The measure is available in the following languages:
DECRETO-LEGGE SUL PERMESSO DI ATTIVITÀ DEGLI ORDINI RELIGIOSI
n. 34/1950
Art. 1 - Con l’entrata in vigore del presente decreto-legge cessa il permesso di attività per gli ordini religiosi nel territorio della Repubblica Popolare ungherese. Questa disposizione non si riferisce al permesso di attività degli ordini di insegnanti maschili e femminili in numero idoneo per provvedere all’insegnamento nelle scuole ecclesiastiche cattoliche.
Art. 2 - Tutti gli ordini religiosi, il cui permesso di attività cessa ai sensi dell’art. 1, sono obbligati a far cessare la loro attività al momento della entrata in vigore di questo decreto-legge nel territorio della Repubblica Popolare ungherese.
Art. 3 - Il Ministro degli interni, d’intesa con il Ministro dei culti e della pubblica istruzione, stabilisce quali ordini di insegnanti possono continuare la loro attività ai sensi dell’art. 1.
Art. 4 - Questo decreto-legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; quanto alla sua attuazione, vi provvederà il Ministro degli interni d’ intesa con il Ministro dei culti e della pubblica istruzione, fermo restando che i membri di quegli ordini religiosi la cui attività viene a cessare ai sensi del presente decreto-legge, devono lasciare entro tre mesi i loro ex-conventi.
© GB FB