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DECRETO COMITATO ESECUTIVO CENTRALE DI TUTTA LA RUSSIA E DEL CONSIGLIO DEI COMMISSARI DEL POPOLO

SULLE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

(8 aprile 1929)*

1 - Il decreto del Soviet dei Commissari del popolo della RSFSR del 23 gennaio 1918 sulla separazione tra Chiesa e Stato e tra Scuola e Chiesa riguarda le chiese, i gruppi religiosi, le sette, le correnti religiose e le altre associazioni di culto di qualsiasi denominazione.

2 - Le associazioni religiose di cittadini credenti di tutti i culti sono registrate come società religiose o gruppi di credenti.

Ogni cittadino può essere membro d’una sola associazione religiosa o di culto (società o gruppo).

3 - La società religiosa è un’associazione locale di cittadini credenti che hanno raggiunto l’età di diciotto anni, che appartengono allo stesso culto, confessione, corrente o setta, comprendente almeno 20 persone unite per soddisfare in comune i loro bisogni religiosi.

I cittadini credenti che, a motivo del loro piccolo numero, non possono formare una società religiosa, hanno il diritto di formare un gruppo di credenti.

Le società religiose e i gruppi di credenti non hanno il diritto di comparire in tribunale.

4 - Le società religiose e i gruppi di credenti possono incominciare la loro attività solo dopo che è stata effettuata la registrazione della società e del gruppo presso la Commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose del competente soviet municipale o del comitato esecutivo distrettuale.

5 - Per la registrazione d’una società religiosa, i soci fondatori, in un numero non inferiore a 20, devono depositare presso gli organi di cui al precedente art. 4, una domanda di registrazione, nelle forme stabilite dalla Commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale panrusso, incaricato dell’esame delle questioni religiose.

6 - Per la registrazione di un gruppo di credenti, il rappresentante del gruppo (art. 13) deve depositare presso gli organi di cui all’art. 4 del presente decreto, nel luogo dove ha sede il gruppo in questione, una domanda di registrazione nelle forme stabilite dalla Commissione permanente presso il Presidium. del Comitato esecutivo centrale panrusso, incaricato dell’esame delle questioni religiose.

7 - Gli organi di cui all’art. 4 sono tenuti, entro un mese dal giorno del ricevimento della domanda, a registrare la società o il gruppo di credenti, ovvero a comunicare loro il rifiuto di registrazione.

8 - L’elenco dei membri della società religiosa o del gruppo di credenti, come pure dei loro organi esecutivi e di controllo, e dei loro ministri del culto, deve essere comunicato, nei termini e nelle forme stabilite dalla Commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale panrusso, incaricato dell’esame delle questioni religiose, all’organo amministrativo che ha proceduto alla registrazione della società religiosa in questione.

9 - Negli elenchi dei membri delle società o gruppi religiosi possono essere inclusi solo i credenti che abbiano espressamente dato a ciò il loro consenso.

10 - Per soddisfare i loro bisogni religiosi, i credenti che hanno costituito una associazione religiosa possono ottenere in base ad un contratto, dal comitato del distretto o dal Soviet municipale, l’uso gratuito di speciali edifici di culto e di oggetti destinati esclusivamente a fini di culto.

Inoltre, i credenti che hanno costituito una società religiosa o un gruppo di credenti, possono ugualmente disporre per le loro riunioni a scopo di culto di altri locali, messi a loro disposizione sia da privati, sia dai Soviet locali e dai Comitati esecutivi a titolo di affitto. Per questi locali sono valide tutte le norme stabilite per gli edifici di culto nel presente decreto; i contratti per il diritto di uso di tali locali sono conclusi dai singoli credenti sotto la propria personale responsabilità. Inoltre, questi locali devono rispondere alle esigenze tecniche edilizie e sanitarie.

Ogni società religiosa o gruppo di credenti può disporre solo d’un locale per il culto.

11 - Le trattative relative all’amministrazione e all’utilizzazione dei beni di culto, quali ad esempio: gli accordi sul trattamento economico dei custodi, la fornitura di legna, la manutenzione degli edifici di culto e dei beni di culto, l’acquisto di prodotti ed oggetti destinati al compimento dei riti religiosi, delle cerimonie e altri atti simili strettamente e direttamente attinenti alla dottrina e ai riti del culto religioso in questione, come pure l’affitto dei locali per le riunioni religiose, possono essere conclusi da singoli cittadini, membri degli organi esecutivi delle società religiose o rappresentanti dei gruppi. di credenti che ne abbiano la facoltà.

