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CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIETICA RUSSA

1961

[...]

Art. 142 - Violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa.

La violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della Scuola dalla Chiesa è punita coi lavori correzionali fino a un anno o con la multa fino a 50 rubli.

Se gli atti previsti nel I comma sono stati commessi da una persona precedentemente condannata per violazione delle leggi sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della Scuola dalla Chiesa, nonché per un’attività organizzativa diretta alla perpetrazione di questi atti, il colpevole incorre in una pena di privazione di libertà fino a 3 anni (1).

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Art. 143 - Impedimento di funzioni religiose.

L’impedimento di funzioni religiose, per quanto esse non turbino l’ordine pubblico e non siano accompagnate da attentati ai diritti dei cittadini, è punito coi lavori correzionali fino a 6 mesi o col biasimo pubblico.

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Art. 227 - Attentato alla persona e ai diritti dei cittadini detta forma di celebrazione di riti religiosi.

L’organizzazione o la direzione di un gruppo la cui attività, sotto forma di predicazione di dottrine religiose e di celebrazione di riti religiosi, procura danno alla salute dei cittadini ovvero attenta alla persona o ai diritti dei cittadini, oppure ha luogo mediante l’incitamento a rifiutarsi dal compiere attività sociali o dall’adempiere obblighi civili, nonché con l’accettazione, in questo gruppo, di persone di età minore, è punita con la privazione della libertà fino a 5 anni oppure col confino per la stessa durata con o senza la confisca dei beni.

La concreta partecipazione alle attività del gruppo di cui al primo comma del presente articolo, e parimenti la propaganda sistematica diretta a perpetrare i fatti innanzi specificati sono punite con la privazione della libertà fino a 3 anni o col confine per la stessa durata o coi lavori correzionali fino ad un anno.

Nota. Se i fatti indicati nella seconda parte del presente articolo e le stesse persone che li hanno commessi non presentano un rilevante pericolo sociale, si può dar luogo all’adozione di misure d’influenza sociale.

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Art. 249 - Elusione del servizio militare mediante autolesione, o in altro modo.

L’elusione del servizio militare mediante autolesione, simulazione di malattia, falsificazione di documenti o altro raggiro, e parimenti il rifiuto di assolvere gli obblighi del servizio militare, sono puniti con la privazione della libertà da tre a sette anni

Gli stessi fatti compiuti in tempo di guerra o in circostanze belliche, sono puniti con la pena di morte o con la privazione della libertà da Cinque a dieci anni.

(obiezione di coscienza per motivi religiosi)

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(1) Il secondo comma è stato aggiunto con il decreto del 18 marzo 1966, fl. 220.

 

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