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LEGGE SULLA SICUREZZA ECONOMICA DELLE CHIESE

E DELLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

 

del 14 ottobre 1949, n. 218

 

Stipendi personali degli ecclesiastici

Art. 1

Lo Stato concede, secondo le seguenti norme di legge, stipendi personali agli ecclesiastici delle chiese e associazioni religiose che, con il consenso statale, prestano la loro Opera in cura d’anime, nell’amministrazione ecclesiastica o negli istituti per l’educazione del clero. L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può, in via eccezionale, d’intesa con il ministero delle finanze, concedere stipendi personali anche agli ecclesiastici che svolgono altra attività.

Art. 2

Il consenso statale può essere concesso soltanto agli ecclesiastici che sono cittadini dello stato cecoslovacco, fedeli allo stato, irreprensibili e che sono forniti anche di altri requisiti generali necessari per l’ammissione al servizio dello stato. L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici può, in casi degni di particolare riguardo, non esigere la condizione della cittadinanza dello stato cecoslovacco.

Art. 3

1) Gli stipendi personali del clero sono :

a) stipendio-base;

b) supplemento onorario;

e) premio per la prestazione superiore.

2) Con un decreto governativo viene stabilito l’ammontare dello stipendio base, il modo e la misura del suo aumento, le condizioni per l’assegnazione del supplemento onorario e la sua quantità, come pure le condizioni per l’assegnazione del premio per la prestazione superiore e le particolarità riguardanti questo premio.

Art. 4

Rimborso per spese di viaggio, trasporto e altre.

Gli ecclesiastici che hanno diritto allo stipendio personale, hanno anche diritto al rimborso per viaggi, trasporti e altre spese, secondo le norme generali.

Art. 5

Obbligo dell’insegnamento religioso.

Gli ecclesiastici che lavorano in cura d’anime sono obbligati ad insegnare gratuitamente la religione nelle scuole, se non è stato provveduto diversamente all’insegnamento religioso.

Il ministro che dirige l’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici stabilisce con un’ordinanza, d’intesa con il Ministro delle scuole, della scienza e dell’arte, l’ambito di questo obbligo e la sua più precisa regolamentazione.

Art. 6

Diritti sociali,

I diritti sociali, soprattutto quelli relativi ai figli a carico e l’assicurazione

della pensione -degli ecclesiastici e dei loro famigliari, sono regolati dalle norme in vigore per gli impiegati dello stato. Il governo stabilisce norme parti colari.

Art. 7

Attività e nomine del clero.

1) L’attività ecclesiastica (la predicazione e simili) nelle chiese e nelle comunità religiose può essere esercitata soltanto dalle persone che hanno a tal fine il consenso statale e che prestano il giuramento. Il governo fissa con un decreto la formula del giuramento.

2) Ogni incarico (elezione, nomina) conferito a queste persone richiede il consenso previo dello stato.

3) I posti vacanti devono essere coperti al massimo entro trenta giorni. Se ciò non avviene, lo stato può adottare i provvédimenti necessari per assicurare il funzionamento ordinario della cura d’anime, dell’amministrazione ecclesiastica o dell’ educazione del clero

Art. 8

Spese reali.

1) Lo stato rimborsa alle chiese e alle associazioni religiose, secondo il loro bilancio preventivo approvato, le spese reali ordinarie connesse con l’ esercizio del culto, con le altre funzioni religiose e con l’ amministrazione della chiesa.

2) Per le spese reali straordinarie lo stato concederà nei casi motivati un aiuto speciale.

Art. 9

Bilanci.

1) I rappresentanti delle chiese e delle associazioni religiose e gli amministratori dei beni ecclesiastici sono tenuti a compilare i bilanci preventivi ei conti finali e a presentarli per l’approvazione all’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.-

2) I bilanci preventivi per le spese reali ordinarie sono compilati secondo le effettive necessità e secondo i principi del bilancio dello stato I Ufficio statale per gli affari ecclesiastici determinerà i particolari d’intesa con il Ministero delle finanze.

Art 10

I beni

1) Lo stato sorveglia i beni delle chiese e delle associazioni religiose.

2) I rappresentanti delle chiese e delle associazioni religiose e gli amministratori dei beni ecclesiastici compileranno un inventano di tutto il patrimonio mobile e immobile e dei diritti patrimoniali delle chiese e delle associazioni religiose dei loro membri comunità istituti fondazioni chiese prebende e fondi e lo presenteranno entro tre mesi dall’ entrata in vigore della presente legge, all’ Ufficio statale per gli affari ecclesiastici. Questo Ufficio determinerà i particolari.

3) Qualsiasi sottrazione o alienazione del patrimonio delle chiese e delle associazioni religiose richiede Il previo consenso dell’ amministrazione statale.

Art. 11

Cessazione di obblighi.

1) Ogni patronato privato e pubblico sulle chiese benefici e altre istituzioni ecclesiastiche passa allo stato.

2) Cessano tutte le obbligazioni di contribuire alle necessità delle chiese e delle associazioni religiose, dei loro membri, comunità, istituti, fondazioni chiese, benefici e fondi basate sul patronato o su altri titoli giuridici o su usi ab immemorabili, ad eccezione delle obbligazioni dei membri delle chiese e associazioni religiose derivanti da incarichi conferiti con i approvazione dello stato.

