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DECRETO RELATIVO ALLA NOMINA A CARICHE ECCLESIASTICHE
Del 31 dicembre 1956, pos. 6/1957
Art. 1 – La creazione, la trasformazione, la soppressione e la delimitazione dei confini territoriali delle sedi diocesiane e parrocchiali della Chiesa cattolica sul territorio della Repubblica Popolare Polacca richiedono un accordo con i competenti organi statali.
Art. 2 - 1) L'organo competente per i mutamenti di cui all'art. 1, con riferimento alle diocesi, è il governo ; con riferimento alle parrocchie è il Presidium del Consiglio Nazionale di Voivodato competente per il territorio.
2) Se entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia di modifica l'organo statale competente non ha sollevato alcuna riserva, la richiesta è accolta.
Art. 3 - Le cariche ecclesiastiche delle chiese e degli ordini religiosi nella Repubblica Popolare Polacca possono essere occupate soltanto da cittadini polacchi.
Art. 4 - Prima di procedere alla nomina per la carica di arcivescovo, vescovo diocesano, coadiutore con diritto di successione, parroco o amministratore di parrocchia, è necessario assicurarsi se contro le persone che devono essere nominate a queste cariche non esistano giustificate riserve da parte del competente organo statale.
Art. 5 - Sollevare riserve per la nomina alla carica di arcivescovo, vescovo diocesano e coadiutore con diritto di successione è competenza del governo, mentre per la nomina a parroco o amministratore di parrocchia è competente il Consiglio Nazionale di Voivodato nel cui territorio sorge la parrocchia (per le città di Varsavia e Lódz è competente il Consiglio Nazionale Municipale).
2) Se entro tre mesi da parte del governo ed entro un mese da parte del Consiglio Nazionale di Voivoidato non viene sollevata alcuna riserva, la richiesta è accolta.
3) In caso di contrasto di posizione causato da riserve sollevate, la soluzione definitiva verrà trovata sulla base di un accordo tra l’organo superiore della chiesa e il governo.
Art. 6 - Le persone nominate alle cariche ecclesiastiche di cui all'art. I,
prima di prendere possesso della carica, presteranno un solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Popolare Polacca secondo la seguente formula:
"Giuro solennemente di essere fedele alla Repubblica Popolare Polacca, di rispettare il suo ordinamento giuridico e di non intraprendere nulla che possa minacciare il bene della Repubblica Popolare Polacca".
Art. 7 - In caso di attività dannosa per lo stato compiuta da parte di un ecclesiastico, il competente organo statale si rivolgerà all'organo superiore ecclesiastico con una domanda motivata chiedendo il richiamo dell'ecclesia stico o, in caso di inefficacia, la revoca dell'ecclesiastico dal posto occupato.
Art. 8 - Una sentenza giuridicamente valida che abbia condannato l'ecclesiastico alla perdita dei diritti pubblici, provoca l'allontanamento dalla carica ecclesiastica occupata.
Art. 9 - Le prescrizioni del presente decreto sono analogamente estese
anche alle altre chiese e confessioni religiose che operano sul territorio della
Repubblica Popolare Polacca.
Art. 10 - Perde vigore il decreto del 9 febbraio I953 sulla nomina alle cariche ecclesiastiche.
Art. 11 - Il decreto entra in vigore nel giorno della pubblicazione.