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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

STATUTO PROVVISORIO DELL’UFFICIO PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI

del 27 maggio 1950, pos. 905

 

1. - In base all’art. 4, punto 4 della legge 19 aprile 1950 sulle modifiche dell’organizzazione degli organi supremi dello Stato nell’amministrazione comunale e nell’amministrazione pubblica all’Ufficio per gli affari ecclesiastici è stato dato un provvisorio statuto organizzativo secondo il testo allegato.

2. - L’esecuzione di questa Risoluzione è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - La Risoluzione entra in Vigore nel giorno di pubblicazione nel « Monitor Polski ».

 

Allegato

 

Statuto Provvisorio Organizzativo dell’ Ufficio per gli affari ecclesiastici.

 

I. - 1) A capo dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici c’è un direttore al quale spetta il compito della direzione di tutte le questioni dell’ufficio nonché la responsabilità generale.

2) Il direttore può essere sostituito da un vicedirettore.

3) Il direttore e il vicedirettore sono nominati e revocati dal Presidente dei Consiglio dei ministri.

 

2. - 1) L’Ufficio per gli affari ecclesiastici si divide:

a)dipartimento generale;

b)dipartimento per il culto cattolico;

c)dipartimento per i culti non cattolici;

d)sezione autonoma per la sorveglianza delle associazioni religiose;

e)sezione autonoma per la sorveglianza del Fondo ecclesiastico.

2) A capo dei dipartimenti sono i capi-dipartimento e a capo delle sezioni autonome i capi-sezione.

3) I dipartimenti si dividono in sezioni il cui numero e la cui attività saranno fissate con regolamento emanato dal direttore e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.- 1) All’ambito di attività del dipartimento generale, appartengono: le questioni di segreteria del direttore, le questioni relative ai piani di attività dell’Ufficio, le questioni dei rendiconti, le questioni di statistica delle confessioni, le questioni di organizzazione generale, il coordinamento delle questioni religiose con l’attività degli altri settori, le questioni giuridiche e i progetti di legge che regolamentano il rapporto dello stato con le diverse confessioni e l’approvazione degli statuti interni, le questioni di bilancio, le questioni finanziarie ed economiche dell’Ufficio, le questioni dì registrazione degli oggetti di culto, le questioni che non sono comprese nell’attività delle altre sezioni dell’Ufficio.

2) Del dipartimento fa parte anche la cancelleria dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici.

 

4. - 1) Alla competenza del dipartimento del culto cattolico appartengono, con riferimento a questa confessione, le questioni seguenti : la sorveglianza sull’esatta esecuzione delle prescrizioni relative alle confessioni religiose, la sorveglianza sulla realizzazione della libertà di confessione, la sorveglianza sulle scuole confessionali, e le questioni dei sussidi e delle dotazioni per soddisfare i bisogni del culto.

2) In particolare rientrano nella competenza di questo dipartimento le questioni della garanzia dei diritti e dei doveri degli ecclesiastici e del personale ausiliario, le questioni connesse alla struttura e alla attività della confessione religiosa, le sue istituzioni e i suoi istituti, le questioni del personale, le questioni relative ai pareri sulle richieste avanzate dagli organi delle organizzazioni, delle confessioni e sulle richieste di privati alle altre autorità e uffici statali, le questioni relative ai pareri sulle riunioni e assemblee connesse alla pratica del culto religioso, le questioni connesse alla sorveglianza dell’attività delle scuole superiori confessionali, dei seminari ecclesiastici e degli organi religiosi, dei seminari minori ecclesiastici e delle scuole ausiliarie degli ordini religiosi, dei dipendenti della confessione religiosa, le questioni connesse al sistema e all’ attività delle scuole confessionali, le questioni dei programmi e dei piani di insegnamento nelle scuole confessionali, le questioni circa le domande per la ripartizione dei sussidi e dotazioni ufficiali per soddisfare i principali bisogni del culto.

 

5. - Alla competenza del dipartimento per i culti non cattolici appartengono le questioni di cui al § 4, per ciò che riguarda gli altri culti diversi dal culto cattolico, e le questioni connesse alla presentazione e registrazione delle confessioni religiose non riconosciute.

 

6. - Alla competenza della sezione autonoma per la sorveglianza delle associazioni religiose appartengono le questioni relative alla registrazione, alla struttura, le questioni del personale e il controllo dell’attività delle associazioni religiose, degli ordini religiosi, delle congregazioni religiose e fondazioni religiose, le questioni relative ai pareri sulle richieste avanzate da questi per sussidi e dotazioni dai fondi statali e da altri fondi.

 

7. - Alla competenza della sezione autonoma per il controllo del Fondo Ecclesiastico appartiene il controllo su questo fondo in base all’art. 10 della legge 20 marzo 1950 « sul passaggio dei beni di «manomorta » per garantire ai parroci il possesso dei poderi agricoli e la creazione del Fondo ecclesiastico ».

 

8.- Nel dipartimento generale saranno nominati degli ispettori per la sorveglianza, con il compito di ispezionare l’amministrazione della confessione religiosa, l’amministrazione degli istituti e delle istituzioni religiose nonché dei beni che fanno parte del Fondo ecclesiastico, tenuto conto delle necessità dei dipartimenti e delle sezioni autonome.

 

9.- Il bilancio dell’Ufficio per le questioni di culto fa parte del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

10. - Il metodo di lavoro dell’Ufficio sarà definito dal regolamento di cui al § 2, punto 3.

 

© GB FB

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