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CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLE FINANZE SULLA INTERPRETAZIONE DI ALCUNE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L’IMPOSTA SULL’ENTRATA
del 25 febbraio 1959, n. PO 7/59
Per un’applicazione uniforme dell’art. 2 c. 2 e dell’art. 13 c. 1 del decreto del 26 ottobre 1950 riguardante l’imposta sull’entrata sulla base dell’art. 2 c. 3, punto 1, del decreto del 16 maggio 1946 sulla imposizione fiscale si precisa quanto segue:
1. - Per le entrate utilizzate direttamente a scopo di culto religioso, si considerano quelle destinate per l’acquisto o il mantenimento dei seguenti oggetti, usati esclusivamente per la celebrazione dei riti religiosi:
a) vasi e oggetti liturgici (calici, vasi per gli oli, ostensori, ecc.);
b) paramenti liturgici (stole, ornati, cotte, cappe, ecc.);
c) biancheria di chiesa (tovaglie, ecc.);
d) vino per la messa, ostie, candele, olio da bruciare ecc. e per il mantenimento in stato di funzionamento degli edifici ecclesiastici (case di preghiera).
2. - Le entrate anche parzialmente destinate al mantenimento degli ecclesiastici, dei monaci, del personale di servizio, ecc., per il mantenimento dei seminari ecclesiastici e delle case di preparazione (noviziato), per gli investimenti come, per esempio, costruzione, ricostruzione o ampliamento degli edifici ecclesiastici, oppure per l’adattamento di edifici per scopi di culto, come pure le entrate non direttamente spese per scopi di culto religioso, non vengono considerate come entrate utilizzate per gli scopi definiti nell’art. 2 c. 2, dei decreto riguardante l’imposta sull’entrata.
3. - Nelle detrazioni per le spese sostenute per il funzionamento delle persone giuridiche ecclesiastiche e delle comunità religiose e congregazioni monastiche che agiscono in base alla legge sulle associazioni (decr. del 5 agosto 1949, pos. 335 e ordinanza del 10 marzo 1950, pos. 98) vanno incluse anche le retribuzioni dei superiori e dei membri dell’amministrazione delle persone giuridiche ecclesiastiche, delle comunità religiose e delle congregazioni monastiche.
4. - Non si considerano né come spesa per il funzionamento né come spesa sostenuta per il reperimento di una entrata (art. 13 del decreto del 25 ottobre del 1950 dell’imposta sull’entrata), le spese di mantenimento delle persone ecclesiastiche o dei membri delle comunità religiose (congregazioni) sostenute dalle persone giuridiche ecclesiastiche, dalle comunità religiose e congregazioni monastiche, anche nel caso che queste persone lavorino nell’ambito di un’attività economica, soggetta all’imposta di ricchezza mobile, svolta da persone giuridiche ecclesiastiche, da comunità religiose o congregazioni monastiche.
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