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ISTRUZIONE SUL MODO DI ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DEL 19 AGOSTO 1961 SUI CENTRI DI CATECHISMO
del 21 novembre 1961, n. GM 1-5000/61
1. - Ogni volta che nell’istruzione si parla:
1) di ordinanza, ci si riferisce all’ordinanza del Ministro dell’istruzione del 19 agosto 1961 sull’esercizio dei centri di catechismo;
2) per centri di catechismo con sede nelle chiese s’intendono i centri di catechismo che hanno sede nelle chiese parrocchiali, nelle filiali e cappelle pubbliche;
3) per centri di catechismo con sede nei locali parrocchiali s’intendono i centri di catechismo che hanno sede nelle canoniche o negli uffici parrocchiali, nelle case e sale parrocchiali;
4) per amministratore della parrocchia s’intende anche l’amministratore della comunità di culto;
5) per parrocchia si intende anche la comunità di culto.
Condizioni per organizzare e gestire i centri di catechismo.
2. - 1) I centri di catechismo possono essere organizzati e gestiti nelle chiese, nelle sedi parrocchiali e in locali privati.
2) I centri di catechismo non possono essere gestiti nei locali dei conventi.
3) I locali parrocchiali e privati di cui al punto 1) che ospitano centri di catechismo devono assicurare le condizioni di sicurezza per i bambini e rispondere generalmente alle esigenze igienico-sanitarie, e in particolare:
a) le dimensioni dei locali devono essere adeguate al numero dei bambini che partecipano alle lezioni, in modo che ogni bambino debba disporre di almeno 1,25 mq. di pavimento;
b) il locale deve avere un’illuminazione sufficiente, naturale o artificiale, se le lezioni devono essere tenute dopo il tramonto;
c) il riscaldamento deve mantenere nei locali una temperatura di 18’ gradi centigradi;
d) bisogna assicurare a tutti i bambini la possibilità di assistere alle lezioni seduti;
e) bisogna assicurare ai bambini la possibilità di usare i gabinetti, adeguatamente arredati e mantenuti;
f) i locali destinati al centro di catechismo e le immediate adiacenze devono essere mantenute in uno stato che assicuri la sicurezza della salute dei bambini;
g) l’edificio in cui si trova il centro di catechismo deve essere dotato delle misure di sicurezza contro gli incendi, come fissato nelle apposite prescrizioni.
3. - 1) Il numero delle ore di lezione per ciascun bambino non può superare le- due ore settimanali.
La divisione dì queste ore nel tempo deve essere stabilita in modo tale da non coincidere con le ore delle lezioni scolastiche del bambino.
2) Secondo le prescrizioni del par. 4, dell’ordinanza, l’oggetto delle lezioni ai bambini nei centri di catechismo non può esulare dall’insegnamento della religione (catechismo) e non può comprendere l’occupazione di sale di ricreazione e sportive, nonché altre attività culturali e istruttive.
4. - 1) Le lezioni ai bambini nei centri di catechismo possono essere tenute da ecclesiastici secolari.
2) Le lezioni possono anche essere tenute da insegnanti secolari che abbiano ricevuto l’autorizzazione da parte del competente Ispettore scolastico.
3) Non possono tenere lezioni:
a) ecclesiastici di conventi (religiose e religiosi)
b) ecclesiastici secolari cui l’Ispettore scolastico in accordo col Presidium del Consiglio popolare di distretto, abbia revocato l’autorizzazione;
c) insegnanti secolari in caso di revoca dell’autorizzazione cui al punto 2).
4) In casi particolarmente giustificati, l’Ispettore scolastico, d’intesa con il responsabile di una data regione scolastica, può rilasciare un’autorizzazione temporanea per tenere le lezioni ai bambini nel centro di catechismo, a un religioso, se questi è l’amministratore della parrocchia.
5. – 1) Il competente Ispettore scolastico, d’accordo con il Presidium dei Consiglio popolare, ritirerà il diritto di tenere lezioni ai bambini nei centri di catechismo agli ecclesiastici che:
a) compiono un’attività dannosa per lo stato o una attività in contrasto con le prescrizioni del decreto del 31 dicembre 1956 sull’organizzazione e sulla nomina alle cariche ecclesiastiche, oppure
b) sono stati condannati con sentenza del tribunale giuridicamente valida per aver commesso un reato, ovvero coloro contro i quali il procuratore ha intrapreso azione legale a causa di un reato, oppure
c) se violano le prescrizioni dell’ordinanza o le prescrizioni fissate in base a tale ordinanza.
2) L’Ispettore scolastico rende noto, per iscritto, all’amministrazione della parrocchia e alla persona interessata la revoca del diritto di tenere le lezioni.
6. – 1) L’amministrazione della parrocchia è obbligata a denunciare all’Ispettorato all’istruzione i centri di catechismo gestiti nei locali della parrocchia e nei locali privati.
2) Presentando la denuncia del centro di catechismo di cui al punto 1) l’amministratore della parrocchia è obbligato a segnalare i dati che sono menzionati nel documento di registrazione del centro di catechismo, preparato dall’Ispettorato all’istruzione e cioè:
1) nome della parrocchia;
2) nome e cognome dell’amministratore della parrocchia;
3)sede del centro di catechismo:
- indirizzo
- luogo delle lezioni ai bambini
- descrizione del locale (dimensioni in mq., sistema di riscaldamento, genere dei mobili e altri dati che concernono le condizioni menzionate nel par. 2 punto 3) dell’istruzione);
4) numero dei bambini che frequentano il centro di catechismo;
5) numero dei gruppi;
6) numero dei bambini di ciascun gruppo;
7) numero dei giorni e delle ore di lezione;
8) elenco delle persone che tengono le lezioni (nomi e cognomi, posti occupati e relativi indirizzi);
9) data di denuncia del centro per la registrazione.