Tali trattative non possono avere come oggetto i rapporti contrattuali che, pur riguardanti il culto, abbiano fini commerciali o industriali, come l’affitto di fabbriche di cera, di tipografie per la stampa di libri religiosi o morali, ecc.

12 - Le società religiose e i gruppi di credenti possono tenere riunioni generali solo col permesso della commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il consiglio municipale nelle città e del comitato esecutivo del distretto nelle comunità rurali.

13 - Per l’esecuzione diretta delle funzioni relative all’amministrazione e all’utilizzazione dei beni cultuali (art. 11), come pure a fini di rappresentanza esterna, le associazioni religiose eleggono in seno ai loro membri, durante un’assemblea generale dei credenti, con voto ad alzata di mano, gli organi esecutivi che, nelle società religiose, devono essere composti di tre persone e nei gruppi di credenti da un rappresentante.

14 - Gli organi di registrazione hanno il diritto di non ammettere alcune persone come membri dell’organo esecutivo della Società religiosa o del gruppo dei credenti.

15 - Per controllare gli oggetti del culto e le somme di denaro provenienti dalle tassazioni o dai doni benevoli, le associazioni religiose possono,. durante un’assemblea generale dei credenti, eleggere tra i loro membri una commissione di controllo composta al massimo di tre membri.

16 - Le riunioni (sedute) degli organi esecutivi e di controllo delle società religiose e dei gruppi di credenti possono tenersi all’insaputa e senza il per-messo degli organi del potere.

17 - È proibito alle associazioni religiose:

a) creare casse di aiuto scambievole, cooperative, associazioni produttrici e in genere utilizzare gli oggetti che si trovano a loro disposizione per fini diversi dalla soddisfazione dei bisogni religiosi;

b) dare un aiuto materiale ai loro membri;

c) organizzare riunioni religiose o d’altro genere, destinate in modo speciale ai fanciulli, ai giovani e alle donne, come pure riunioni, gruppi, sezioni, circoli generali a carattere letterario o biblico ovvero che abbiano come oggetto il cucito, i lavori manuali, l’insegnamento religioso, ecc., come pure organizzare escursioni e giochi per bambini, aprire biblioteche e sale di lettura, organizzare sanatori ed assistenza medica.

Negli edifici e locali religiosi possono essere conservati soltanto i libri indispensabili per l’esercizio del culto in questione.

18 - Nessun insegnamento di dogmi religiosi di qualsiasi genere è ammesso negli istituti di insegnamento e case di educazione dello Stato, pubblici e privati. Un tale insegnamento può essere ammesso solo nei corsi speciali di teologia organizzati dai cittadini dell’URSS con il permesso speciale della commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia, incaricato dell’esame delle questioni religiose e sul territorio delle repubbliche autonome col permesso del comitato centrale esecutivo della repubblica autonoma in questione.

19 - L’ambito di attività dei ministri del culto, dei predicatori religiosi, degli istruttori, ecc. è limitato al luogo di residenza dei membri dell’associazione religiosa servita e al luogo ove è situato l’edificio religioso corrispondente.

L’attività dei ministri del culto, dei predicatori religiosi, degli istruttori che servono regolarmente due o più associazioni religiose, si limita al territorio abitato permanentemente dai credenti che fanno parte di queste associazioni.

20 - Le società religiose ed i gruppi di credenti possono organizzare riunioni e congressi religiosi — locali, di tutta la Russia e di tutta l’Unione — dietro autorizzazione speciale concessa in ogni singolo caso:

a) dalla commissione centrale permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia, incaricato dell’esame delle questioni religiose, se si tratta di un congresso di tutta la Russia o di tutta l’Unione sul territorio della RSFSR, o se il congresso abbraccia un territorio di due o più regioni o distretti;

b) dalla Commissione della regione o del distretto corrispondente, incaricata dell’esame delle questioni religiose, se si tratta di un congresso locale.

Per le riunioni e congressi repubblicani nelle repubbliche autonome, l’autorizzazione viene concessa dalla commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il Comitato esecutivo centrale della Repubblica socialista sovietica autonoma richiesta.

