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LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI
del 27 ottobre 1932, pos. 808
Capitolo I
Prescrizioni generali
Art. 1 - La presente legge regola l’esistenza delle associazioni, considerate come unioni volontarie stabili senza fine di lucro.
Art. 2 - I cittadini polacchi hanno diritto di unirsi in associazioni, i cui scopi, struttura e attività non devono essere in contrasto con la legge, né minacciare la sicurezza, la pace e l’ordine pubblico.
Questo diritto è concesso a tutti i cittadini, a partire dal 18° anno di età, se successive disposizioni non prevedono particolari eccezioni.
Possono intervenire come fondatori oppure far parte del comitato direttivo delle associazioni soltanto coloro che hanno facoltà di compiere atti giuridici.
Non possono appartenere alle associazioni gli studenti delle scuole, eccetto quelli universitari.
I giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni, che non frequentino la scuola, possono — con il permesso dei propri tutori — appartenere ad associazioni, ma senza partecipare alla votazione di delibere e sono esclusi dal diritto di voto.
Art. 3 - I militari in servizio attivo possono far parte di associazioni solo con l’autorizzazione delle autorità militari, sulla base delle prescrizioni del ministero della Difesa nazionale, ma non possono essere sottoposti né a ballottaggio né a «giurì d’onore» , in qualunque forma.
Ulteriori restrizioni del diritto di appartenenza alle associazioni per alcune categorie di persone sono specificate nelle prescrizioni generali.
Art. 4 - Gli stranieri possono far parte delle associazioni previste dalla presente legge.
La disposizione del Consiglio dei ministri emanata su richiesta dei Ministri degli Interni e degli Esteri introduce diversi principi sulle associazioni degli stranieri, nonché sulla partecipazione di costoro ad associazioni e ai loro organi direttivi.
Con questo sistema sarà regolata la questione delle associazioni a carattere internazionale, se necessità particolari, relative alla loro organizzazione e al loro funzionamento sul territorio polacco, non daranno la possibilità di applicare ad esse tutte le prescrizioni della presente legge.
Art. 5 - Non si può obbligare nessuno a far parte, o meno delle associazioni. Nello stesso tempo non può essere posto alcun limite alla possibilità di lasciare l’associazione.
Le risoluzioni di statuti o regolamenti in contrasto con quanto sopra, come pure delibere od ordinanze, sono inammissibili e pertanto prive di validità.
La libertà di lasciare l’associazione non esclude tuttavia di fissare, nello statuto delle associazioni con personalità giuridica, l’obbligo di pagare la propria quota di socio fino alla scadenza dell’anno economico.
Art. 6 - È proibita la costituzione di associazioni che abbiano come base il principio dell’assoluta obbedienza dei soci alle autorità dell’associazione.
Questa prescrizione non viene applicata alle comunità religiose e alle congregazioni ecclesiastiche nell’ambito della pratica del culto religioso.
Art. 6 bis1 - Le confessioni religiose non riconosciute legalmente sono soggette alle prescrizioni della presente legge.
Art. 7 - (Abrogato).
Art. 8 - Nessuna associazione ha il diritto di fare oggetto di valutazione dei suoi collegi giudicanti ovvero oggetto di delibere, oppure di denigrare in altro modo l’attività di servizio dei funzionari statali soci dell’associazione, prima che un giudizio su tali attività venga espresso da parte delle autorità superiori del funzionario in oggetto, oppure da parte degli organi disciplinari, oppure da parte del tribunale se questa attività non è stata condannata con una sentenza penale.
Art. 9 - Alle prescrizioni di questa legge non sono soggetti:
a) le unioni religiose (confessioni) legalmente riconosciute dallo Stato2;
b) i comitati creati allo scopo di preparare le elezioni per le istituzioni di diritto pubblico, qualora, le elezioni siano fondate su leggi o disposizioni delle autorità, dal giorno della convocazione delle elezioni fino al termine delle attività elettorali;
c) i sindacati dei lavoratori che sono soggetti ad apposite prescrizioni3;
d) le corporazioni previste dalla legge industriale e le loro unioni nonché unioni, gruppi e organizzazioni industriali sorti su iniziativa del Ministro dell’Industria e del Commercio (attualmente dal Comitato per la piccola industria), sulla base di particolari autorizzazioni legali;
e) le associazioni accademiche, create sulla base della legge sulle scuole accademiche e le associazioni degli studenti create in seno ad altre scuole, ma sotto la dipendenza delle autorità scolastiche.
f) le associazioni strettamente militari, connesse all’adempimento del servizio militare e create da militari in servizio attivo dietro autorizzazione delle autorità militari;
g) le cooperative, escluse quelle di cui all’art. 11.
