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CIRCOLARE DELL’UFFICIO PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI SULLA COSTRUZIONE DI OGGETTI SACRI E DI CHIESE E PER LA PROVVISTA DEI MATERIALI NECESSARI PER LA COSTRUZIONE

 

del 27 marzo 1957, n. 1-2/3/57

 

La mancanza fino ad oggi di una pianificazione per la costruzione di oggetti architettonici sacri e di altri edifici ecclesiastici è causa di una serie di difficoltà che risultano dalla mancanza di materiali da costruzione in tutto il Paese. La crisi attualmente esistente non considera la possibilità della provvista di costruzioni con il materiale da costruzione indispensabile.

Allo scopo di dare la possibilità all’autorità competente per territorio di confrontare le necessità di materiali per costruzioni sacre ed ecclesiastiche con le possibilità di soddisfare le necessità di queste costruzioni, si fissano i seguenti principi di procedura:

1. - Le domande relative a costruzioni sacre ed ecclesiastiche devono essere presentate ai presidi dei Consigli popolari di Voivodato esclusivamente da parte della curia vescovile (ovvero dai corrispondenti organi superiori delle altre confessioni religiose giuridicamente riconosciute).

2. - A questo fine la curia vescovile invia al presidium del Consiglio popolare di voivodato, competente per territorio, il piano annuale contenente gli oggetti la cui costruzione deve essere intrapresa durante l’anno. Il coordinamento delle richieste espresse nel piano annuale ha luogo d’intesa fra la curia vescovile e il presidium del Consiglio popolare di voivodato.

3. - Il piano annuale così concordato costituisce la base per avanzare la domanda all’amministrazione architettonica edilizia del voivodato per accordarsi circa il luogo su cui edificare l’oggetto. Nella domanda si deve descrivere la grandezza approssimativa dell’oggetto (in m3), il suo carattere (chiesa, cappella, casa di abitazione, ecc.). Dopo aver concordato il luogo su cui edificare e dopo aver ricevuto direttive urbanistico-architettoniche, il costruente può iniziare a preparare la documentazione sul costo per la realizzazione del progetto.

4. - Punto fondamentale per iniziare la costruzione è il permesso per la costruzione stessa concesso — sulla base del progetto tecnico approvato — dal competente servizio architettonico edilizio, secondo le disposizioni generali vigenti.

5.- La provvista dei materiali da costruzione per tutti gli oggetti ecclesiastici sia per nuove costruzioni sia per quelle da restaurare avverrà in questo modo:

a) con l’invio dell’ordinazione al competente organo di vendita se si tratta di articoli assegnati e di articoli non assegnati ma distribuiti da questo ente. Per l’acquisto degli articoli assegnati è richiesto un previo parere del competente servizio architettonico edilizio del presdium del Consiglio popolare di distretto (o del Consiglio popolare locale se si tratta di città autonome);

b) con l’acquisto da altri organismi di articoli prodotti da enti economici non statali, da cooperative come pure da industrie statali locali, che vendono i propri prodotti senza l’intervento dei competenti organi di vendita.

Prescindendo dal fatto se l’invio delle ordinazioni riguardi il materiale assegnato ovvero il materiale libero da assegnazione si deve far del tutto perchè le ordinazioni tengano conto anzitutto dei materiali prodotti localmente sia dall’industria statale locale sia da cooperative o da privati.

Le ordinazioni di materiale da costruzione per edifici ecclesiastici non saranno evase e neppure accettate (o sottoposte a parere) dai dipartimenti per gli affari ecclesiastici nei Presidi dei Consigli popolari di voivodato e neanche dall’Ufficio per gli affari ecclesiastici di Varsavia.

L’Ufficio per gli affari ecclesiastici si rimette quindi in pari tempo:

- al Comitato per le questioni di Urbanistica e di Architettura di Varsavia;

- al Ministero dell’industria - Ufficio centrale per la vendita dell’acciaio e dei prodotti industriali;

- al Ministero dell’economia forestale - Ufficio centrale per la vendita del legname;

- al Ministero dell’industria dei materiali da costruzione - Ufficio centrale per la vendita dei materiali da costruzione, con la richiesta di emanare ordinanze che regolino dettagliatamente le modalità per la provvista dei materiali edilizi per oggetti ecclesiastici nuovi o da restaurare, a norma di questa circolare.

L’Ufficio per gli affari ecclesiastici che ha già ricevuto a sua disposizione per l’anno 1957 il quantitativo di legname, lo distribuirà agli uffici, di voivodato per la vendita del legname e perciò colui che investe capitali per le costruzioni sacre ed ecclesiastiche deve inviare l’ordinazione — secondo le modalità prescritte nella circolare — all’Ufficio per la vendita del legname dei rispettivi voivodati.

I principi di procedura esposti in questa circolare hanno valore non soltanto nei confronti della Chiesa cattolica ma anche di tutte le altre confessioni religiose giuridicamente riconosciute nella RPP.

La circolare entra in vigore — per quanto riguarda i punti 1-4 — nel giorno in cui viene ricevuta; al contrario i principi relativi alla provvista dei materiali da costruzione entrano in vigore dal 1maggio 1957.

 

 

©GB FB

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