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ACCORDO TRA IL GOVERNO UNGHERESE E LA CHIESA RIFORMATA UNGHERESE

(7 ottobre 1948)1

 

I comitati nominati dal governo della Repubblica ungherese e dal Consiglio sinodale della Chiesa Riformata ungherese allo scopo di sistemare le relazioni tra lo Stato e la Chiesa in maniera pacifica ed opportuna come desiderato da entrambe le parti, hanno concluso il presente accordo:

1. - Allo scopo di giungere ad una nuova regolamentazione dello stato giuridico dalla Chiesa nella Repubblica Ungherese, il governo dalla Repubblica ungherese e la Chiesa Riformata ungherese nominano un comitato permanente misto per preparare le nuove leggi concernenti le materie religiose tra le quali la prima dovrebbe essere un documento relativo alla religione dei bambini. L’organo legislativo della chiesa modificherà le sue leggi ecclesiastiche in conformità con la nuova legislazione nazionale sulla religione.

2. - Il Governo della Repubblica ungherese dichiara anche in questa occasione che riconoscerà e garantirà con tutti i mezzi possibili e necessari il pieno godimento della libertà religiosa. La Chiesa Riformata ungherese riconosce di nuovo in questa occasione il fatto che la legislazione e il Governo della Repubblica ungherese hanno assicurato e protetto il godimento della libertà religiosa fino al momento presente e anzi l’hanno considerevolmente esteso col fare entrare in vigore la legge n. XXXIII/1947 e con l’elargizione di sovvenzioni per le spese del personale e dell’amministrazione ed infine che hanno fatto il possibile per mantenere le attività della chiesa allo stesso livello di prima.

3. - Il Governo della Repubblica ungherese, in conformità con le leggi vigenti, giudica che le seguenti attività appartengono alla libera sfera della azione della chiesa: lo svolgimento del culto nelle chiese, in opportuni edifici pubblici, in case private e in luoghi aperti; l’insegnamento della Bibbia nelle chiese, nelle scuola, nelle case private e nelle case delle congregazioni; il lavoro missionario attraverso giornali denominazionali ed altre pubblicazioni; la distribuzione della Bibbia e delle Sacre Scritture; le conferenze ecclesiastiche congregazionali e le riunioni per l’evangelizzazione, l’insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole e il compimento dell’attività caritativa. A questo scopo il Governo ungherese permette alla chiesa di usare, dove necessario, gratuitamente (in accordo con le autorità scolastiche e con l’obbligo di risarcire ogni danno che potesse derivarne) le aule o altre stanze adatte delle scuole pubbliche per il culto, per le scuole domenicali, per le letture bibliche, cori e per altre riunioni e convegni religiosi ed ecclesiastici, in ogni tempo fuorchè durante i periodi di regolare insegnamento e fino a che le congregazioni non si saranno assicurati altri edifici per i loro scopi.

Il Governo della Repubblica ungherese stima inoltre che le attività autonome della chiesa (jurisdictio) rientrano allo stesso modo nella Sfera della libera vita ecclesiastica purchè esse siano contenute entro i limiti e siano in qualche modo stabilite dalle leggi ecclesiastiche approvate dal Capo dello Stato.

4. - Il Governo della Repubblica ungherese riconosce, rispetta e farà rispettare dagli altri quei compiti della chiesa che concernono le aspirazioni dei suoi membri a compiere buone azioni, specialmente a prendersi cura dei poveri, degli abbandonati, dei vecchi e degli orfani, doveri che le sono imposti dal comandamento di Cristo e della Chiesa. A questo proposito lo stato proteggerà il diritto della chiesa a mantenere e a diffondere istituzioni caritative e a raccogliere donazioni caritative entro i limiti delle leggi vigenti.

