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DECRETO GOVERNATIVO SULLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI

n. 170/1951

 

Il Governo della Repubblica Popolare ungherese, in seguito ad accordi conclusi con le varie chiese, ha deliberato il contributo di una parte considerevole per le spese connesse alle attività delle chiese. Di conseguenza sono stati stabiliti gli stipendi per il clero in cura d’anime e il clero è stato incluso nell’assicurazione obbligatoria per la sanità.

 

Art. 1

1) Il governo della Repubblica Popolare Ungherese costituisce il Fondo per gli affari ecclesiastici (d’ora innanzi da indicarsi come Fondo) allo scopo di assicurare i mezzi finanziari necessari per portare a termine i compiti delle chiese.

2) Il Fondo coprirà le spese relative agli affari e al personale delle chiese.

 

Art. 2

1) Le entrate del Fondo consistono nel contributo dello stato per le chiese convenuto nel bilancio, nell’equivalente della terra volontariamente offerta (allo stato) dalle singole chiese e altri introiti di varia provenienza..

2) Gli equivalenti delle terre offerte dalle singole chiese saranno amministrati entro il Fondo separatamente per ciascuna chiesa.

 

Art. 3

1) L’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici è tenuto a fare una relazione annuale al Governo sull’amministrazione del Fondo.

 

Art. 4

1) Il Fondo sarà esente da qualsiasi tassa ed onere.

2) L’Ufficio del Primo Ministro provvederà nel suo bilancio per il contributo dello stato al Fondo.

 

Art. 5

Il Presidente dell’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici, d’intesa con il Ministro delle finanze, renderà esecutivo il presente decreto.

© GB FB

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