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CIRCOLARE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE ASSICURAZIONI SULLE QUOTE PER L’ASSICURAZIONE SOCIALE
del 27 gennaio 1957, n. 3 «PZ»
1.- Le organizzazioni e le confessioni religiose e le loro istituzioni, come pure gli istituti di lavoro da esse dipendenti, pagano le quote per l’assicurazione sociale, a decorrere dal 1° gennaio 1957, per un importo del 15,5% sulle retribuzioni.
2.- Bisogna render noto alle organizzazioni, di cui al punto 1, il mutamento della quota per l’assicurazione sociale, con una lettera del seguente tenore: «Rendiamo noto che secondo la lettera circolare dell’Amministrazione centrale delle assicurazioni sociali n. 3 del 27 gennaio 1957, le quote per l’assicurazione degli impiegati (segue il nome dell’istituzione) vanno calcolate per un importo del 15,5% sulla retribuzione degli impiegati, a decorrere dalle retribuzioni del mese di gennaio 1957 ».
3. - I conti delle confessioni religiose e delle istituzioni da esse dirette rimangono nel « gruppo 2 » degli istituti di lavoro.
4. - Sui conti delle confessioni religiose e delle istituzioni da esse dirette bisogna calcolare gli interessi, e non le aggiunte per ritardo.
5. - La presente circolare non riguarda:
a) l’associazione « Charitas » e le istituzioni da essa dirette;
b) il centro di produzione e di commercio degli oggetti di devozione «Ars Christiana»;
c) l’associazione «Pax» e le sue filiali: « Inco », « Veritas », « Slow Powszechne»;
d) l’associazione degli Amici dell’Università Cattolica di Lublino
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