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ORDINANZA GOVERNATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE
N. 25/1959 RELATIVO ALLA CREAZIONE DELL’UFFICIO STATALE PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI
del 2 giugno 1959, n. 33
Art. 1 - 1) All’ambito di competenze dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, costituito con decreto-legge n. 25/1959 del Consiglio Presidenziale della Repubblica popolare appartengono i seguenti compiti:
a) esecuzione degli accordi e delle convenzioni stipulate con le chiese e le sètte religiose;
b) regolamentazione delle questioni personali e reali delle chiese e delle sètte connessi con il sostentamento statale;
c) erogazione di sovvenzioni statali personali e reali che servono ai mantenimento dei ginnasi generali delle chiese e confessioni esenti;
d) ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio preventivo per l’insegnamento religioso nelle scuole e controllo del loro uso;
e) regolamentazione degli affari relativi a fondazioni ecclesiastiche ed altre questioni giuridiche del patrimonio ecclesiastico;
f) preparazione di norme giuridiche di carattere ecclesiastico e accertamento della loro applicazione;
g) sistemazione delle questioni collegate con la libertà di coscienza e con l’assicurazione del libero esercizio della religione e dello svolgimento indisturbato delle funzioni religiose;
h) esecuzione di provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri su questioni ecclesiastiche e loro controllo.
2) Il Ministro della cultura esercita la sua sorveglianza sui ginnasi generali ecclesiastici e su quelli delle sètte religiose, funzionanti in base agli accordi stipulati con alcune chiese ed alcune sètte. È pure compito del Ministro della cultura e degli uffici culturali la sorveglianza scolastica sull’insegnamento della religione nelle scuole.
Art. 2 - Il personale dell’Ufficio è nominato dal Presidente e da lui destinato ai suoi diversi servizi.
Art. 3 - Il Presidente, in conformità alle norme relative all’ordinamento dei pubblici uffici stabilisce la ripartizione del personale delle questioni e l’ordine delle attività. L’Ufficio, nel suo funzionamento, è a contatto immediato con i Ministri e con gli altri organismi statali.
Art. 4 - La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Con la sua entrata in vigore perde valore il punto 2 dell’ordinanza governativa del 21 aprile 1957 n. 1045 relativa all’ambito di competenze del Ministero della cultura.
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