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DECRETO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI CULTI
del 4 febbraio 1949, n. 371
Cap. I
Attribuzioni del Ministero dei culti2
Art. 1 - Il Ministero dei culti è l’organo pubblico con cui lo Stato esercita il suo diritto di sorveglianza e di controllo per garantire l’uso e l’esercizio della libertà di coscienza e della libertà religiosa. A tale scopo:
- sorveglia e controlla tutti i culti religiosi e le loro istituzioni, le comunità, le associazioni, gli ordini, le congregazioni e le fondazioni aventi scopo religioso di ogni genere;
- sorveglia e controlla l’insegnamento religioso speciale, per la preparazione del personale di tutti i culti religiosi;
- approva la fondazione di nuove comunità, parrocchie e unità amministrative religiose, la creazione di nuovi posti per il personale e riconosce le nomine di tutto il personale del servizio dei culti religiosi, sia quello che è impegnato nel settore del bilancio sia quello che non vi è impegnato;
- sorveglia e controlla il patrimonio artistico religioso, nonché tutela i beni religiosi aventi un valore artistico;
- sorveglia e controlla tutti i beni e fondazioni di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza dei culti religiosi;
- svolge attività in rapporto al miglioramento delle relazioni e delle informazioni fra i culti residenti in patria e quelli residenti all’estero;
- svolge ogni altra attività relativa ai culti religiosi.
Cap. II
Organizzazione del Ministero dei Culti
Art. 2 - Il Ministero dei culti è diretto da un Ministro, coadiuvato da un Direttore generale.
Art. 3 - I compiti del Ministero dei culti sono svolti dai seguenti propri organi:
Direzione del Segretario per la pianificazione, gli investimenti e l’amministrazione;
Direzione per l’accreditamento e il corpo dei plenipotenziari;
Direzione per lo studio, la documentazione e le pubblicazioni;
Direzione del piano finanziario e dei registri contabili;
Corpo di controllo del Ministro;
Ufficio giuridico.
Art. 4 - Le attribuzioni e le norme di funzionamento degli organi previsti all’art. 3 sono stabilite dal Ministro dei culti.
Cap. III
Disposizione finale
Art. 5 - Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.
1Modificato con il decreto del 31 dicembre 1956, n. 725 (negli artt. 2, 3, 4).
2Con l’ entrata in vigore della legge n. 2/1961 che ha riorganizzato il Consiglio dei Ministri, è stato soppresso il Ministero dei Culti. Le sue competenze sono passate ad un Dipartimento dei Culti religiosi presso il Consiglio dei Ministri, con a capo un Segretario generale.
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