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DECRETO MINISTERIALE PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 40/1958 RELATIVO ALLA PENSIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE DEI LAVORATORI E PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO GOVERNATIVO N 67/1958
dell’ 8 maggio 1959, n. 5/1959
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Tempo di servizio del personale ecclesiastico e degli impiegati ecclesiastici
Art. 92
1) Nel conteggio del tempo di servizio si deve calcolare il tempo trascorso dal personale ecclesiastico e dagli impiegati ecclesiastici in tale qualifica dopo il 1° gennaio 1929
2) Per l’applicazione del c. 1 si deve intendere per persona ecclesiastica:
a) il sacerdote consacrato che compie attività pastorale, nonché il pastore (o parroco o padre spirituale) a ciò qualificato, il cappellano (aiuto-parroco, padre spirituale) e i sacerdoti pastori di anime;
b) per la religione israelita il rabbino e il cantore, nonché l’antifonario che adempia l’ufficio di cantore e l’incisore di animali, del culto ebraico;
c) 1’ insegnante di religione e chi tiene lezioni o conferenze di religione se agisce esclusivamente in tale sua qualifica;
d) l’insegnante dì teologia, se è sacerdote o se ha la qualifica di pastore;
e) la persona che ricopre una carica di governo ecclesiastico se è sacerdote consacrato o se ha la qualifica di pastore.
3) Per l’applicazione del c. 1 si devono considerare come impiegati ecclesiastici le persone che si trovano occupate o nelle chiese (sètte) o presso loro organismi autonomi e non compresi nel c. 2.
4) Il tempo trascorso in tale loro qualifica dalle persone ecclesiastiche deve essere calcolato sulla base di una attestazione legalizzata dall’ Ufficio per gli affari ecclesiastici del Ministero della cultura. Il tempo trascorso dall’impiegato ecclesiastico in questa sua qualifica va considerato solo nel caso in cui sia dimostrabile sulla base di una attestazione legalizzata dall’Ufficio statale per gli affari ecclesiastici del Ministero della cultura, rilasciata sulla base di documenti tratti da registri dell’ organo di assicurazione sociale, o di un documento di servizio degno di fede e recente o sulla base di attestazioni proprie dell’organismo ecclesiastico.
5) Non si possono considerare impiegati ecclesiastici, di cui al c. 3, gli impiegati presso i possedimenti ecclesiastici e negli esercizi ad essi appartenenti, come pure quelli impegnati nelle imprese ecclesiastiche (o delle sètte), negli esercizi, negli istituti, nelle amministrazioni ecclesiastiche. Per calcolare il tempo di servizio di costoro ci si attenga alle disposizioni degli artt. 40-50.
6) L istituzione della pensione creata per gli impiegati di cui al c. 5 deve essere considerata come una cassa della pensioni non riconosciuta, il cui onere non è stato assunto dal Governo.
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