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DECRETO PER IL PASSAGGIO IN PROPRIETÀ DELLO STATO DEI BENI DELLE CHIESE, DELLE CONGREGAZIONI, DELLE COMUNITÀ O DEI PRIVATI

CHE SONO SERVITI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MANTENIMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GENERALE, TECNICA O PROFESSIONALE

 

del 2 agosto 1948, n. 176

 

Art. 1 - Per la buona organizzazione e il buon funzionamento dell’insegnamento pubblico statale e per l’ampliamento e la democratizzazione dell’insegnamento, tutti i beni mobili ed immobili che sono appartenuti alle chiese, congregazioni, comunità religiose, associazioni private con o senza scopo di lucro e, in generale, a privati, persone fisiche o giuridiche, e che sono serviti al funzionamento delle scuole di insegnamento, in conformità all’art. 35 della legge sull’insegnamento pubblico, passano in proprietà dello stato e sono attribuiti al Ministero dell’istruzione pubblica che li userà per le necessità dell’insegnamento.

I beni immobili di cui al comma precedente sono elencati nell’annessa tabella che è parte integrante della presente legge.

I beni mobili di ogni tipo saranno prelevati, sulla base dell’inventario, dei delegati designati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono considerati beni mobili o immobili, di cui al presente articolo, tutti i beni che sono serviti al funzionamento, mantenimento o sostegno delle scuole, internati, foyer o mensa alla data del 1° gennaio 1948, nonché quelli che sono stati acquistati successivamente e per lo stesso scopo.

Art. 2 – Rientrano nel disposto dell’articolo precedente, se non sono compresi nell’annessa tabella, tutti gli edifici, con l’intero loro inventario, che siano serviti al funzionamento delle scuole di istruzione, compresi quelli che siano stati usati per le abitazioni del corpo insegnante o del personale amministrativo e per gli internati, foyer e mense destinati agli allievi o studenti delle scuole di ogni tipo.

Parimenti rientra nel disposto dell’articolo precedente la quota parte dei fondi destinati al mantenimento o sostegno dell’insegnamento e delle fattorie o di ogni altro esercizio che servì al mantenimento e al funzionamento delle scuole, internati, foyer, mense e del personale didattico o amministrativo.

Art. 3 – I beni che sono riconosciuti come destinati esclusivamente al servizio del culto, saranno restituiti al culto rispettivo.

Art. 4 – Alla data della pubblicazione del presente decreto, sono sciolte tutte le associazioni che, con o senza scopo di lucro, hanno come precisa finalità l’organizzazione e il funzionamento di scuole private di insegnamento.

I beni di queste associazioni passano in proprietà dello stato che li impiegherà per lo scopo al quale furono destinati.

La tabella di cui all’art. 1 contiene l’elenco, diviso per regioni, di tutti gli istituti e scuole che passavano in proprietà dello stato. Sono annotati 1585 fra scuole primarie, ginnasi, licei, internati, collegi, seminari, accademie, istituti di vario tipo, foyer studenteschi.

 

 

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