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DECRETO-LEGGE SULLA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO STATALE
PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI
n. 25/1959
Art. 1 - 1) Si ravvisa la necessità di costituire un Ufficio statale per gli affari ecclesiastici esistenti tra lo Stato e le sètte religiose.
2) L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici è alle dipendenze del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri esercita il suo diritto di controllo generale a mezzo di un suo membro.
Art. 2 - 1) A capo dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici è un Presidente, nominato dal Consiglio dei ministri.
2) Il Presidente è coadiuvato, nell’adempimento del suo ufficio, da vice-Presidenti nominati dal Consiglio dei ministri.
Art. 3 - 1) Il Consiglio dei ministri emana le disposizioni relative alla organizzazione, la competenza e l’attività dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.
2) Per la copertura delle spese personali e reali relative all’organizzazione e all’attività dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, si provvederà nel bilancio statale con apposita disposizione.
Art. 4 - 1) Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed il Consiglio dei ministri provvede alla sua attuazione.
2) Con l’entrata in vigore del presente decreto-legge perde vigore quella disposizione del decreto-legge n. 33/1956 che sottoponeva alla competenza del Ministero della cultura l’ambito di competenze ora proprio dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici.
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