21 - Le riunioni e congressi religiosi locali, di tutta la Russia e di tutta l’Unione, possono eleggere tra i loro partecipanti gli organi esecutivi destinati a far applicare gli statuti decisi dal congresso. Gli elenchi dei membri dell’organo esecutivo eletto durante il congresso religioso, come pure i materiali del congresso, devono essere consegnati in duplice copia, nelle forme stabilite dalla commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia incaricata dell’esame delle questioni religiose, all’organo che ha autorizzato il congresso.

22 - I congressi religiosi e gli organi esecutivi eletti da questi congressi non hanno il diritto di comparire in tribunale e inoltre non possono:

a) organizzare casse centrali di qualsiasi genere per raccogliere le offerte dei credenti;

b) far collette obbligatorie di qualsiasi genere;

c) possedere beni cultuali o riceverli per contratto o acquistarne mediante compera o affittare i locali destinati alle riunioni religiose;

d) concludere accordi o trattative di qualsiasi genere.

23 - Gli organi esecutivi delle società o gruppi religiosi, come pure dei congressi religiosi, possono utilizzare timbri, sigilli e carta intestata con menzione della loro denominazione, esclusivamente negli affari di carattere religioso. I timbri, i sigilli e la carta intestata non possono portare emblemi e parole d’ordine utilizzati dalle istituzioni o dagli organi del governo sovietico.

24 - I promotori di riunioni e gli organizzatori delle conferenze, delle riunioni e dei congressi religiosi, possono essere le società religiose e i gruppi di credenti, i loro organi esecutivi e gli organi esecutivi dei congressi religiosi.

25 - I beni indispensabili all’esercizio del culto — come pure quelli concessi per contratto ai credenti che hanno formato una società religiosa, quelli acquistati in Seguito o offerti per le necessità del culto — sono considerati nazionalizzati e sono registrati dalla commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il consiglio municipale o il comitato esecutivo del distretto richiesto, pur restando in uso dei credenti.

26 - I locali che servono in modo particolare ad abitazione del custode e che si trovano nel recinto dell’edificio religioso o accanto all’edificio religioso, sono lasciati in uso gratuito dei credenti, allo stesso titolo degli altri beni cultuali.

27 - L’uso degli edifici e dei beni cultuali è concesso ai credenti che hanno formato una società religiosa da un contratto a nome dei comitato esecutivo del distretto o del consiglio municipale, dalla commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il comitato esecutivo del distretto o del consiglio municipale richiesto.

28 - L’edificio del culto ed i beni che contiene sono consegnati, in base al contratto, dal rappresentante del comitato esecutivo del distretto o del consiglio municipale, ad un minimo di 20 persone membri della società religiosa, che mettono i detti beni a disposizione di tutti i credenti.

29 - Nel contratto concluso dai credenti col consiglio municipale o col comitato esecutivo del distretto, è previsto che le persone che hanno ricevuto l’uso dell’edificio cultuale e dei beni (art. 28) si impegnino:

a) a custodirli e a curarli come beni del governo che sono stati loro affidati;

b) a far le riparazioni degli edifici cultuali e ad esaminare le spese relative al possesso e all’uso di questi beni, come : spese di riscaldamento, di assicurazione, di custodia, pagamento delle imposte, delle collette locali, ecc.;

c) ad usare di questi beni soltanto per soddisfare i loro bisogni religiosi;

d) a risarcire il governo dei danni causati dal deterioramento o dalla perdita di questi beni;

e) a tenere nei loro uffici la lista di tutti i beni cultuali, nella quale devono elencare tutti gli oggetti di culto di nuovo acquisto (mediante compera, donazioni, trasferimento da altri edifici religiosi, ecc.) che non costituiscono proprietà esclusiva di un cittadino privato, e dalla quale devono cancellare, col consenso del comitato esecutivo o del consiglio col quale è stato concluso il contratto, gli oggetti fuori uso;

f) ad ammettere Senza difficoltà, sempre, tranne durante il compimento dei riti religiosi, i consigli municipali, i comitati esecutivi dei distretti o i consigli rurali competenti, per la verifica e l’ispezione periodica dei belli.

30 - Gli edifici religiosi che hanno un’importanza storica, artistica e archeologica, che si trovano sotto controllo del Commissariato del popolo per l’istruzione, sono consegnati allo stesso modo e con le stesse formalità ma con l’obbligo di seguire le regole stabilite sul controllo e la salvaguardia dei monumenti storici ed artistici.

