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CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE CON PRECISAZIONI SULLE IMPOSTE DELLE PERSONE GIURIDICHE ECCLESIASTICHE, DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE E DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE
del 28 ottobre 1960, n. PO 25742/3/60
Allo scopo di assicurare una esatta procedura di tassazione delle persone giuridiche ecclesiastiche, delle comunità religiose e delle persone ecclesiastiche, il Ministero delle finanze, in riferimento alle circolari del 25 febbraio 1959, n. PO 1693/3/59 e del 10 agosto 1959, n. PO 14532/59, precisa quanto segue:
1. - Le entrate delle persone ecclesiastiche che non siano parroci, vicari o rettori di chiese e le entrate delle persone religiose ottenute da missioni, da ritiri spirituali, da intenzioni di messe o da altri servizi religiosi, sono soggette anche all’imposta sull’entrata. Questo riguarda anche le persone ecclesiastiche e religiose impiegate negli uffici di curia o in altri uffici ecclesiastici, non esclusi i vescovi che ricevono, tra l’altro, entrate a titolo della cresima. Le somme pagate dalle parrocchie a titolo di missioni o di ritiri spirituali in queste parrocchie, vanno considerate come spese di funzionamento.
2. - Nei casi in cui la parrocchia è diretta da una casa religiosa, i soggetti di tassazione sono le diverse persone giuridiche: parrocchia e casa religiosa. Le entrate per i diritti di stola e gli altri utili che in genere ottiene un parroco, se sono interamente versati alla cassa della casa religiosa e sono registrati nella contabilità della casa stessa, rappresentano, in tal caso, entrate della casa religiosa; al contrario, un religioso che in nome della comunità religiosa amministra la parrocchia, non è soggetto ad una tassazione a parte. Se invece queste entrate non sono integralmente versate alla cassa della casa religiosa e non figurano nella sua contabilità, il religioso, in tal caso, che svolge le funzioni di parroco (vicario) deve essere trattato come gli altri parroci (vicari) delle parrocchie ed i suoi obblighi di imposte devono essere fissati in base ai principi obbliganti per i parroci (vicari). In questo caso, se una parte delle sue entrate è versata dal religioso alla cassa della comunità religiosa e riportata nella contabilità della casa religiosa, diventa entrata della casa religiosa e deve essere compresa nella tassazione della casa religiosa, indipendentemente dalla tassazione di questa come entrata della persona fisica.
3. - Le somme trasmesse in favore sia del segretario del Cardinale sia in favore dell’episcopato non sono considerate né come somme in transito, né come spese a scopo di culto religioso. Dal punto di vista delle imposte, vanno trattate come entrate soggette a tassazione nelle diocesi o nelle parrocchie, nel caso che queste somme siano state trasmesse direttamente da loro.
4. - La retribuzione dei catechisti che insegnano la religione nei centri di catechismo, ovvero nelle chiese, fino all’importo della retribuzione che spetta agli insegnanti di religione nelle scuole statali, come pure le indispensabili spese amministrative per il mantenimento dei centri di catechismo (luce, riscaldamento, eventuale affitto, ecc.) vanno considerate come spese di funzionamento della parrocchia.
5. - La vendita di oggetti di devozione, di libri e di riviste eseguite all’interno degli edifici ecclesiastici, come anche sui terreni circostanti, indipendentemente dal fatto se per gli oggetti venduti si ricevano prezzi fissati, rappresenta una prestazione civile-giuridica, professionale e remunerativa ed è soggetta a tassazione come imposta sulle entrate e come imposta di ricchezza mobile. L’obbligo sull’imposta grava, in questo caso, sulle persone giuridiche o fisiche, considerata la persona a profitto della quale è stata eseguita la vendita. Tutte le entrate ottenute dalla vendita di oggetti di devozione, di libri e riviste devono essere registrate nella contabilità della persona giuridica. Se invece la vendita è compiuta da una persona fisica, essa è obbligata a tenere i libri fiscali o libri commerciali in base alle prescrizioni vigenti. A coloro che contravvengono all’obbligo del pagamento delle imposte per questo titolo, va applicata la corrispondente sanzione prevista dalla legge penale-fiscale. Se la vendita di cui si parla in questo punto è compiuta senza l’autorizzazione prevista dalla legge del 1° luglio 1958 sulle autorizzazioni a svolgere attività industriali, artigianali e commerciali e altri servizi da parte di organi economici non statali gli organi finanziari, indipendentemente dalla tassazione, devono denunciare questo fatto ai dipartimenti commerciali dei Presidi dei Consigli popolari allo scopo di far applicare le sanzioni previste dalla legge
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