3) Il centro di catechismo con sede nei locali della parrocchia o in locali privati può iniziare le lezioni dopo che sia stata presentata denuncia all’Ispettorato all’istruzione, nella forma fissata nel punto 2).
4) Nel corrente anno l’obbligo della denuncia può essere assolto anche dopo aver iniziato le lezioni nel centro di catechismo, ma non più tardi del 31 dicembre.
7. - 1) L’amministratore della parrocchia che dirige il centro di catechismo è obbligato a sottoporre all’Ispettorato all’istruzione il rendiconto dell’attività del centro di catechismo una volta l’anno entro il 31 dicembre, sulla base della situazione esistente al 1° dicembre di tale anno.
Il rendiconto si fa in base al modulo contenuto nell’allegato n. 1 di questa istruzione.
2) I rendiconti di cui al punto 1) riguardano tutti i centri di catechismo, sia quelli con sede nelle chiese, che quelli con sede nei locali della parrocchia o in locali privati.
3) L’amministratore della parrocchia non è obbligato a presentare il rendiconto dell’attività del centro di catechismo nell’anno in cui è stato creato, se sono state rispettate le prescrizioni contenute nel par. 6, punto 2) di questa istruzione.
8. - L’amministratore della parrocchia è obbligato a fare l’elenco dei bambini che frequentano il centro di catechismo e di tenere il diario delle lezioni dei bambini in questo centro, ed è responsabile del rispetto delle condizioni e dei principi di attività del centro di catechismo, fissati in questa istruzione.
9. - 1) Gli Ispettorati all’istruzione sono obbligati a mantenere costantemente aggiornato l’elenco di tutti i centri di catechismo funzionanti sul loro territorio.
2) L’elenco dei centri di catechismo comprende le informazioni tratte dai documenti di registrazione e dai dati inclusi nei rendiconti di cui al par. 7.
Controllo sui centri di catechismo.
10. - 1) Il controllo sull’osservanza delle prescrizioni dell’ordinanza e di questa istruzione è compiuto dal competente Ispettorato all’istruzione.
2) Oggetto del controllo dell’Ispettorato all’istruzione non è il contenuto religioso dell’insegnamento nei centri di catechismo.
3) Il controllo dell’attività dei centri di catechismo con sede nei locali parrocchiali o in locali privati, è compiuto dall’Ispettorato all’istruzione attraverso: - valutazione dei rendiconti di cui al par 7;
- controllo dei locali nei quali sono tenute le lezioni ai bambini, allo scopo di controllare se corrispondono alle esigenze descritte al par. 2. di questa istruzione;
- ispezione per assistere alle lezioni nei centri di catechismo.
4) L’ Ispettorato all’ istruzione esegue il controllo delle attività nei centri di catechismo nelle chiese attraverso la valutazione dei rendiconti di cui al par. 7.
11. - 1) In caso di constatazione di qualche violazione delle prescrizioni dell’ordinanza o di questa istruzione, l’Ispettorato all’istruzione deve invitare l’amministratore della parrocchia ad eliminare gli inconvenienti nell’attività del centro di catechismo, fissando nello stesso tempo un termine entro il quale ciò dovrà essere compiuto.
2) Se l’amministratore della parrocchia non esegue le raccomandazioni di cui sopra, l’Ispettorato può decidere, d’accordo col Presidium del Consiglio popolare di distretto, di sospendere 1’attività del centro di catechismo fino all’esecuzione delle raccomandazioni stesse.
3) Le decisioni delle autorità scolastiche emanate sulla base dell’ordinanza o di questa istruzione sono soggette all’esecuzione secondo le norme della procedura vigente nell’amministrazione.
Principi per la conclusione di accordi.
12. - 1) Con l’amministrazione della parrocchia, allo scopo di svolgere le attività descritte in questa istruzione, può essere concluso un accordo in base al quale gli sarà corrisposta la somma prevista nel par. 9 punto 1) dell’ordinanza.
2) Nei casi giustificati, oltre all’accordo con l’amministratore della parrocchia, può essere concluso un accordo con un altro ecclesiastico della parrocchia che dirige il centro di catechismo, sulla base del quale gli sarà corrisposta la somma prevista nell’art. 9, punto 2) dell’ordinanza.
3) L’allegato n. 2 di questa istruzione contiene il modulo di contratto - approvato dal Ministro dell’istruzione - previsto al par. 9, punti 1) e 2) dell’ordinanza.
13. - Nel giorno dell’entrata in vigore di questa istruzione, perde vigore l’istruzione del Ministero dell’istruzione del 12 settembre 1961, riguardante la registrazione dei centri di catechismo.
14. - L’istruzione entra in vigore nel giorno della pubblicazione.
Allegato n. 1. Rendiconto sui centri di catechismo
1) Denominazione della parrocchia…
2) Nome e cognome dell’amministratore della parrocchia…
3) Residenza del centro di catechismo: indirizzo ... località con bambini…
4) Numero dei bambini che frequentano il Centro di catechismo…
5) Numero dei gruppi…
6) Numero dei bambini in gruppi separati…
7) Numero dei giorni occupati nella settimana e ore occupate…
8) Elenco delle persone responsabili occupate con i bambini in tali Centri (indicare nome cognome stato ecclesiastico e indirizzo del sacerdote e di quelle persone)…
N. B. Il rendiconto sia preparato separatamente per ogni centro di catechismo funzionante nel territorio della parrocchia.
Allegato n. 2 (corrisponde all’allegato n. 1 dell’ordinanza).
©GB FB