paga gli stipendi personali degli ecclesiastici, finchè costoro, con il suo consenso, prestano la loro attività nella cura d’anime, nell’amministrazione ecclesiastica o negli istituti per l’educazione del clero.

Art. 2

1) È considerato ecclesiastico che lavora in cura d’anime, l’ecclesiastico diocesano o religioso che, con il consenso statale svolge, sia autonomamente sia come coadiutore, la cura d’anime in una circoscrizione parrocchiale in un posto eretto con il consenso statale.

2) Per cura d’ anime s’intende la cura spirituale dei cattolici di una data circoscrizione parrocchiale nonchè il compimento degli atti ecclesiastici da essa derivanti.

3) Se le necessità spirituali lo richiedono (estensione della circoscrizione parrocchiale, numero dei parrocchiani, attività spirituale nelle istituzioni pubbliche, ad es. negli ospedali, ecc.) possono essere nominati ecclesiastici coadiutori.

Art. 3

Ecclesiastici che prestano la loro opera nell’amministrazione ecclesiastica sono coloro che lavorano, con il consenso statale, nelle Curie, .nonchè i membri dei Capitoli nei posti eretti con il consenso statale.

Art. 4

Ecclesiastici che svolgono la loro attività negli istituti per la educazione del clero sono considerati quegli ecclesiastici che prestano la loro opera, con il consenso statale, come insegnanti negli studentati teologici e come personale attivo nei seminari ecclesiastici nei posti eretti con il consenso statale.

Art. 5

Sono considerati posti eretti con il consenso statale quei posti che sono stati dichiarati tali dall’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, sentito il competente organo ecclesiastico.

2) L’erezione di nuovi posti richiede l’approvazione dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministero delle finanze.

Art. 6

L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministero delle finanze, e sentito il competente organo ecclesiastico, può concedere stipendi personali ad ecclesiastici che svolgono la loro attività in modo diverso da come indicato all’art. 1. C. 2, dietro una loro richiesta scritta.

Art. 7

1) Possono essere nominati ai posti eretti con il consenso statale e percepire gli stipendi, ai sensi del presente decreto, soltanto gli ecclesiastici che sono cittadini dello stato cecoslovacco, fedeli allo stato, irreprensibili e che presentino altri requisiti generali necessari per l’ammissione al servizio dello stato.

2) In casi degni di particolare riguardo, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici concede l’eccezione per ciò che riguarda la cittadinanza statale cecoslovacca, e precisamente su richiesta dell’ecclesiastico interessato, ovvero del competente organo ecclesiastico, oppure d’ufficio.

Art. 8

1) Le retribuzioni personali del clero, di cui all’art. 1 C. 2, sono costituite dallo stipendio-base, dal supplemento onorario e dal premio per la prestazione superiore. Sono riscosse allo stesso modo degli stipendi di servizio degli impiegati statali.

2) Il supplemento onorario può essere attribuito agli ecclesiastici che ricoprono un ufficio congiunto con una responsabilità particolare. Possono essere retribuiti con un premio per la prestazione superiore l’incarico straordinario di un ecclesiastico, la sua attività pubblica, nonché la sua partecipazione allo sforzo costruttore del popolo lavoratore.

Art. 9

1) Lo stipendio-base è di 36.000 Kčs annuali ed aumenta ogni tre anni, per il tempo utile di servizio, di 3.600 Kčs annue, ma fino ad un massimo e in totale di dodici volte.

2) Per tempo utile di servizio si intende il tempo trascorso in qualsiasi funzione ecclesiastica, nel servizio pubblico o militare e nel servizio privato, e per una durata uguale a quella degli impiegati statali.

3) Lo stipendio-base diminuisce per un’altra entrata permanente che l’ecclesiastico percepisca da impieghi pubblici. Questa norma non riguarda i premi per la prestazione della cura spirituale nelle istituzioni pubbliche, i premi per l’insegnamento della religione nelle scuole, gli stipendi dei membri del governo, del Consiglio dei Commissari, dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale Slovacco e i premi dei membri dei Comitati Nazionali.

Art. 10

Agli ecclesiastici spettano i diritti per i figli assunti e adottati, analogamente a quanto stabilito per gli impiegati statali.

Art. 11

1) Per l’assegnazione del supplemento onorario, gli ecclesiastici sono raggruppati, secondo il grado di responsabilità e secondo l’importanza della carica ricoperta, nelle seguenti categorie:

I) ecclesiastici autonomi in cura d’anime, ecclesiastici con funzioni di sorveglianza e impiegati delle curie;-

II) superiori dei seminari ecclesiastici, insegnanti di studentati teologici, cancellieri delle curie, segretari dell’Ordinariato e canonici residenti;

III) dignitari dei capitoli, vicari generali e capitolari, vescovi ausiliari e abati;

IV) arcivescovi, vescovi diocesani e amministratori apostolici.