Art. 10 - Un’ordinanza del Consiglio dei ministri può, su richiesta del Ministro degli Interni, d’intesa con i Ministri per gli affari religiosi e della Istruzione pubblica (attualmente Ufficio per gli affari ecclesiastici), introdurre differenti principi per le associazioni con fini religiosi e confessionali che non siano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 9 punto a).
Art. 11 - Le cooperative che svolgono attività culturale sono soggette, nei limiti di questa attività, a quanto disposto dagli artt. 12, 13, 14, 15 e 17 della presente legge, tenendo presente che per «fondazione», di cui agli articoli 12, 13 e 14, si considera l’inizio dell’attività culturale, e per «scioglimento» di cui all’art. 13, anche il caso di cessione dell’attività.
Capitolo II
Associazioni ordinarie
Art. 12 - Le persone, in numero minimo di tre, che desiderino costituire un’associazione ordinaria, devono presentare richiesta scritta all’autorità amministrativa generale del distretto (attualmente: all’organo per gli affari interni del presidium del consiglio popolare di distretto) sede della futura residenza dell’associazione, come autorità diretta di controllo, indicando:
1) il nome dell’associazione, il suo scopo e i mezzi di attività;
2) il settore di attività e la residenza dell’associazione;
3) i loro cognomi e nomi con relativi domicili;
4) il modo di elezione della direzione;
5) il modo di adesione e di dimissione dei soci;
6) il modo di scioglimento dell’associazione.
Art. 13 - Se nel termine di quattro settimane dalla presentazione della richiesta l’autorità non impedisce la fondazione dell’associazione, ovvero se prima della scadenza di quel termine ha constatato la mancanza di opposizione alla fondazione, l’associazione può iniziare la sua attività.
Entro due settimane dall’inizio dell’attività dell’associazione la direzione è tenuta a render noto alle autorità la sua composizione, con i rispettivi domicili dei membri, nonché l’indirizzo del locale che sarà sede dell’associazione.
Le prescrizioni suddette valgono anche per ciò che riguarda l’obbligo di denunciare qualsiasi mutamento di cui all’art. 12, punti I, 2, 4, 5, e 6, nonché i mutamenti in seno alla direzione o relativi alla sede dell’associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, la sua ultima direzione è obbligata a renderlo noto alle autorità entro due settimane a partire dal momento in cui si è deciso lo scioglimento.
Art.14 - L’autorità, con decisione opportunamente motivata, proibisce la fondazione dell’associazione se la sua esistenza non si accordi con la legge ovvero possa costituire una minaccia alla sicurezza, alla pace o all’ordine pubblico.
Art. 15 - L’autorità diretta può richiedere alla direzione dell’associazione di presentare copia del verbale delle sedute oppure l’estratto delle delibere approvate, se scritte, e può prendere visione, nella sede dell’associazione, di atti, libri e documenti, di cui può richiedere note ed estratti anche prima di chiedere alla direzione di presentarli nelle date fissate dall’autorità.
La direzione è obbligata a tenere aggiornato l’elenco dei nomi dei soci dell’associazione, con indicazione della cittadinanza e a fornire alle autorità, su loro richiesta, dati di tale elenco.
Art. 16 - Se l’attività dell’associazione contravviene alle leggi vigenti, stabilite per l’ambito e le modalità di attività delle associazioni, se l’associazione in generale non corrisponde più alle condizioni per la sua esistenza legale ovvero minaccia la sicurezza, la pace o l’ordine pubblico, le autorità dirette di controllo possono, a seconda delle circostanze, con decisione opportunamente motivata, sia diffidare l’associazione, sia obbligarla ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, in particolare a ritirare le delibere illegittime, sotto la minaccia di sospensione o di scioglimento dell’associazione, prescrivendo, a questo scopo, un termine, ovvero sospendere direttamente l’attività e sciogliere poi l’associazione. La decisione di sospensione è di immediata esecuzione.
