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DECRETO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI CULTI

 

del 4 febbraio 1949, n. 371

 

Cap. I

 

Attribuzioni del Ministero dei culti2

 

Art. 1 - Il Ministero dei culti è l’organo pubblico con cui lo Stato esercita il suo diritto di sorveglianza e di controllo per garantire l’uso e l’esercizio della libertà di coscienza e della libertà religiosa. A tale scopo:

- sorveglia e controlla tutti i culti religiosi e le loro istituzioni, le comunità, le associazioni, gli ordini, le congregazioni e le fondazioni aventi scopo religioso di ogni genere;

- sorveglia e controlla l’insegnamento religioso speciale, per la preparazione del personale di tutti i culti religiosi;

- approva la fondazione di nuove comunità, parrocchie e unità amministrative religiose, la creazione di nuovi posti per il personale e riconosce le nomine di tutto il personale del servizio dei culti religiosi, sia quello che è impegnato nel settore del bilancio sia quello che non vi è impegnato;

- sorveglia e controlla il patrimonio artistico religioso, nonché tutela i beni religiosi aventi un valore artistico;

- sorveglia e controlla tutti i beni e fondazioni di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza dei culti religiosi;

- svolge attività in rapporto al miglioramento delle relazioni e delle informazioni fra i culti residenti in patria e quelli residenti all’estero;

- svolge ogni altra attività relativa ai culti religiosi.

 

Cap. II

 

Organizzazione del Ministero dei Culti

 

Art. 2 - Il Ministero dei culti è diretto da un Ministro, coadiuvato da un Direttore generale.

Art. 3 - I compiti del Ministero dei culti sono svolti dai seguenti propri organi:

Direzione del Segretario per la pianificazione, gli investimenti e l’amministrazione;

Direzione per l’accreditamento e il corpo dei plenipotenziari;

Direzione per lo studio, la documentazione e le pubblicazioni;

Direzione del piano finanziario e dei registri contabili;

Corpo di controllo del Ministro;

Ufficio giuridico.

Art. 4 - Le attribuzioni e le norme di funzionamento degli organi previsti all’art. 3 sono stabilite dal Ministro dei culti.

Cap. III

 

Disposizione finale

 

Art. 5 - Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

 

 

1Modificato con il decreto del 31 dicembre 1956, n. 725 (negli artt. 2, 3, 4).

2Con l’ entrata in vigore della legge n. 2/1961 che ha riorganizzato il Consiglio dei Ministri, è stato soppresso il Ministero dei Culti. Le sue competenze sono passate ad un Dipartimento dei Culti religiosi presso il Consiglio dei Ministri, con a capo un Segretario generale.

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