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DECRETO PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DELLA RSFSP

APPLICAZIONE DELL’ART. 142 C. P. DELLA RSFSR

(18 marzo 1966, n. 221)

In rapporto ai problemi sorti nell’applicazione pratica dell’art. 142 c. p. della RSFSR nella base del comma c dell’art. 33 della Cost. della RSFSR il Presidium del Soviet Supremo della RSFSR decreta:

che per violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa, violazione che prevede responsabilità personale secondo l’art. 142 del c. p. della RSFSR si intende:

a) l’esazione forzata di collette e di imposte a favore delle organizzazioni religiose e dei ministri del culto

b) la preparazione in vista di una larga diffusione oppure una larga diffusione di appelli, lettere, fogli o altri documenti tendenti a sollecitare la non osservanza delle leggi sui culti religiosi

c) il compimento di atti dolosi allo scopo di suscitare tra le masse popolari le superstizioni religiose;

d) l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni religiose, processioni ed altre cerimonie religiose che disturbino l’ordine pubblico;

e) l’organizzazione e la continuata attività per insegnare la religione ai minori in violazione alle norme stabilite dalla legislazione

f) il rifiutare ai cittadini l’accesso ad un posto di lavoro o ad un istituto scolastico, il licenziamento da un lavoro o la espulsione da un istituto scolastico, il privare i cittadini delle facilitazioni e dei vantaggi previsti dalla legge, come pure altre limitazioni fondamentali dei diritti dei cittadini in dipendenza dal loro atteggiamento verso la religione.

 

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