In caso di non scioglimento dell’associazione entro due mesi dalla sospensione dell’attività, la sospensione perde di validità.
Art. 17 - Se l’attività di una delle associazioni di cui all’art. 11, è stata rivolta verso atti criminali, oppure ha minacciato la sicurezza, la pace o l’ordine pubblico, gli organi per gli affari interni del presidium del Consiglio popolare di distretto possono, in seguito all’accertamento di tali circostanze, o esigere dai dirigenti dell’associazione l’eliminazione dello stato di minaccia ovvero sospendere l’attività dell’associazione e presentare istanza di scioglimento dell’associazione al competente tribunale di distretto che decide con l’opportuna applicazione delle norme del codice di procedura penale. In questo caso, la sospensione resta valida fino a quando venga emessa la decisione del tribunale sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 18 - Le associazioni create sulla base degli artt. 12 e 13, non possono:
a) istituire sezioni;
b) raccogliersi in unioni di associazioni;
c) ammettere fra i propri soci persone giuridiche;
d) beneficiare di pubbliche sottoscrizioni o di sovvenzioni accordate dalle autorità o da istituzioni pubbliche.
Ai sensi degli artt. 12 e 13, sono ugualmente proibite:
a) le unioni di associazioni;
b) le associazioni di funzionari dello stato o di altri impiegati statali il cui rapporto di servizio ha carattere di diritto pubblico, rivolte a sostenere i loro interessi professionali.
Capitolo III
Le Associazioni registrate
Art. 19 - Le persone in numero di almeno 15, oppure le associazioni ordinarie con almeno 15 soci, che desiderino formare un’associazione avente personalità giuridica, ovvero ottenere tale diritto per l’associazione, devono presentare, tramite l’organo per gli affari interni del presidium del Consiglio popolare di distretto del luogo della futura sede dell’associazione (autorità diretta di controllo), una domanda scritta al corrispondente organo per gli affari interni del presidium del Consiglio popolare di voivodato (autorità di registrazione) chiedendo di registrare l’associazione, accludendo quattro copie del progetto di statuto.
Nello statuto devono figurare;
a) nome dell’associazione, che la differenzi chiaramente da altre associazioni registrate nell’ambito del voivodato, nonché dalle autorità degli uffici statali e autonomi;
b) ambito dell’attività e sede dell’associazione;
c) scopo dell’associazione e mezzi di attività;
d) forma di adesione e di recesso dei soci, loro diritti e obblighi;
e) modo di ripartizione delle quote sociali;
f) autorità dell’associazione (presidenza, assemblea generale, collegio dei sindaci), modo di elezione e di integrazione di questi organi e ambito delle loro competenze;
g) sistema di rappresentanza dell’associazione davanti a terzi e condizioni per la validità delle sue delibere ed atti;
h) modo di soluzione delle controversie che possono sorgere in seno all’associazione;
i) forma di assunzione di obbligazioni patrimoniali da parte dell’associazione;
j) modalità per la modifica dello statuto;
k) condizioni e modalità per lo scioglimento dell’associazione.
Nello statuto inoltre deve risultare il rapporto dell’associazione nei confronti di altre associazioni e organizzazioni, nel caso che detta associazione intenda essere subordinata ad esse dal punto di vista organizzativo o ideologico.
Art. 20 - L’autorità competente a registrare può, con decisione opportunamente motivata, respingere la domanda di registrazione, sia per le cause indicate nell’art. 14, sia perché la fondazione dell’associazione non corrisponde a considerazioni di utilità sociale; può anche condizionare il suo nulla osta per la fondazione dell’associazione all’introduzione di alcune modifiche nello statuto.
Art. 21 - Se l’autorità non ha alcuna obiezione contro la progettata associazione, ovvero se queste obiezioni siano state superate nel corso dell’istanza, l’autorità iscrive l’associazione nell’apposito registro delle associazioni. Nello stesso tempo rilascia ai soci fondatori una copia dello statuto con l’apposita approvazione richiesta. Inoltre, l’autorità dà notizia dell’avvenuta registrazione con la pubblicazione, a spese dei soci fondatori, sul «Monitor Polski».
