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LEGGE CHE MODIFICA L’ORGANIZZAZIONE DEI SUPREMI ORGANI STATALI NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 

del 19 aprile 1950, pos. 156

 

La trasformazione dei Consigli Nazionali in un unico organo del potere statale richiede adeguata riorganizzazione degli organi supremi dello stato nell’ambito dell’amministrazione comunale e dell’amministrazione pubblica.

Pertanto si ordina quanto segue:

Art. 3 - 1) Viene abolito l’ufficio del Ministro della pubblica amministrazione.

2) Il Consiglio dei ministri, con apposita ordinanza, designerà il potere superiore al quale verranno trasferite le questioni che finora erano di competenza del Ministro della pubblica amministrazione, eccettuate quelle di cui agli artt. 2 e 4.

Art. 4 - 1) Viene istituito un Ufficio per gli affari ecclesiastici, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri.

2) Sono di competenza dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici le questioni riguardanti il rapporto dello stato con le confessioni religiose che finora erano di competenza del Ministro della pubblica amministrazione.

3) A capo dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici vi è un direttore che è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4) Uno statuto emanato dal Consiglio dei ministri definirà l’organizzazione dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici.

Art. 6 - Gli impiegati che finora sono stati occupati nei servizi trasmessi alle competenze del Ministro dell’amministrazione comunale (art. 2), o di altri organi supremi (art. 3 c. 20) dell’Ufficio per gli affari ecclesiastici (art. 4), passano in servizio in corrispondenti settori dell’amministrazione statale.

 

 

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