31 - Tutti gli aderenti della confessione, della corrente e della tendenza in questione, hanno il diritto di firmare un contratto che concede loro l’uso dell’edificio e dei beni cultuali e in seguito la trasmissione dei beni cultuali; acquistano, in questo modo, il diritto di prender parte all’amministrazione di questi beni, allo stesso titolo delle persone che hanno originariamente firmato il contratto.

32 - Tutte le persone che hanno firmato il contratto possono annullare la loro firma, indirizzandone domanda agli organi di cui all’art. 5; ciò tuttavia non toglie loro la responsabilità dell’integrità dei beni nel periodo che precede la domanda sopraddetta.

33 - Gli edifici del culto religioso devono obbligatoriamente essere assicurati contro l’incendio a norme delle persone che hanno firmato il contratto, a profitto del comitato esecutivo o del consiglio municipale corrispondenti. In caso d’incendio, le somme versate, se sono sufficienti, possono essere utilizzate per la rinnovazione dell’edificio religioso in base ad un decreto del comitato esecutivo richiesto, possono servire ad aiutare le necessità sociali e culturali della località in questione, nell’ordine e nelle condizioni esatte previste dal decreto del Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia del 24 agosto 1925, riguardante l’ordine di utilizzazione delle somme di assicurazione ricevute per gli edifici religiosi incendiati.

34 - Se non ci sono persone desiderose di prendere in uso per soddisfare i bisogni religiosi l’edificio e i beni di culto nelle condizioni previste dall’art. 27 all’art. 33, il consiglio municipale ovvero il comitato esecutivo distrettuale affiggerà un avviso alla porta dell’edificio religioso.

35 - Se, trascorso il termine di una settimana a partire dal giorno di affissione dell’avviso, non viene manifestato alcun desiderio di prendere l’edificio e i beni di culto nelle condizioni previste, il consiglio municipale o il comitato esecutivo distrettuale fa presente ciò al comitato esecutivo superiore, indicando la data di costruzione dell’edificio, il suo stato, i fini per cui l’edificio potrebbe essere utilizzato, come pure le sue opinioni al riguardo. Se il comitato esecutivo centrale della repubblica autonoma non è rappresentato nella circoscrizione, sulla futura utilizzazione dell’edificio e dei beni che contiene, in base agli artt. 40, 41 e 42 decide il comitato esecutivo del distretto, del governo o della circoscrizione.

36 - L’utilizzazione dell’edificio religioso di cui usufruiscono i credenti per altri fini (liquidazione dell’edificio religioso) è esclusivamente ammessa con decreto motivato del comitato centrale esecutivo della repubblica autonoma, del comitato esecutivo della regione o del distretto, se l’edificio è indispensabile per i bisogni governativi o sociali. Il decreto viene comunicato ai credenti che hanno formato la società religiosa.

37 - Se i credenti che hanno formato la società religiosa ricorrono al Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia nel termine di due settimane a partire dal giorno in cui sono avvisati del decreto sulla liquidazione dell’edificio religioso, il processo (della liquidazione dell’edificio religioso) viene rinviato dinanzi al Presidium esecutivo centrale di tutta la Russia. Il contratto con i credenti non ha più forza di legge e l’uso dell’edificio cultuale viene loro tolto solo dopo conferma del decreto da parte del Presidium del Comitato centrale di tutta la Russia.

38 - I contratti di locazione dei locali nazionalizzati, municipalizzati o delle case private necessarie per le riunioni religiose (art. io § 2) possono essere interrotti una volta trascorso il termine previsto dal contratto, nelle forme giuridiche generali

39 - La liquidazione degli edifici religiosi nei casi passati è effettuata dalla commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose su richiesta del comitato esecutivo del distretto o del consiglio municipale, alla presenza di rappresentanti della sezione finanziaria locale e di altri servizi nel caso in cui costoro sarebbero interessati, come pure del rappresentante della società religiosa in questione.