2) Il supplemento onorario annuo è il seguente:

per la I categoria: 12.000 Kčs;

per la Il categoria: 24.000 Kčs;

per la III categoria: 36.000 Kčs;

per la TV categoria: 48.000 Kčs.

3) Il Comitato Nazionale regionale assegna il supplemento onorario agli ecclesiastici compresi nella I e Il categoria, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici a quelli compresi nella III e IV categoria.

Art. 12

1) Il premio per la prestazione superiore è al massimo di 2.000 Kčs mensili. La somma dei premi non deve superare il 15% del bilancio preventivo generale per gli stipendi-base e i supplementi onorari.

2) Sulla assegnazione del premio e sulla sua misura, decide, sentito il competente organo ecclesiastico, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici per il clero compreso nella III e IV categoria, il Comitato Nazionale regionale per gli altri ecclesiastici.

Art. 13

1) Agli ecclesiastici è dovuto il compenso per le spese di viaggio, di trasporto ed altre, quando si tratta di viaggi di servizio strettamente necessari, analogamente a quanto stabilito per gli impiegati statali,

2) I viaggi devono essere denunciati precedentemente al Comitato Nazionale distrettuale nel cui territorio è situato il domicilio ufficiale abituale, ad eccezione di quei viaggi che non ammettono dilazione.

3) I conti dei viaggi vengono presentati mensilmente al Comitato Nazionale distrettuale per essere regolarizzati e presentati ai Comitato Nazionale regionale per la decisione circa il compenso.

Art. 14

1) Gli ecclesiastici in cura d’anime hanno l’obbligo di insegnare gratuitamente la religione nelle scuole di primo e secondo grado, se non si è provveduto all’insegnamento religioso nella circoscrizione parrocchiale con un insegnamento speciale.

2) L’obbligo gratuito d’insegnamento è, per gli ecclesiastici coadiutori, di 10 ore settimanali, per i curati d’anime autonomi di 8 ore settimanali; non hanno questo obbligo gli ecclesiastici ispettori.

3) Nel calcolo dell’obbligo dell’insegnamento gratuito viene compreso il viaggio di andata e ritorno, se la distanza tra la residenza e la scuola raggiunge un minimo di Km.1,5;

e precisamente, in modo che 4 Km. di viaggio vengano computati per un’ora di insegnnmento.

4) Se il numero totale delle ore di insegnamento in qualche circoscrizione parrocchiale non raggiunge il limite stabilito al c. 2, l’obbligo dell’insegnamento gratuito da parte dell’ecclesiastico viene considerato come adempiuto.

5) Se l’insegnamento supera il limite dell’obbligo gratuito, vengono retribuite, escluso il viaggio, le ore in soprannumero secondo le norme vigenti, e per i viaggi di andata e ritorno è dovuto all’ecclesiastico il compenso, come indicato all’art. 13 C. I.

6) Se un ecclesiastico non ha potuto, in qualche settimana, senza propria colpa, adempiere all’obbligo dell’insegnamento gratuito, da ciò non segue la diminuzione dello stipendio per le ore di insegnamento in soprannumero nelle altre settimane.

Art. 15

1) Gli ecclesiastici e i loro familiari hanno diritto all’assicurazione della pensione, analogamente a quanto è stabilito per gli impiegati dello stato.

2) La base della pensione è costituita dal 75% dello stipendio-base raggiunto alla fine del servizio e del supplemento onorario.

Art. 16

1) Soltanto con il consenso statale gli ecclesiastici diocesani e religiosi possono svolgere una qualsiasi attività spirituale.

2) L’ecclesiastico richiederà il consenso statale al Comitato Nazionale regionale nella cui giurisdizione ha la residenza abituale, ovvero tramite il medesinio Comitato all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici (gli ecclesiastici della III categoria) o al governo (gli ecclesiastici della IV categoria).

Art. 17

1) Ogni nomina di un ecclesiastico ad un posto eretto con il consenso statale, richiede un previo consenso dello stato.

2) Il competente organo ecclesiastico richiederà per iscritto tale consenso al Comitato Nazionale regionale per gli ecclesiastici coadintori e per quelli di I e II categoria, all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici per quelli di III categoria. La nomina degli ecclesiastici di IV categoria richiede un previo consenso del governo.

