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DECRETO-LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI
n. 18/1955
Scopo dell’associazione
Art. 1 - 1) La Repubblica Popolare ungherese, nell’interesse dello sviluppo dell’attività sociale, economica e culturale dei lavoratori, garantisce il diritto di associazione (cost. art. 56, 1).
2) L’associazione (federazione, società, sodalizio, circolo ecc., in seguito: associazioni) deve servire gli obiettivi sociali, economici e culturali della democrazia popolare. La costituzione e l’attività dell’associazione non possono essere in contrasto con la costituzione e con le leggi.
Costituzione dell’associazione
Art. 2 - 1) L’associazione si costituisce quando almeno dieci persone ne decidono spontaneamente e unanimemente la formazione, ne fissano e redigono lo statuto, ne delegano gli organi gerenti e rappresentativi ed è iscritta nei registri dall’organo di vigilanza competente per la sua sfera di attività.
2) Le associazioni svolgono la loro attività come associazioni nazionali o locali. Le associazioni nazionali possono organizzare sezioni locali; le associazioni locali che perseguono obiettivi simili possono riunirsi in un’associazione comune.
Membri dell’associazione
Art. 3 - 1) Membro dell’associazione può essere ogni cittadino ungherese maggiorenne.
2) Lo statuto dell’associazione può disporre che anche i minori possano essere membri dell’associazione, ovvero che possono costituirsi gruppi o circoli giovanili in cui i minori possano svolgere la loro attività.
3) Il cittadino straniero può diventare membro dell’associazione se ha residenza stabile in Ungheria, se la sua ammissione non è vietata dallo statuto e se l’organo di vigilanza competente ha dato la sua approvazione.
4) La qualità di membri di associazioni degli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia può essere regolamentata dal Ministro competente in modo diverso dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 4 - 1) I membri dell’associazione godono di uguali diritti. Essi partecipano al lavoro dell’associazione e cooperano all’adempimento dei compiti dell’associazione.
2) I membri dell’associazione sono tenuti a versare all’associazione soltanto le quote stabilite nello statuto e non rispondono coi loro beni personali dei debiti da essa contratti.
Statuto dell’associazione
Art. 5 - Nello statuto dell’associazione devono essere indicati in modo particolare la denominazione dell’associazione, la sua sede, il suo campo di attività, la sua finalità, il suo oggetto, la sua organizzazione, i suoi organi gerenti e rappresentativi, la determinazione e la decadenza della qualifica di socio, diritti e doveri dei soci.
Registrazione dell’associazione (sezione locale)
Art. 6 - 1) L’organo di vigilanza iscrive nei registri l’associazione. La registrazione ha luogo se lo scopo dell’associazione è conforme alle norme di legge, se l’associazione si è data uno statuto, se nello statuto è fissato un numero di membri non inferiore a dieci e se, secondo l’organo di vigilanza, essa è idonea a svolgere l’attività. La sezione locale dell’associazione già registrata viene a sua volta registrata dall’organo di vigilanza se l’associazione ha cooperato alla sua costituzione e se è riconosciuta idonea a svolgere l’attività.
2) Se l’associazione (sezione locale) non è conforme alle condizioni prescritte nel comma precedente, l’organo di vigilanza nega la registrazione.
Organizzazione dell’associazione
Art. 7 - 1) L’assemblea generale è il principale organo dell’associazione.
2) L’assemblea generale delibera in ultimo grado in merito ad ogni questione riguardante l’associazione e ad ogni affare che rientri nell’ambito della legge e dello statuto.
3) L’assemblea elegge gli organi di gestione e di rappresentanza dell’associazione e altri organi eventualmente previsti nello statuto. Gli organi dell’associazione sono responsabili dinanzi all’assemblea generale.
4) L’assemblea generale deve discutere il bilancio annuale dell’associazione, i resoconti dell’organo di gestione e deve decidere sul lavoro da svolgere nell’anno successivo.
5) Le associazioni nazionali possono tenere, anziché assemblee generali, assemblee delegate.
Art. 8 - 1) L’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all’ anno e può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei membri.
2) Perchè l’assemblea possa deliberare e necessaria la presenza di metà dei soci; se, a causa della mancanza del numero legale si rende necessario il rinvio dell’ assemblea, l’assemblea convocata per la seconda volta è investita di potere deliberante senza riguardo al numero dei presenti.
3) Le decisioni dell’assemblea generale sono prese a maggioranza semplice.
4) Lo statuto può disporre che 1’assemblea sia convocata in minori intervalli di tempo, può prescrivere la maggioranza qualificata a deliberare su determinate questioni, può dichiarare che le norme relative al potere deliberante dell’assemblea generale devono essere applicate anche dall’assemblea generale convocata per la seconda volta, quando la mancanza di potere deliberante della prima assemblea ne ha determinato il rinvio; infine, in deroga con quanto detto nel 1° comma del presente articolo, può stabilire in che proporzione i membri possono chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria.
5) L’assemblea generale delegata deve attenersi alle medesime norme dell’assemblea generale, con la differenza che l’assemblea delegata deve essere convocata almeno ogni tre anni.
Capacità giuridica dell’associazione
Art. 9 - 1) L’associazione nazionale e locale è persona giuridica.
2) Lo statuto può investire di capacità giuridica autonoma in un ambito determinato quelle sezioni dell’associazione nazionale che sono organizzate con un più grande campo di attività o che hanno una grande consistenza numerica, se ciò è necessario nell’interesse dell’attività dell’associazione e della sezione locale. La necessità dell’attribuzione della capacità giuridica della sezione locale è sottoposta all’esame dell’organo di vigilanza al momento della registrazione e il riconoscimento di tale necessità è indicato nella registrazione.