40 - In occasione della liquidazione dell’edificio religioso, i beni cultuali vengono divisi come segue:

a) tutti gli oggetti di platino, oro, argento, broccato e le pietre preziose, vanno al fondo governativo e sono affidati alle buone cure degli organismi finanziari locali o degli organi del Commissariato del popolo per l’istruzione, se gli oggetti sono iscritti nella loro lista;

b) tutti gli oggetti di valore artistico, storico, di museo, sono affidati agli organi del Commissariato del popolo per l’istruzione;

c) tutti gli altri oggetti (icone, paramenti sacerdotali, stendardi, ecc.) che rivestono uno speciale significato nella celebrazione del culto, sono consegnati ai credenti perché li trasportino in altri edifici religiosi dello stesso culto questi oggetti vengono iscritti nella lista dei beni cultuali in base alle leggi generali;

d) gli oggetti d’uso corrente (campane, mobili, tappeti, lampadari, ecc.) vanno al fondo governativo e sono affidati alle buone cure degli organismi finanziari locali o degli organi dell’istruzione pubblica, se sono iscritti nella loro lista

e) i beni detti di transizione - denaro, incenso, ceri, olio, vino, cera, legna e carbone - che hanno una destinazione speciale ben determinata nella realizzazione delle condizioni del contratto o nel compimento dei riti religiosi del culto, non sottostanno alla confisca nel caso in cui la società esistente sopravvive alla liquidazione dell’edificio religioso.

41 - Gli edifici religiosi e le casette dei custodi della chiesa che sono nella lista delle sezioni locali incaricate dell’amministrazione dei fondi governativi, possono essere da esse affidati in gratuito uso al comitato esecutivo o al consiglio municipale corrispondenti, a condizione che gli edifici continuino a figurare tra i beni nazionalizzati e che la loro ripartizione od ogni altra utilizzazione -tranne nel caso in cui questa sia condizionata- non venga fatta all’insaputa e senza l’accordo del Commissariato del popolo delle finanze della RSFSR.

42 - Nella competenza delle sezioni locali particolari incaricate dell’amministrazione dei fondi governativi rientrano soltanto le costruzioni di edifici religiosi chiusi che non sono sotto l’amministrazione o la competenza del Commissariato del popolo per l’istruzione in quanto monumenti dell’architettura o che non possono essere utilizzati dai comitati esecutivi e dai consigli municipali come istituti culturali e d’istruzione (scuole, circoli, biblioteche, ecc.) o come abitazioni.

43 - Qualora la società religiosa non rispetti le condizioni del contratto o non esegua completamente le ordinanze della commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose (nuova registrazione, lavoro di restauro, ecc.) il detto contratto può essere rotto. Il diritto di rescissione del contratto appartiene al comitato esecutivo centrale della repubblica autonoma, al comitato esecutivo della regione e del distretto, dopo la relazione dei comitati e consigli esecutivi inferiori.

44 - Se gli organi di cui al precedente art. 43 ricorrono a causa dei decreti al Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia, la confisca effettiva dell’edificio e dei beni cultuali viene fatta solo dopo la soluzione definitiva del problema da parte del Presidium del Comitato esecutivo. centrale di tutta la Russia.

45 - La costruzione di nuovi edifici religiosi può essere ammessa su richiesta delle società religiose con l’osservanza delle regole generali tecniche di costruzione e delle condizioni speciali stabilite dalla Commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia, incaricato dell’esame delle questioni religiose.

46 - Se l’edificio religioso è minacciato di cedimento parziale o totale, il comitato esecutivo del distretto o il consiglio rurale, in considerazione dell’antichità, hanno il diritto di proporre all’organo esecutivo della società religiosa o al rappresentante del gruppo di credenti la sospensione momentanea,. fino all’esame dell’edificio da parte di una commissione tecnica speciale, dei servizi religiosi e delle riunioni di credenti.

47 - Nello stesso tempo in cui propongono la chiusura dell’edificio religioso, i funzionari che hanno fatto la sopraddetta proposta mandano alla direzione del controllo delle costruzioni un avviso nel quale si rende atto della urgente necessità di effettuare un esame tecnico dell’edificio cultuale. Copia di questo avviso deve essere anche inviata a titolo informativo all’organismo. che ha concluso il contratto, notificando ai credenti l’attribuzione dell’edificio e dei beni cultuali per il loro usufrutto.

48 - La commissione tecnica (art. 45), scelta dalla direzione del controllo delle costruzioni o dall’ingegnere, comprende le seguenti persone che hanno diritto di voto deliberativo:

a) il rappresentante dell’organo locale dell’istruzione popolare, se l’edificio cultuale è a conto del Commissariato del popolo per l’istruzione;

b) il rappresentante della divisione amministrativa corrispondente, della sezione amministrativa del comune o della polizia del distretto o del consiglio municipale della città, se questo non è il centro amministrativo del comune o del distretto;

c) il rappresentante della società religiosa.

