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CIRCOLARE DEL COMMISSARIATO DEL POPOLO PER LE FINANZE SULLE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEGLI EDIFICI PER IL CULTO E DEI MINISTRI DEL CULTO

(20 febbraio 1931)

Allo scopo di regolare la tassazione degli edifici per il culto e dei ministri per il culto il Commissariato del Popolo per le finanze dell’URSS ritiene necessario d’impartire le seguenti disposizioni:

I

1) Le società religiose, cui sono stati ceduti in uso gratuito degli edifici per il culto, pagano: a) il premio di assicurazione; b) la tassa locativa sugli

edifici; c) l’imposta fondiaria per i terreni occupati da tali edifici con le aree unite a questi ultimi, in base ai criteri sottoindicati.

2) Il premio di assicurazione è calcolato in base alla stima dell’edificio per il culto, fatta nel 1928-29.

3) L’imposta locativa sui fabbricati per gli edifici di culto sia nei centri urbani sia nelle località rurali, viene calcolata secondo le norme generali, in base alle aliquote, che vengono stabilite dal competente Soviet locale o dal Comitato Esecutivo per gli altri fabbricati. Il valore degli edifici per il culto, che devono essere gravati dell’imposta sui fabbricati, è determinato in base alle stime fatte ai fini dell’assicurazione nel 1928-29.

4) L’imposta fondiaria sul terreno occupato da un edificio per il culto con l’area libera ad esso unita, viene calcolata secondo le norme generali in base alle aliquote, che vengono stabilite dal competente Soviet locale o dal Comitato Esecutivo nella rispettiva località per i terreni occupati da case di abitazione e da case coloniche. In quei casi nei quali per i terreni occupati da edifici di abitazione civile siano state stabilite nella stessa regione parecchie aliquote dell’imposta fondiaria, l’aliquota da applicarsi ai terreni occupati da edifici per il culto non deve superare l’aliquota media fra quella stabilita dal Soviet locale o dal Comitato Esecutivo per i terreni occupati da case di abitazione civile.

5) In quei casi in cui le aliquote dei premi di assicurazione dell’imposta sui fabbricati e dell’imposta fondiaria per gli edifici per il culto superino tali imposte per l’anno 1931, i premi di assicurazione, l’imposta sui fabbricati e l’imposta fondiaria per l’anno 1929-30 devono essere riscosse dalle rispettive società religiose nella misura delle aliquote calcolate per l’anno 1931, senza calcolare alcuna pena pecuniaria, e le somme calcolate in più devono essere stornate dai conti, e nel caso di avvenuto pagamento, calcolate in conto dei pagamenti per l’anno 1931.

6) La riscossione dalle società religiose dei premi di assicurazione, dell’imposta fondiaria deve essere effettuata in base alle seguenti norme

a) le richieste di pagamento devono essere presentate all’organo esecutivo della rispettiva società religiosa con l’avvertenza che il mancato pagamento, entro il termine stabilito, porta con sé la rescissione del contratto e la confisca dell’edificio per il culto e dei beni di culto ceduti in uso alla società religiosa;

b) nel caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i due mesi dopo la scadenza del termine stabilito per il loro pagamento, l’organo locale per le finanze deve inoltrare al Comitato Esecutivo una istanza per la rescissione del contratto e la confisca dell’edificio per il culto e dei beni di culto;

c) non è ammessa l’apposizione dei sigilli agli edifici per il culto prima che sia stata emanata dal comitato esecutivo la disposizione circa la rescissione del contratto, neppure è ammessa l’applicazione di pene pecuniarie e la messa sotto sequestro dei beni di singoli cittadini, appartenenti alla società religiosa, per il mancato pagamento di somme dovute entro il termine stabilito;

d) la stipulazione di un nuovo contratto con una società religiosa, nella persona di un nuovo gruppo di cittadini, per la cessione al medesimo dell’edificio per il culto è ammessa solo a condizione che il nuovo gruppo di cittadini costituitosi in società religiosa paghi o si assuma l’obbligo di pagare il debito accumulatosi.

7) La riscossione dalle società religiose di qualsiasi altra tassa o pagamento obbligatorio, oltre ai premi di assicurazione, all’imposta sui fabbricati e a quella fondiaria, non è ammessa. In particolare le società religiose non possono essere assoggettate al pagamento né dell’imposta sull’industria, né di quella sul reddito, né dell’imposta agricola, e neanche è ammessa la tassazione volontaria.

8) Le società religiose non hanno facoltà d’investire il prodotto delle collette in titoli di rendita. Perciò è vietato l’acquisto da parte di essa, di titoli di prestito di Stato.

II

9) L’applicazione dell’imposta agricola alle aziende agricole dei ministri del culto, deve effettuarsi secondo le seguenti norme

a) nel determinare il reddito delle aziende agricole dei ministri del culto,i proventi dell’azienda agricola non possono essere aumentati oltre il 100 per cento del reddito calcolato in base alle norme, stabilite per l’azienda del contadino individuale;

b) quando non esiste la possibilità di un aumento delle fonti di guadagno di un’azienda agricola, l’aliquota dell’imposta agricola per i ministri del culto non deve superare l’aliquota di tale imposta per l’anno 1928-29, oltre la misura del 75 per cento.

10) Nell’imporre ai ministri del culto l’impresa sul reddito, l’aliquota dell’imposta sui redditi, connessi con l’esercizio del culto, non deve superare più del 70 per cento l’aliquota fissata per essi nell’anno 1928-29.

11) Nel caso che i ministri del culto venissero invitati ad assoggettarsi ad una tassazione volontaria, i pagamenti, a tale titolo, non devono superare il 100 per cento dell’aliquota agricola o di quella del reddito, secondo che l’invito alla tassazione volontaria si riferisca all’una o all’altra delle due imposte.

12) Le norme esposte negli artt. 9-Il, sono anche applicabili alla imposizione dell’imposta agricola per l’anno 1930-3 i, dell’imposta sul reddito per l’anno 1929-30 e per uno speciale trimestre dell’anno 1930, come pure ai pagamenti a titolo di tassazione volontaria per gli stessi periodi di tempo; se poi gli importi, calcolati per i detti periodi, dovessero superare i limiti più sopra stabiliti, le somme calcolate in eccedenza devono essere stornate dai conti e, nel caso di avvenuto pagamento, calcolati in conto dei pagamenti per l’anno 1931.

13) Finché non sia stata riveduta la tassazione degli edifici per il culto e dei ministri del culto in base alle norme indicate nella presente circolare, l’adozione di misure per la riscossione forzata delle imposte dovute dai medesimi, deve essere sospesa.

14) I Commissariati del Popolo per le finanze delle Repubbliche federate ed autonome e i direttori delle amministrazioni regionali (provinciali) per le finanze, devono assumersi la vigilanza sulla esecuzione esatta e rigorosa della circolare.

I5) Con la emanazione della presente circolare devono essere considerate nulle tutte le disposizioni e chiarimenti riguardanti la tassazione degli edifici per il culto e dei ministri del culto.

© GB

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