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DECRETO-LEGGE RELATIVO ALL’APPROVAZIONE STATALE NECESSARIA PER RICOPRIRE CARICHE ECCLESIASTICHE
n. 22/1957
A norma del c. 2 dell’art. 54 della nostra costituzione, per assicurare la libertà di coscienza, la Repubblica Popolare ungherese separa la chiesa dallo stato. In relazione a ciò, gli organi della pubblica amministrazione non esercitano il diritto di patronato esercitato dai Capi di stato ungheresi attraverso i secoli e profondamente radicato nella vita della Chiesa romana cattolica. È però necessario, nelle nomine ecclesiastiche, per dar valore alla sovranità statale, garantire gli interessi statali. Per tale ragione, il Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 - 1) Nel territorio della Repubblica Popolare ungherese, per tutte le nomine a cariche e titoli ecclesiastici della Chiesa romano-cattolica e ad incarichi che appartengono alla giurisdizione papale, secondo le norme e le
disposizioni ecclesiastiche, e inoltre per le attività in questo ambito, è necessario un previo assenso del Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare. Questa norma si applica anche ai trasferimenti e alle rimozioni.
2) Il previo assenso del Consiglio Presidenziale della Repubblica Popolare è necessario anche per la occupazione ovvero per la rimozione della carica di vescovo della chiesa riformata ed evangelica, di capo-curatore di distretto ecclesiastico, di ispettore generale o di ispettore di distretto ecclesiastico; nonché di Presidente dell’ ufficio nazionale degli israeliti ungheresi, vice-presidente e segretario-capo, di presidente e di vice-presidente della comunità israelitica di Budapest, di Presidente del sinodo ortodosso.
Art. 2 - 1) L’ assenso previo del Ministro della Cultura è necessario per la validità delle nomine (elezioni, incarichi) trasferimenti e rimozione dai seguenti uffici:
a) cariche capitolari la cui nomina dipende dai vescovi diocesani cattolici (arcivescovi), cariche di vescovi (arcivescovi, vicari capitolari), di presidenti, di direttori di ufficio nell’amministrazione delle diocesi ecclesiastiche (diocesi principali), di diacono e di parroco (pastore) nelle città e nelle sedi distrettuali;
b) cariche di rettori, decani, direttori e professori di tutte le accademie teologiche (scuola superiore, teologica) e istituti preparatori per rabbini e direttori di scuole medie ecclesiastiche.
2) Il Ministro della cultura può trasferire il suo ambito di competenza, a norma del precedente paragrafo, ad un altro organismo statale.
Art. 3 - Le modalità relative all’assenso statale necessario per ricoprire cariche, per il trasferimento di coloro che le ricoprono e per il loro esonero, devono essere stabilite a mezzo di accordi fra lo stato ungherese e le chiese. Fino all’entrata in vigore degli accordi, le nomine (trasferimenti, esoneri) di cui al n. 1 dell’art. 1, possono avvenire per accordo stipulato caso per caso fra lo stato e la Chiesa cattolica. Le norme riguardanti la copertura delle cariche elencate nell’art. 1, n. 2 e nell’art. 2 (trasferimenti ed esoneri dagli uffici) sono regolate con decreto del Governo ungherese operaio contadino rivoluzionario.
Art. 4 - Le disposizioni degli artt. 1-2 del presente decreto-legge devono applicarsi a tutte le nomine, trasferimenti, esoneri avvenuti per le cariche elencate dal 1° ottobre 1956.
Art. 5 - Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Perde vigore il decreto legge n. 20/1951.
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