49 - Le conclusioni della commissione tecnica esposte nell’atto di inchiesta sono vincolanti e devono essere eseguite.

50 - Se la commissione tecnica riconosce che l’edificio religioso è minacciato di cedimento, deve essere indicato nell’atto redatto se l’edificio deve essere demolito o se basta effettuarvi i lavori convenienti. In tal caso, l’atto indica con precisione i lavori indispensabili ed il tempo necessario per i lavori. Prima della fine dei lavori, è proibito alle società religiose organizzare nell’edificio qualsiasi riunione religiosa.

51 - In caso di rifiuto da parte dei credenti di effettuare i lavori indicati nell’atto di inchiesta, il contratto concluso con loro sull’uso dell’edificio e dei beni cultuali è rotto con decreto del Comitato centrale esecutivo della repubblica autonoma, del Comitato esecutivo della Regione o del distretto.

52 - Se la commissione tecnica riconosce che l’edificio deve essere demolito, il contratto concluso con i credenti sull’uso dell’edificio è rotto con decreto del Presidium del Comitato centrale esecutivo, del Comitato esecutivo della regione o del distretto.

53 - Dopo la rottura del contratto e l’accordo sulla questione della demolizione dell’edificio con la sezione locale dell’istruzione popolare e con la locale sezione finanziaria, l’atto della commissione tecnica riguardante la demolizione dell’edificio religioso è applicato dalla commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il consiglio municipale o il comitato esecutivo del distretto richiesto, per il conto dei fondi che saranno recuperati nella vendita dei materiali da costruzione ricavati dalla demolizione dell’edificio. Se le spese della demolizione dell’edificio sono coperte, le somme restanti vanno a beneficio dello Stato.

54 - I membri dei gruppi di credenti e le società religiose hanno il diritto di prelevare le quote e di raccogliere i doni offerti tanto nel recinto dell’edificio religioso quanto fuori, ma soltanto tra i membri della società religiosa in questione ed esclusivamente per fini attinenti al mantenimento dell’edificio religioso, dei beni cultuali, al pagamento dei servi del culto e al trattamento degli organi esecutivi.

Qualsiasi colletta forzata a vantaggio delle società religiose è passibile di citazione secondo il Codice penale della RSFSR.

55 - Tutti i beni cultuali, tanto offerti che acquistati con offerte benevole, devono essere iscritti nell’inventano dei beni cultuali.

I doni benevoli (offerte) per decorare con l’oggetto offerto l’edificio religioso o per abbellire gli oggetti del culto, devono essere iscritti nella lista di tutti i beni cultuali di cui la società religiosa usufruisce gratuitamente.

Tutti gli altri doni benevoli in natura che non vengono fatti per i fini sopra enunciati, come pure i doni in denaro, tanto per i bisogni della società religiosa riguardanti l’edificio o il locale religioso (lavori, riscaldamento, ecc.), quanto quelli a vantaggi dei ministri del culto, non devono essere riportati nell’elenco dei beni cultuali.

I doni benevoli in denaro dei credenti devono essere registrati sul libro dei conti della parrocchia tenuto dal tesoriere.

56 - La spesa delle somme offerte per fini attinenti all’amministrazione dell’edificio religioso e dei beni cultuali può essere effettuata dai membri degli organi esecutivi delle società religiose e dei procuratori dei gruppi dei credenti.

57 - Negli edifici religiosi di culto o nei locali appositamente preparati e che soddisfano le regole tecniche di costruzione e le regole sanitarie, le riunioni religiose dei credenti uniti in gruppi o società si svolgono senza avvertimento ad insaputa e senza permesso degli organi del potere.

Nei locali non adatti per questo scopo, le riunioni religiose dei credenti devono essere fatte dopo aver avvisato il consiglio rurale nei comuni rurali e la commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il consiglio municipale nei comuni urbani.

58 - Nelle imprese e negli istituti governativi, sociali, collettivi e privati, il compimento di riti religiosi di qualsiasi genere e delle cerimonie del culto, nonché l’introduzione di oggetti cultuali di qualsiasi genere, non sono ammessi.

Il presente divieto non si estende alla celebrazione, su richiesta dei moribondi o dei malati gravi che si trovano negli ospedali o nelle prigioni, dei riti cultuali religiosi nei locali speciali isolati, ed ugualmente alla celebrazione dei riti religiosi nei cimiteri e nei crematori.