Art. 18

1) La nomina di un ecclesiastico senza un previo consenso statale comporta che l’ecclesiastico non riceverà alcuno stipendio personale e il posto viene considerato vacante.

2) Se un ecclesiastico perde l’idoneità per la nomina, ai sensi dell’art. 7

C. I, il caso verrà discusso a norma dell’ari. 17 c. 2 dal competente organo statale con l’organo ecclesiastico competente; se entro 14 giorni non si provvederà alla sistemazione, l’Ufficio statale chiederà al competente organo della Chiesa di eliminare l’ecclesiastico e contemporaneamente deciderà se non si debba far cessare all’ecclesiastico il pagamento dello stipendio personale. Se l’organo ecclesiastico non eseguirà la richiesta della eliminazione dell’ecclesiastico entro 14 giorni, il posto viene considerato vacante.

3) I posti vacanti devono essere ricoperti entro 30 giorni; scaduto questo termine, lo Stato può adottare i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento ordinario della cura d’anime, dell’amministrazione ecclesiastica e dell’educazione del clero. In casi giustificati, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può eccezionalmente concedere il prolungamento del termine.

Art.19

1) Presupposto per l’esercizio dell’attività religiosa è la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica Cecoslovacca.

2) La formula del giuramento è la seguente:

<< Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza che sarò fedele alla Republica Cecoslovacca e al suo ordinamento democratico popolare e che non intraprenderò nulla che sia contro i suoi interessi, la sua sicurezza e integrità. Adernpirò coscienziosamente come cittadino dello stato democratico popolare i doveri derivanti dal mio stato e procurerò di appoggiare con le mie forze lo sforzo edificatore. mirante al bene del popolo >>.

3) Gli ecclesiastici cooperatori e quelli della I categoria prestano tale giuramento nelle mani del Presidente del Comitato Nazionale distrettuale, gli ecclesiastici della II categoria nelle mani del Presidente del Comitato Nazionale regionale, gli ecclesiastici della III categoria nelle mani del Ministro

che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, gli ecclesiastici della IV categoria nelle mani del Capo del governo.

Art. 20

1) Il Comitato Nazionale regionale compila per ogni ecclesiastico un formulano di registrazione in cui vengono annotati i dati importanti relativi al rapporto di servizio, alla dichiarazione e alla misura delle retribuzioni personali e ai diritti sociali.

2) L’ecclesiastico denuncerà questi dati subito, non appena nominato per la prima volta e denuncerà ogni cambiamento relativo al suo rapporto di servizio.

Art. 21

1) Gli stipendi personali, a norma di questo decreto, sostituiscono tutte le retribuzioni permanenti finora godute, provenienti agli ecclesiastici dalla loro missione o in connessione con essa, dai proventi delle prebende, dai patronati e da tutte le altre obbligazioni, oppure dagli aiuti dello stato, eventualmente da fondi pubblici secondo le norme finora vigenti,. come pure da tutti i supplementi individuali personali, dalle sovvenzioni dai, contributi e dai premi.

2) La disposizione del C. I non riguarda le retribuzioni e i premi di cui all’art. 9 C. 3, proposizione seconda.

Art. 22

1) Lo stato rimborsa alla Chiesa le spese reali ordinarie e le spese per i compensi dei lavori eseguiti da persone non ecclesiastiche.

2) In casi motivati lo stato concederà un aiuto speciale per le spese reali straordinarie.

Art. 23

1) Spese reali sono considerate le spese di culto e le spese amministrative.

2) Per spese di culto si intendono le spese riguardanti gli edifici ecclesiastici, l’arredamento ai fini del culto e gli atti di culto.

3) Sono considerate spese amministrative le spese connesse con il funzionamento degli uffici ecclesiastici.

Art. 24

1) Spese ordinarie sono quelle che si ripetono regolarmente ogni anno. In esse rientrano le spese per i normali lavori di manutenzione degli edifici e dei mobili interni.

2) Per spese straordinarie si intendono le somme destinate a opere di costruzione o di altro genere, i restauri costosi del mobilio interno, ecc.

Art. 25

1) Il limite delle spese reali ordinarie viene stabilito nel quadro della diocesi sulla base dei bilanci preventivi parziali e dei bilanci consuntivi delle singole unità ecclesiastiche di una circoscrizione diocesana.

2) I bilanci preventivi devono essere compilati secondo i principi del bilancio preventivo statale, ed in ciò si deve aver assoluta cura di economizzare. Le istruzioni particolari per la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti finali, saranno emanate dall’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministero delle finanze.