5. - Il Governo della Repubblica ungherese riconosce lo sforzo manifesto della chiesa riformata per realizzare il principio « una libera chiesa in un libero stato ». Il Governo della Repubblica ungherese dichiara la sua buona disposizione ad elargire temporaneamente sovvenzioni alla chiesa riformata come più sotto stabilito, finché le sue condizioni finanziarie non migliorino.

a) La Repubblica ungherese assicura la sovvenzione al personale per un ammontare uguale ai salari dei pubblici impiegati dal 30 giugno 1948 al 31 luglio 1948 e successivamente per altri cinque anni. L’ammontare del sussidio per il personale sarà ridotto del 25% a cominciare dal 1° gennaio 1954 e il Governo continuerà a fornire il rimanente 75% fino al 31 dicembre 1958.

Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963 sarà pagata il 50% dell’attuale sussidio governativo, mentre nel periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968 sarà pagato il 25%. Tutti i sussidi governativi cesseranno il 31 dicembre 1968.

b) Il Governo provvederà alle spese straordinarie con il 10% dei sussidi annuali governativi delle spese per il personale.

c) Il Governo della Repubblica ungherese continuerà ad erogare un sussidio per la costruzione, ricostruzione ed arredamento degli edifici della Chiesa Riformata ungherese per un ammontare equivalente alle rate annuali del sussidio pagato per lo stesso scopo durante il periodo 1° agosto 1946-1° luglio 1948, purché questo sussidio venga usato esclusivamente per la costruzione, ricostruzione ed arredamento degli edifici ecclesiastici, cioè delle chiese, case di congregazioni e presbiteri. Questo sussidio sarà ridotto ogni cinque anni in modo analogo alla riduzione del sussidio per il personale e cesserà il 31 dicembre 1968.

d) Qualunque altro sussidio pagato finora sarà pagato per un ammontare ridotto secondo la suddetta scala.

e) Il Governo pagherà le pensioni del Fondo Nazionale Pensioni ai ministri riformati, alle loro vedove e ai loro figli, secondo le norme che disciplinano le pensioni dei pubblici dipendenti; inoltre il governo si incaricherà del pagamento delle pensioni di quelli che si ritireranno prima del 31 dicembre 1953.

6. - La Chiesa Riformata ungherese, in armonia con l’esplicito comandamento della Sacra Scrittura, includerà preghiere per la Repubblica ungherese, per il Capo dello stato, per il governo e per il benessere e la pace del popolo ungherese nel suo «Ordinamento del culto » ed eserciterà il culto in modo conforme al vangelo e alla confessione di fede della chiesa nelle feste nazionali. Essa dichiara che il nuovo testo di inni Sacri da pubblicarsi nel prossimo futuro conterrà inni adatti a tali occasioni.

7. - La Chiesa Riformata ungherese prende atto della decisione del Governo della Repubblica ungherese che tutte le scuole, tranne le scuole pubbliche e i convitti ad esse uniti, saranno statizzate con atto legislativo. L’esecuzione della nazionalizzazione delle scuole calviniste sarà regolata dalle seguenti disposizioni:

a) Il Governo assumerà in servizio civile dal 1° luglio 1948 tutto il personale precedentemente insegnante e l’altro personale delle scuole nazionalizzate, compresi i convitti normalmente ad esse uniti, secondo la durata del servizio (di ciascuna persona).

b) Gli edifici delle scuole nazionalizzate, i convitti normalmente ad esse uniti e le loro terre usate dagli impiegati diventeranno proprietà del governo insieme a tutte le loro ipoteche in corso prima del 15 maggio 1948 e comprovate in modo incontestabile o per registrazione catastale o in altro modo. Le controversie che dovessero sorgere a tale riguardo saranno risolte dal Ministro dei culti e della pubblica istruzione, sentito il comitato da istituirsi a norma dell’art. 1.

c) Il governo è d’accordo che quei membri del personale insegnante che abbiano prestato la loro opera come cantori possano svolgere i loro compiti

nelle stesse condizioni di prima per altri due anni dopo la stipulazione della presente convenzione. La terra di proprietà del cantore, per questo suo lavoro, rimarrà di proprietà della chiesa.

