The measure is available in the following languages:
LEGGE SUI GIORNI LIBERI DAL LAVORO
del 18 gennaio 1951, pos. 297
Art. 1 - I giorni liberi dal lavoro sono:
1) I giorni sotto elencati:
a) primo gennaio - Capodanno;
b) primo giorno di Pasqua;
c) secondo giorno di Pasqua;
d) primo maggio - Festa statale;
e) primo giorno di Pentecoste;
f) giorno del Corpus Domini;
g) 22 luglio - Festa della rinascita della Polonia;
h) primo novembre - Tutti i Santi;
i) 25 dicembre - giorno di Natale;
j) 26 dicembre - giorno successivo al Natale.
2) Le domeniche.
Art. 2 - Perdono vigore tutte le disposizioni che fissavano i giorni liberi dal lavoro, in modo diverso dalla presente legge.
Art. 3 - L’esecuzione di questa legge è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i Ministri.
Art. 4 - La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
©GB FB