The measure is available in the following languages:
DECRETO PER LO SCIOGLIMENTO DEGLI ORDINI E CONGREGAZIONI CATTOLICHE
del 1° agosto 1949, n. 810
Il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 29 luglio 1949, considerato che l’onere dell’insegnamento, della sanità e dell’assistenza pubblica, in conformità alle leggi in vigore, spetta interamente ed esclusivamente allo Stato, considerato che sul territorio della Repubblica Popolare Rumena esistono ancora formazioni e organizzazioni di alcuni ordini e congregazioni cattoliche, il cui unico scopo è l’insegnamento, la cura dei malati e l’assistenza sociale, decreta:
Art. 1 - Sull’intero territorio della Repubblica Popolare Rumena cesseranno di funzionare le formazioni e le organizzazioni dei seguenti ordini e congregazioni cattoliche, con tutte le istituzioni che dipendono in ogni modo da esse, sia che funzionino come persone giuridiche, sia che funzionino come associazioni di fatto:
congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane;
ordine dei Piaristi;
congregazione di ‘Nostre Dame de Sion’;
congregazione ‘S. Maria’;
ordine di S. Orsola;
ordine di S. Orsola dell’Unione Romana;
congregazione delle Suore di ‘Notre Dame’;
ordine della Misericordia;
congregazione delle Suore di Carità di S. Vincenzo de Paoli;
congregazione delle Suore Francescane della S. Famiglia;
congregazione delle Suore di Carità;
congregazione dei Figli della Carità di S. Francesco d’Assisi;
congregazione delle Sorelle sociali;
congregazione delle Suore Francescane del Giglio;
congregazione delle Suore benedettine di S. Lioba.
Parimenti non potranno funzionare nemmeno le formazioni e le organizzazioni di alcuni ordini e congregazioni cattoliche che non sono elencate in questo articolo e che svolgono attività nel campo dell’insegnamento, della cura dei malati e dell’assistenza sociale.
Art. 2 - I membri, uomini e donne, appartenenti a una delle formazioni od organizzazioni degli ordini e delle congregazioni di cui all’art. 1, sono liberi di continuare la loro vita monastica, inquadrandosi entro i 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, in una delle seguenti comunità religiose:
gli uomini nella clausura dell’ex-Arcivescovado cattolico di Bucarest, str. Alexandro Popov n.19; ovvero nella clausura del Vescovado cattolico di Alba-Julia;
le donne nel monastero cattolico del comune di Radna, distretto di Arad, nella clausura del comune di Popesti-Scordeni (Agnes) distretto di Ilfov o in quella del comune di Timisul de Sus, distretto di Brasov.
Art. 3 - Coloro che non vogliono continuare la vita monastica, potranno chiedere:
a) se sono anziani o non in condizioni di mantenersi con il lavoro, di essere internati in un ospizio pubblico;
b) se conoscono un mestiere o desiderano qualificarsi professionalmente, di essere collocati tramite gli uffici di distribuzione delle forze di lavoro;
Art. 4 - I monaci appartenenti ad una qualsiasi formazione e organizzazione di ordini e congregazioni di cui all’art. 1, che non godono della cittadinanza rumena, si presenteranno entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, agli organi locali della Polizia, per ottemperare alle disposizioni di legge circa la permanenza nel territorio.
Art. 5 - I membri di ogni formazione o organizzazione di ordini e congregazioni di cui all’art. 1, sono obbligati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ad informare personalmente il Ministero dei culti, con lettera raccomandata, della decisione presa e del luogo in cui si stabiliranno.
Art. 6 - Il Ministero dei culti e il Ministero degli interni, d’ intesa, potranno adottare ogni misura per la soluzione di tutte le controversie derivanti dall’ applicazione del presente decreto.
Art. 7 - I Ministri dei culti e degli interni sono incaricati di attuare le disposizioni del presente decreto.
© GB FB