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ORDINANZA GOVERNATIVA PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE
RELATIVO ALL’APPROVAZIONE STATALE NECESSARIA PER RICOPRIRE ALCUNE CARICHE ECCLESIASTICHE
del 6 aprile 1959, n. 18
Art. 1 - Prima della copertura delle cariche ecclesiastiche di cui all’art. 1 c. 2 del decreto-legge n. 22/1957, l’organo ecclesiastico competente alla copertura della carica, deve rivolgersi al Consiglio Presidenziale della
Repubblica Popolare, tramite l’organo statale a ciò preposto, e per le cariche ecclesiastiche di cui all’art. 2 del decreto, all’organo statale competente, per ottenere l’approvazione previa dello stato.
Questa norma deve essere applicata anche nel caso di trasferimento o dispensa.
Art. 2 - La copertura delle cariche ecclesiastiche di cui agli artt. 1 e 2 della legge, deve considerarsi valida e in conformità ad essa solo allora deve essere pubblicata, qualora l’organo ecclesiastico competente abbia ottenuto l’assenso statale. Questa disposizione si riferisce anche ai trasferimenti, alle rimozioni e alle dispense.
Art. 3 - Se una carica ecclesiastica si rende vacante e l’organo ecclesiastico a ciò competente non provvede a ricoprirla — entro 90 giorni dal giorno della vacanza della carica per le cariche di cui all’art. 1 del decreto-legge, entro 60 giorni per le cariche di cui all’art. 2 — il competente organo adotta le misure necessarie perchè venga assicurato l’indispensabile proseguimento del servizio di assistenza spirituale, la direzione ecclesiastica e la preparazione dell’assistenza spirituale.
Art. 4 - 1) Coloro che ricoprono cariche ecclesiastiche di cui agli artt. 1 e 2 della legge, nel caso di nuova nomina, ed entro 60 giorni da questa, sono obbligati a prestare giuramento la cui formula è prescritta nel decreto n.1000-1/1950.
2) Coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. 1 del decreto-legge prestano il giuramento davanti al Presidente del Consiglio Presidenziale; coloro che ricoprono le cariche di cui all’art. 2, davanti al Presidente della Commissione esecutiva del Consiglio provinciale o della città capitale o della città che gode dei diritti di provincia.
3) Di detta prestazione di giuramento deve essere compilato un verbale, i cui due esemplari sono firmati sia da colui che presta giuramento sia da colui che lo riceve; una delle copie viene consegnata a colui che ha prestato giuramento e l’altra viene custodita nell’archivio di colui che ha ricevuto il giuramento.
4) Anche le persone non comprese negli artt. 1 e 2 del Decreto-legge, hanno l’obbligo di prestare giuramento di cui al n. 1, entro 60 giorni dalla loro nomina, davanti al Presidente della Commissione esecutiva del Consiglio provinciale o della città capitale o della città che gode dei diritti provinciali.
5) Le persone ecclesiastiche di cui agli artt. 1 e 2 del decreto-legge, nonché quelle che non vi sono comprese, che non abbiano ancora prestato giuramento alla Repubblica Popolare ungherese al momento della promulgazione della citata legge, sono tenute a prestarlo entro 60 giorni davanti alle persone competenti, di cui ai nn. 2 e 4.
Art. 5 - Questa ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
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