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ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE SULL’ESERCIZIO DEI CENTRI DI CATECHISMO
del 19 agosto 1961, pos. 124
In base all’art. 39 c. 2 della legge 15 luglio 1961 sullo sviluppo del sistema dell’istruzione e dell’educazione si dispone quanto segue:
1.- Allo scopo di rendere possibile l’insegnamento della religione a quei bambini i cui genitori o tutori lo desiderino, possono essere costituiti dei centri di catechismo.
2.- I centri di catechismo possono essere organizzati e diretti dagli amministratori delle parrocchie (comunità di culto).
3. - 1) I centri di catechismo possono essere costituiti nelle chiese pubbliche, che restano sotto la direzione degli amministratori delle parrocchie (comunità di culto).
2) Questi centri possono essere costituiti anche in altri locali della parrocchia (comunità di culto), se in questi locali saranno assicurate adeguate condizioni igienico-sanitarie.
4. - Nei centri di catechismo possono essere tenute lezioni ai bambini in età scolare, lezioni il cui oggetto è l’insegnamento della religione (catechismo).
5. - Le lezioni nei centri di catechismo non possono superare due ore settimanali per bambino e non possono coincidere con l’orario delle lezioni scolastiche.
6. - Le lezioni ai bambini nei centri di catechismo possono essere tenute da ecclesiastici secolari, che riceveranno l’autorizzazione del competente Ispettorato dell’istruzione. In casi giustificati le lezioni possono essere tenute anche da laici, che abbiano ricevuto l’autorizzazione del competente Ispettorato dell’istruzione.
Nel caso che l’insegnante violi le prescrizioni di questa ordinanza, oppure si verifichino altre circostanze che gli rendano impossibile, per ragioni pedagogiche, lo svolgimento delle lezioni ai bambini, l’autorizzazione può essere revocata.
7. - 1) Le lezioni nel centro di catechismo possono iniziare subito dopo la registrazione del centro stesso da parte dell’Ispettorato dell’istruzione.
2) La condizione per la registrazione del centro di catechismo è la presentazione da parte dell’amministratore della parrocchia (comunità di culto) della prova della disponibilità del locale, che deve corrispondere ai requisiti di cui al § 3, e indicare la persona che ha l’autorizzazione di tenere le lezioni nei centri di catechismo.
3) All’obbligo di registrazione, di cui ai punti 1) e 2), sono soggetti anche i centri di catechismo che erano già in attività al momento dell’entrata in vigore di questa ordinanza. L’amministratore della parrocchia (comunità di culto) deve registrare questi centri entro il 31 ottobre 1961.
8. - La sorveglianza dell’attività nei centri di catechismo è di competenza dell’Ispettorato dell’istruzione.
9. - 1) Per l’organizzazione, l’amministrazione e la direzione del centro di catechismo nel territorio della parrocchia (comunità di culto), sarà pagata agli amministratori delle parrocchie (comunità di culto) la somma di 1.000 zloty mensili, sulla base di un contratto concluso con l’amministrazione, secondo il modulo di cui all’allegato n. 1.
2) In casi giustificati, oltre all’accordo di cui al punto 1) si può stipulare nei centro di catechismo di una data parrocchia anche un contratto con un altro ecclesiastico secolare per la direzione del centro di catechismo e assegnargli la somma di 700 zloty mensili.
3) In riferimento a quanto deciso nei punti 1) e 2) non è ammesso ricevere qualsiasi somma o offerta da parte dei genitori o dei tutori dei bambini o dai bambini stessi, per scopi attinenti all’organizzazione, al mantenimento e alla direzione dei centri di catechismo.
10. - L’ordinanza entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Allegato n. 1. Contratto di lavoro
Giorno ... anno ... tra il Presidium di distretto (di municipio, di quartiere) del Consiglio Popolare di ... rappresentato dal Presidente del Presidium e il Sacerdote ... Amministratore della parrocchia ... denominato qui di seguito ‘Amministratore della parrocchia’ si stabilisce un contratto di lavoro del seguente tenore:
1) All’Amministratore della parrocchia, a titolo di organizzazione, gestione e direzione di un centro di catechismo nel territorio della parrocchia ... sarà corrisposta la cifra forfettaria di 1000 zl. mensili pagabili anticipatamente ai primo giorno di ogni mese.
2) In relazione ad autorizzazioni per altre prestazioni e al permesso al riposo, l’Amministratore della parrocchia riceverà lo stesso trattamento degli altri lavoratori statali occupati sulla base di un contratto con i presidi dei Consigli popolari.
3) Il contratto è concluso per il periodo dal ... al
4) L’Amministratore della parrocchia è tenuto, in rapporto all’organizzazione, alla gestione e alla direzione del centro di catechismo, all’osservanza delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione del 19 agosto 1961 in materia di gestione dei centri di catechismo
5) Il contratto può essere risolto immediatamente dal Presidium nei casi in cui:
- l’Amministratore della parrocchia commette una reale violazione delle disposizioni della ordinanza del Ministro dell’istruzione, di cui al punto 4 del presente contratto, ovvero
- sopravvenga una circostanza prevista ai sensi delle vigenti disposizioni per la risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso.
6) Per il rapporto che consegue dal presente contratto, si applicano oltre queste, le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1928 sul contratto di lavoro dei lavoratori nonché le altre norme giuridiche vigenti a questo riguardo.
Allegato n. 2
Giorno ... anno ... tra il Presidium del Consiglio popolare di distretto (di municipio, di quartiere) di ... rappresentato dal Presidente del Presidium e il Sacerdote ... residente in ... denominato qui di seguito ‘Sacerdote’ si stabilisce un contratto di lavoro del seguente tenore:
1) Al sacerdote, a titolo di gestione del centro di catechismo nel territorio della parrocchia ... sarà corrisposta la cifra forfettaria di ... zl. mensili pagabili anticipatamente al primo giorno di ogni mese.
2-3-4) - come sopra nell’Allegato n. 1
5) I1 contratto può essere risolto immediatamente dal Presidium nei casi in cui:
- il sacerdote commetta una reale violazione delle disposizioni della Ordinanza del Ministro dell’istruzione, di cui al punto 4 del presente contratto;
ovvero
- l’autorità scolastica gli revochi l’autorizzazione per la gestione dei centri di catechismo; ovvero
- sopravvenga una circostanza prevista ai sensi delle vigenti disposizioni per la risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso.
6) - come sopra nell’Allegato n. 1
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