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LEGGE SUI GIORNI LIBERI DAL LAVORO

 

del 18 gennaio 1951, pos. 297

 

Art. 1 - I giorni liberi dal lavoro sono:

1) I giorni sotto elencati:

a) primo gennaio - Capodanno;

b) primo giorno di Pasqua;

c) secondo giorno di Pasqua;

d) primo maggio - Festa statale;

e) primo giorno di Pentecoste;

f) giorno del Corpus Domini;

g) 22 luglio - Festa della rinascita della Polonia;

h) primo novembre - Tutti i Santi;

i) 25 dicembre - giorno di Natale;

j) 26 dicembre - giorno successivo al Natale.

2) Le domeniche.

Art. 2 - Perdono vigore tutte le disposizioni che fissavano i giorni liberi dal lavoro, in modo diverso dalla presente legge.

Art. 3 - L’esecuzione di questa legge è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i Ministri.

Art. 4 - La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

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