59 - Le processioni religiose e la celebrazione di riti religiosi e di cerimonie all’aperto sono ammesse ogni volta dietro speciale autorizzazione:

della commissione incaricata dell’esame delle questioni religiose presso il consiglio municipale nelle città che sono centri amministrativi non inferiori a quelli dei reparti;

del Presidium del consiglio municipale o rurale nelle città che non. sono centri amministrativi e nelle città di lavoratori e di villeggiatura;

del comitato esecutivo del distretto nelle località rurali.

Le domande per ottenere queste autorizzazioni devono essere fatte due settimane prima della data fissata per la cerimonia. Le autorizzazioni sopra indicate non sono necessarie per i servizi religiosi relativi alle esequie.

60 - Per le processioni religiose che fanno parte del servizio religioso. e che si svolgono attorno agli edifici cultuali, tanto nelle città quanto nelle località rurali, non c’è bisogno di speciale autorizzazione o di dichiarazione agli organi del potere, a condizione che queste processioni non intralcino il traffico normale della strada.

61 - Le processioni religiose, la celebrazione dei riti religiosi e delle cerimonie fuori del luogo di esistenza della società religiosa, possono essere ammesse dietro autorizzazione speciale, ogni volta, dell’organismo che ha concluso il contratto di uso dei beni cultuali. Questa autorizzazione può. essere data dopo accordo previo col comitato esecutivo nel distretto in cui si deve fare la processione o si devono svolgere i riti o la cerimonia.

62 - La lista delle società religiose e dei gruppi di credenti nei limiti del territorio corrispondente viene redatta dagli organismi che registrano le. società religiose (ant. 6).

63 - Gli organi che registrano le società religiose (art. 6) comunicano le informazioni avute a loro riguardo nelle forme e nei termini previsti dalla. Commissione speciale presso il Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia, incaricata dell’esame delle questioni religiose, alle commissioni incaricate dell’esame delle questioni religiose presso i consigli municipali e i comitati centrali esecutivi richiesti; i comitati esecutivi delle regioni e dei distretti e i Comitati esecutivi centrali delle Repubbliche socialiste sovietiche autonome riuniscono le informazioni ricevute dagli organismi inferiori e le comunicano alla Commissione permanente presso il Presidium del Comitato esecutivo panrusso, incaricato dell’esame delle questioni religiose.

64 - La sorveglianza dell’attività delle società religiose, come pure l’integrità dell’edificio e dei beni cultuali lasciati a loro usufrutto in base al decreto, è a carico degli organi che li registrano; inoltre, nelle località rurali,. la sorveglianza è anche a carico dei consigli rurali.

65 - Tutte le società religiose già esistenti di fatto sul territorio della RSFSR al giorno della pubblicazione del presente decreto, devono farsi registrare obbligatoriamente, entro un anno, nel luogo della loro sede, nelle forme e presso gli organismi indicati nel presente decreto.

66 - Le società cultuali religiose, che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente articolo, sono considerate chiuse e ciò implica le conseguenze previste nel presente decreto.

67 - A partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto devono intendersi abrogate le seguenti leggi della RSFSR:

1) il decreto del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia del 27 dicembre 1921 sugli oggetti di valore che si trovano nelle chiese e nei monasteri;

2) il decreto del Presidium del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia del 30 luglio 1923 sullo scorrimento, dal vecchio al nuovo sistema, dei dieci giorni di riposo concessi alla popolazione di confessione ortodossa dall’art. 112 del Cod. delle leggi del lavoro edito nel 1922

3) il decreto del Comitato esecutivo centrale di tutta la Russia del 14 agosto 1923 sulla chiarificazione del decreto sulla scorrimento dal vecchio al nuovo sistema, dei dieci giorni di riposo;

4) il decreto del Consiglio dei commissari del popolo del 19 settembre 1923 sull’ordine di realizzazione dei beni ecclesiastici a carattere usuale.

68. - I commissari del popolo della RSFSR sono invitati, nel termine di un mese, ad annullare le circolari di informazione, i chiarimenti e le ordinanze in contraddizione col presente decreto ed a pubblicare l’elenco degli atti di informazione sempre in vigore.

 

*Con le modifiche apportate dal Comitato centrale esecutivo panrusso e da] Consiglio dei Commissari del popolo il 1 gennaio 1932.

 

© GB

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