Art. 12

Studentati per l’educazione del clero.

Lo Stato mantiene gli studentati e gli istituti per l’educazione del clero.

Art. 13

Norme penali.

Gli atti o le omissioni in contrasto sia con le disposizioni della presente legge sia con le disposizioni emanate in sua applicazione, sono puniti - se non si tratta di reato già punibile per legge- dal Comitato Nazionale distrettuale come violazione della presente legge con l’ammenda fino a 100.000 Kčs. Nel caso di non pagamento dell’ammenda, verrà stabilita una pena detentiva sostitutiva fino a sei mesi, secondo la misura della violazione.

Art. 14

Abrogazione di norme.

Tutte le disposizioni che regolano i rapporti giuridici delle chiese e delle associazioni religiose sono abrogate.

Art. 15

Entrata in vigore e applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno 1° novembre 1949 e sarà applicata da tutti i membri del governo.

 

 

 

 

 

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Ley n. 218//949, sobre el sustentamiento económico de las iglesias y sociedades religiosas por el Estado

(14 de octubre de 1949)

La Asamblea Nacional de la República Checoslovaca ha acordado esta ley:

§I

Ingresos personales de los clérigos

(1) El Estado concede a las iglesias y sociedades religiosas registradas, según las disposi­ciones siguientes de esta ley, el reembolso establecido de los ingresos personales de los clérigos activos en la administración religiosa, en los órganos eclesiásticos o en los estable­cimientos para la formación de los clérigos como empleados de las iglesias y sociedades religiosas, si la iglesia o sociedad religiosa lo solicita.

(2) No tienen esta obligación las iglesias y sociedades religiosas a cuyos clérigos el Estado concedía ingresos personales el 31.12.1989.

(3) La cuantía total del reembolso de los apartados 1 y 2 la establecen los presupuestos estatales de la República Checa y de la República Eslovaca.

§2

Pueden desarrollar la actividad espiritual en las iglesias y sociedades religiosas solamente personas que sean intachables.

§3

(1) Constituyen los ingresos personales de los clérigos:

a) el estipendio de base,

b) el suplemento de grado,

e) la recompensa por rendimiento superior.

(2) La cuantía del estipendio de base, la forma y medida de su elevación, las condiciones para el reconocimiento de la recompensa por rendimiento superior y las particularidades sobre esta recompensa la establece el gobierno mediante una Disposición.

§4

Reembolso de gastos de viaje, traslado y otros

Los clérigos con derecho a ingresos personales tendrán también derecho al reembolso de los gastos de viaje, de traslado y otros, de acuerdo con las normas generales.

§5

Obligación de enseñar religión

Los clérigos activos en la pastoral están obligados a enseñar gratuitamente religión en las escuelas, si no se establece otra cosa sobre la enseñanza de la religión. El Ministro que di­rige la Oficina Estatal para los Asuntos Eclesiásticos determinará el alcance de esta obliga­ción y su regulación más concreta, de acuerdo con el Ministro de Educación, Ciencias y Artes, por medio de una Disposición.

§6

Gastos sociales

Los gastos sociales, y, en particular, los gastos para niños abandonados, y el seguro para la pensión de los clérigos y sus familiares se cubrirán de acuerdo con las normas vigentes al respecto para los empleados estatales. El gobierno determinará las particularidades.

§7

(Anulado desde el 23.1.1990)

§8

Gastos materiales

(1) El Estado cubre a las iglesias y sociedades religiosas registradas, según su presupuesto aprobado, los gastos materiales ordinarios relacionados con la realización de las ceremonias litúrgicas y otros actos religiosos, así como con la administración eclesiástica.

(2) En casos justificados, el Estado presta una ayuda especial para gastos materiales extraor­dinarios.

§9

Presupuestos

(1) Los representantes de las iglesias y sociedades religiosas y los administradores del pa­trimonio eclesiástico tiene la obligación de elaborar los presupuestos y de hacer los balances, y de presentarlos para su aprobación a la Oficina Estatal para Asuntos Eclesiásticos.

(2) Los presupuestos para gastos materiales ordinarios se elaboran según las necesidades reales, y de acuerdo con los principios del presupuesto estatal; la Oficina Estatal para Asun­tos Eclesiásticos, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas determinará las particularidades.

§10

(Anulado desde el 20.11.1992)

§11

Extinción de obligaciones

(1)Pasa al Estado cualquier patronato privado o público sobre iglesias, beneficios y otros institutos eclesiásticos.

 

(2) Quedan extinguidas todas las obligaciones de contribuir a los fines de las iglesias y so­ciedades religiosas, sus partes integrantes, comunidades, fundaciones, iglesia, beneficios y fondos, que se basen en un patronato o en otros motivos legales o costumbre inveteradas, con la excepción de las obligaciones de los miembros de las iglesias y sociedades religiosas resultantes de instituciones aprobadas por el Estado.

§12

Escuelas para la educación de los clérigos

El Estado mantiene las escuelas y establecimientos para la formación de los clérigos.

§13

(Anulado desde el 1.8.1950)

§14

Eficacia y cumplimiento de la ley

Esta ley entrará en vigor el día 1 de noviembre de 1949; la ejecutarán todos los miembros del gobierno.

© JARG

 

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