d) La nazionalizzazione non verrà applicata alle istituzioni esclusivamente ecclesiastiche che non siano istituzioni di educazione pubblica, come le accademie teologiche, gli istituti di formazione per i ministri, le scuole di formazione per i diaconi e le diaconesse e le scuole di formazione per missionari o altri dipendenti della chiesa. Gli attuali rapporti tra la facoltà teologica di Debrecen e il Ministero dei culti e della pubblica istruzione rimarranno immutati.

e) Il Governo della Repubblica ungherese, sia in considerazione dei meriti della Chiesa Riformata nel campo della educazione pubblica ungherese, sia come mezzo per assicurare un insegnamento preparatorio per la nuova generazione dei ministri, è d’accordo che i collegi riformati di maggior tradizione storica appresso indicati rimangano scuole ecclesiastiche, senza però superare le loro attuali dimensioni, vale a dire:

- la scuola secondaria (gymnasium), la scuola preparatoria per ragazze (lyceum) e la scuola di tirocinio per insegnanti appartenenti al collegio riformato di Sárospatak;

- la scuola secondaria (gymnasium) e la scuola preparatoria femminile appartenente al collegio riformato di Debrecen;

- la scuola secondaria femminile (gymnasium) e la scuola di tirocinio per insegnanti dell’istituto di tirocinio femminile di Dóczy;

- la scuola secondaria (gymnasium) appartenente al collegio riformato di Pápa;

- la scuola secondaria riformata (gymnasium) del IX distretto di Budapest, Via Lonjai e, come sua parte integrante, la scuola secondaria riformata per ragazze (gymnasium) di Baár Madas.

Il comitato permanente da istituirsi a norma dell’art. 1 potrà fornire suggerimenti al Governo in merito ad un’eventuale espansione dell’attuale organizzazione.

Il mantenimento di dette istituzioni sarà fornito dal Governo della Repubblica Popolare ungherese per la durata del sussidio statale allo stesso modo della sovvenzione del personale di cui all’art. 5, lett. b); dopo lo scadere del periodo di sovvenzione governativa, il loro mantenimento sarà assunto esclusivamente dalla chiesa.

f) Il Governo della Repubblica ungherese riconosce e conferma il diritto della chiesa Riformata a che l’istruzione religiosa obbligatoria anche d’ora in poi debba essere tenuta nelle scuole pubbliche in assoluta libertà. La questione dell’istruzione religiosa deve essere definita di nuovo, in una maniera o nell’altra, dalla nuova legge relativa alle questioni religiose, con una considerazione particolare per i seguaci delle chiese libere e per quelli che non sono affiliati ad alcuna religione.

g) Il Governo assumerà alle proprie dipendenze, ne assicurerà lo stato giuridico adeguato nel servizio (civile) e curerà le nomine degli insegnanti delle scuole che dovranno essere chiuse (scuole medie inferiori - polgári iscolák- scuole per il tirocinio di insegnanti, uomini e donne) con le stesse modalità degli altri insegnanti inquadrati nel servizio civile.

h) Nel caso che la scuola di diritto di Kecskemét debba essere chiusa, lo stato provvederà che le nomine dei suoi professori corrispondano alla loro attuale posizione.

i) Il Governo della Repubblica ungherese adotterà provvedimenti, se richiesti dai genitori, perché in quelle scuole in cui la lingua madre non è l’ungherese (ma rumena, serba, rutena, slovacca, tedesca), la lingua dell’insegnamento sia quella degli studenti.

Nello stesso tempo, il Governo della Repubblica ungherese si sforzerà di ottenere uguali provvedimenti, su base di reciprocità, negli stati confinanti, in favore di quegli studenti la cui lingua madre è l’ungherese.

8. - La Chiesa adatterà le sue norme riguardanti l’educazione pubblica, conformandole alle nuove disposizioni emanate dal Governo.

9. - La discussione e la presentazione di proposte riguardanti la sistemazione di tutte le questioni in corso, sarà di competenza del comitato misto istituito a norma dell’art. 1.

 

 

 

1Lo stesso giorno fu concluso 1’Accordo anche con la Chiesa Unitariana e il 14 dicembre dello Stesso anno con la Chiesa Evangelica: i testi sono simili.

© GB FB

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