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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 5 AGOSTO 1949 CHE APPORTA MODIFICHE AD ALCUNE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI

 

del 6 agosto 1949, pos. 358

 

In base all’art. 2 c. 2 del decreto del 5 agosto 1949 che apporta modifiche ad alcune disposizioni della legge sulle associazioni, si ordina quanto segue:

Art. 1 - Le associazioni, le unioni e le altre organizzazioni che sono persone giuridiche, aventi come scopo la pratica del culto religioso, devono presentare per iscritto domanda di registrazione, in base a quanto prescritto all’art. 19 della legge sulle associazioni.

Alla domanda si deve inoltre accludere:

a) elenco delle sezioni, sottosezioni e centri locali, specificando nomi, cognomi e indirizzi dei loro dirigenti;

b) elenco delle istituzioni, istituti educativi, sanitari ed economici ecc. e delle imprese gestite da queste unioni;

c) elenco dei beni immobili.

Art. 2 - Le unioni aventi come scopo la pratica del culto religioso e che non hanno personalità giuridica, devono presentare domanda scritta ai dipartimenti per gli affari ecclesiastici del luogo in cui hanno la loro sede, attraverso il competente organo per gli affari interni del presidium del Consiglio popolare di distretto; la domanda deve essere corredata di tutti i dati di cui all’art. 12 della legge sulle associazioni.

Art. 3 - Le unioni religiose (confessioni) non riconosciute dalla legge devono presentare una richiesta scritta per la registrazione, ovvero una richiesta scritta all’Ufficio per gli affari ecclesiastici attraverso il competente dipartimento locale per gli affari ecclesiastici.

Art. 4 - Le domande di registrazione delle unioni di cui all’art. 3 devono rispondere alle prescrizioni dell’art. 19 della legge sulle associazioni, nonché all’art. 1 c. 2 della presente ordinanza, e le richieste alle prescrizioni dell’art. 12 della legge sulle associazioni.

Art. 5 - Gli ordini, e le congregazioni ecclesiastiche presenteranno le domande per la regolarizzazione della loro posizione giuridica all’Ufficio per gli affari ecclesiastici, attraverso il competente dipartimento locale per gli affari ecclesiastici.

Art. 6 - Alle domande, di cui all’art. 5, bisogna accludere:

a) quattro copie dello statuto (costituzione) dell’ordine o congregazione ecclesiastica;

b) elenco dei membri della direzione (direzione della provincia, dell’ordine o della congregazione ecclesiastica) con la specificazione della loro funzione;

c) elenco delle sezioni (case) ed elenco nominativo dei membri dirigenti delle sezioni (case);

d) elenco di istituzioni, istituti culturali, educativi, sanitari ed economici diretti dall’ordine o congregazione ecclesiastica;

e) elenco dei beni immobili.

È necessario, inoltre, indicare il numero complessivo dei membri dell’ordine o congregazione ecclesiastica, con la ripartizione secondo le diverse categorie.

Art. 7 - Le prescrizioni della presente ordinanza sono opportunamente applicate per le domande di registrazione e per le richieste per gli ordini di nuova formazione, per le congregazioni ecclesiastiche, per le unioni aventi per scopo la pratica del culto religioso, nonché per le confessioni religiose non riconosciute dalla legge.

Art. 8 - La presente ordinanza entra in vigore nel giorno della pubblicazione.

 

©GB FB

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