3) Le curie compileranno, in base ai bilanci preventivi parziali delle singole unità della propria circoscrizione, un bilancio preventivo generale diocesano per l’anno successivo, che presenteranno, entro la fine del mese di marzo dell’anno in corso, all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici per l’approvazione, insieme con il bilancio consuntivo per l’anno trascorso, preparato con analogo criterio.

4) Per l’anno 1950 è necessario presentare il bilancio preventivo entro il 15 novembre 1949.

Art. 26

1) Sulla base dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi presentati, l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilirà la somma necessaria a compensare i bisogni reali delle singole diocesi.

2) Il bisogno reale è la differenza tra la spesa e l’entrata generale annuale.

3) Nell’entrata viene computato il provento di tutto il patrimonio ecclesiastico mobile e immobile, senza differenza se il provento fino allora sia servito alla compensazione delle spese reali o personali, inoltre il provento di tutti i diritti patrimoniali, nonché collette, donazioni, eredità, lasciti e tutte le altre entrate, ad eccezione dei diritti di stola.

4) Per avere una base di accertamento delle entrate, ai sensi del comma precedente, le curie compileranno un elenco di tutti i beni e diritti di tutte le unità ecclesiastiche esistenti nella circoscrizione della diocesi, incluse le singole comunità, istjtuti, fondazioni, chiese, prebende e fondi.

5) Le curie presenteranno gli elenchi dei beni entro il 31 gennaio 1950 all’Ufficio statale per gli affari ecclesistici, al quale denunceranno regolarmente’ ogni anno i cambiamenti nella situazione dei beni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Lo stato sorveglia i beni ecclesiastici controllando l’economia ecclesiastica e si riserva una previa approvazione per ogni atto giurdico patrimoniale importante, relativo a tali beni. L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilirà le modalità nell’attività dei singoli organi.

Art. 28

1) Le singole unità ecclesiastiche domandano il contributo particolare riguardante le spese straordinarie reali all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici tramite la curia.

2) È necessario motivare le richieste con documenti tali dai quali risulti evidente che il bisogno è effettivo, che esso è. indispensabile economicamente e che esso è menzionato nel piano economico unitario.

Art. 29

Passa sotto lo stato il patronato su tutte le chiese cattoliche, prebende e altri istituti ecclesiastici, esercitato finora dai fondi pubblici e dalle fondazioni, dai comuni, dai distretti, dalle regioni e da tutte le altre corporazioni di diritto pubblico, nonchè il patronato fissato sui beni cui si riferiscono le leggi 18 aprile 1919, n. 215 sulla confisca del grande patrimonio fondiario, 11 aprile 1947, n. 142 sulla revisione della prima riforma fondiana, 21 marzo 1948, n. 46 sulla nuova riforma fondiaria, il decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1945, n 12 sulla confisca e distribuzione accelerata del patrimonio agricolo, il Decreto del Consiglio Nazionale Slovacco del 23 agosto 1945, n. 104 sulla confisca e distribuzione accelerata del patrimonio agricolo, il Decreto del Presidente della Repubblica dei 25 ottobre 1945, n. 108 sulla confisca del patrimonio del nemico e sui fondi della ricostruzione nazionale; infine anche ogni altro patronato pubblico e privato.

Art. 30

1) Lo stato esercita il patronato presentando all’Ordinario competente i candidati idonei alle prebende vacanti.

2) La curia competente mette a concorso le prebende vacanti nei numero successivo del Bollettino del clero cattolico. La curia presenterà allo stato le domande di tutti i candidati e nella nota di accompagnamento designerà i candidati che giudica idonei alla presentazione.

Il giudizio negativo deve essere motivato con ragioni che non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico della Repubblica Cecoslovacca. Dei candidati che non sono stati respinti con motivazione, lo stato presenterà quello che giudica il più idoneo. L’Ordinario competente deve conferire al presentato l’ufficio ecclesiastico entro 14 giorni dalla data della presentazione. Se non lo farà nel termine stabilito, l’ufficio si considera conferito di fatto al presentato.

Art. 31

Cessano tutte le obbligazioni di contribuire alle necessità della Chiesa, delle sue unità, comunità, istituti, fondazioni, chiese, prebende e fondi che si fondano sul patronato o su altri titoli giuridici o su usi ab immemorabili.

Ari. 32

1) Sono considerati istituti per l’educazione del clero gli studentati teologici e i seminari ecclesiastici,

2) Lo stato mantiene le loro spese personali e reali.

Art, 33 - Il presente Decreto entra in vigore il giorno 1° novembre 1949; lo applicherà il Ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministro delle finanze.

 

 

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