3) Lo statuto dispone sulla rappresentanza dell’associazione. La sezione locale dell’associazione — anche in mancanza di una particolare disposizione dello statuto — agisce come organo rappresentativo dell’associazione e in suo nome.
Cessazione dell’associazione
Art. 10 - 1) L’associazione cessa se il suo scioglimento è deciso con la maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale, se il numero dei membri scende a un numero inferiore a quello fissato nello statuto, se si associa o si fonde ad altra associazione, se è sciolta dall’organo di vigilanza e infine se l’organo di vigilanza ne dichiara la cessazione in seguito a mancanza di attività da un periodo di tempo superiore a un anno.
2) L’associazione che cessa la sua attività deve essere cancellata dai registri.
Patrimonio sociale
Art. 11 - 1) L’associazione risponde dei debiti con i suoi fondi.
2) In caso di cessazione, si deve disporre dei fondi secondo quanto stabilito dallo statuto o dall’assemblea generale. Le operazioni relative sono compito dei liquidatori; salvo disposizioni contrarie le operazioni di liquidazione sono svolte dall’organo amministrativo della cessata associazione sotto il controllo dell’organo di vigilanza.
3) Se lo statuto o l’assemblea generale non hanno dato disposizioni circa la destinazione dei fondi e se l’associazione cassa per scioglimento, o se l’organo di vigilanza ne ha deciso lo scioglimento, i suoi fondi, tacitati i creditori, diventano proprietà sociale e ne dispone l’organo di vigilanza preposto all’attività svolta dall’associazione.
Vigilanza e controllo dell’associazione
Art. 12 - 1) Sulle associazioni nazionali la vigilanza è esercitata dal Ministero competente (organo di competenza nazionale) secondo gli scopi stabiliti dallo statuto. Se però lo scopo statutario dell’associazione riguarda diversi Ministeri, la vigilanza è esercitata dal Ministero maggiormente interessato (organo di competenza nazionale) in accordo con gli altri Ministeri interessati.
2) Le associazioni locali, ovvero le sezioni locali delle associazioni nazionali sono sottoposte alla vigilanza dell’organo preposto, secondo l’attività svolta dall’associazione, del comitato esecutivo del consiglio del distretto, della città, o della provincia. Il diritto di vigilanza dell’organo locale non tocca il diritto di vigilanza esercitato sul centro nazionale e sulle sezioni locali dal Ministero (organo di competenza nazionale); per quanto riguarda le associazioni locali il Ministero competente (organo di competenza nazionale) può avocare a sé il diritto di vigilanza.
3) Sulle associazioni locali degli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia, ovvero sulle sezioni locali delle associazioni nazionali la vigilanza è esercitata dall’organo a ciò preposto delle forze armate e di polizia.
Art. 13 - 1) Compito dell’organo di vigilanza è il controllo dell’osservanza della registrazione e dello statuto, oltre che dell’amministrazione dei fondi dell’associazione.
2) L’organo di vigilanza annulla quelle delibere dell’associazione che sono contrarie alla legge o comunque ledono gli interessi dei lavoratori. Se la gestione (direzione, guida) dell’associazione mette in pericolo l’attività dell’ associazione o se la sua attività è contraria allo statuto, 1’organo di Vigilanza sospende l’autogestione dell’associazione è dispone che un proprio commissario ne assuma la guida. Se l’attività dell’associazione lede o mette in pericolo l’ordine statale, sociale o economico della Repubblica Popolare Ungherese o l’interesse dei membri, l’organo di vigilanza scioglie l’associazione.
3) L’organo di vigilanza può dichiarare lo scioglimento di fatto dell’associazione, se l’associazione non ha organi da un periodo di tempo superiore a un anno e se non svolge nemmeno la sua attività.
4) Previo permesso dell’organo di vigilanza, l’associazione nazionale e la federazione delle associazioni possono sospendere o sciogliere, rispettivamente, le sezioni locali o un’associazione e controllare la gestione dei fondi.
La federazione delle associazioni
Art. 14 – L’ organo principale delle federazioni territoriali e nazionali è l’assemblea generale permanente dei delegati.
Per la registrazione, la capacità giuridica, l’organizzazione e il funzionamento della federazione vanno applicate in modo conforme le norme generali emanate per le associazioni.
Efficacia del decreto-legge
Art. 5 - 1) Il presente decreto-legge non si applica ai Sindacati, alla Federazione Ungherese Donne Democratiche, alla Federazione Giovani Lavoratori e a quelle organizzazioni la cui costituzione e attività godono di una particolare disciplina giuridica o che una particolare norma di legge sottrae all’efficacia del presente decreto. Tuttavia le organizzazioni sportive e simili che operano nel quadro delle organizzazioni suddette sono sottoposte al vigore del presente decreto.
2) Le organizzazioni di massa non menzionata nel comma precedente (Società Ungaro-Sovietica, Croce Rossa Ungherese ecc.) e le organizzazioni già costituite sulla base di uno statuto già approvato al momento dell’entrata in vigore del presente decreto devono essere considerate come organizzazioni funzionanti sulla base del presente decreto.
Entrata in vigore
Art. 16 - 1) Il presente decreto-legge entra in vigore il 1° luglio 1955 e contemporaneamente sono abrogate le disposizioni di legge riguardanti le associazioni che sono in contrasto col presente decreto, e in particolare gli atti normativi n. 77.000/1922 B. M., n. 5084/1919 M. E., n. 289.000/1946 B. M., n. 438.300/1947 B. M., e il decreto del 13 febbraio 1948, n. 1140.
2) Le norme relative all’applicazione del presente decreto sono stabilite dal Ministro competente.
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