Dal momento dell’iscrizione nel registro, l’associazione ha personalità giuridica e accanto alla specifica denominazione può aggiungere « associazione registrata ».
Art. 22 - Come previsto nell’articolo precedente, la domanda per l’iscrizione nel registro, deve contenere:
a) nome, sede dell’associazione e ambito di attività;
b) data di iscrizione al registro;
c) scopo dell’associazione e mezzi di attività;
d) nomi e cognomi dei soci fondatori;
e) eventuali limitazioni nelle procure della direzione;
f) tempo di durata dell’associazione, se questo è limitato.
La pubblicazione sul « Monitor Polski» comprende i seguenti elementi:
a) nome, sede dell’associazione e settore di attività;
b) scopo dell’associazione, se non risulta dal nome stesso dell’associazione;
c) data di iscrizione al registro, con relativo numero di posizione.
Art. 23 - Nel termine di due settimane dall’inizio dell’attività dell’associazione, la sua direzione è obbligata a far conoscere alle autorità che l’hanno registrata, attraverso le autorità dirette di controllo, la composizione della direzione, i domicili dei suoi soci e l’indirizzo della sede dell’associazione.
La stessa cosa è necessaria per i mutamenti nella composizione della direzione o nell’indirizzo dell’associazione, entro due settimane dal cambiamento.
I dati riguardanti la composizione della direzione e l’indirizzo dell’associazione sono iscritti nel registro.
Art. 24 - Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 trovano corrispondenti applicazioni anche per le associazioni registrate, con la sola differenza che la decisione di scioglimento dell’associazione può essere adottata dall’autorità che ha proceduto alla registrazione.
Inoltre, su richiesta scritta dell’autorità diretta di controllo, la direzione dell’associazione, sotto la personale responsabilità di ogni membro della direzione stessa, è obbligata a presentare in duplice copia il rendiconto dell’attività e il rendiconto finanziario dell’associazione per il periodo di esercizio trascorso, nonché a fornire i necessari chiarimenti.
Art. 25 - In caso di sospensione dell’attività o di scioglimento dell’associazione, le autorità di registrazione apporranno una apposita annotazione sul registro. In caso di necessità, l’autorità diretta di controllo disporrà la custodia provvisoria dei beni dell’associazione e designerà un curatore per le questioni relative a questi beni. L’autorità di registrazione disporrà la liquidazione dell’associazione dopo la decisione definitiva del suo scioglimento nel caso che l’esecuzione di questa decisione non sia stata sospesa.
Art. 26 - Se:
1) il numero dei soci dell’associazione scende a meno di dieci; ovvero
2) l’associazione non ha la direzione prevista dallo statuto, né è in condizioni di eleggerla, oppure non la costituisce nel periodo di un anno; oppure
3) quest’organo non è stato rinnovato per tre periodi della durata prevista dallo statuto; oppure
4) si realizzeranno altre circostanze che dimostrino che l’associazione ha cessato di esercitare effettivamente, oppure che ha esaurito l’oggetto della sua attività, l’autorità di registrazione, di propria iniziativa o su richiesta del curatore designato in base all’art. 30 o su richiesta di chiunque, constaterà queste circostanze e deciderà lo scioglimento dell’associazione.
Art. 27 - I beni dell’associazione sciolta dall’autorità, ovvero di quella associazione di cui l’autorità ha deciso lo scioglimento in base all’art. 26, saranno utilizzati a scopi che verranno definiti dalle autorità di registrazione.
Art. 28 - I mutamenti nello statuto dell’associazione devono essere fatti con il sistema stabilito per la fondazione dell’associazione. Se questi cambiamenti riguardano dati che figurano nel registro, devono essere annotati nel registro stesso e pubblicati nella forma prevista dall’art. 21.
Art. 29 - L’associazione deve avere una direzione che la rappresenti all’esterno, sia nei confronti delle autorità che dei terzi.
Art. 30 - In mancanza di direzione idonea al compimento di atti giuridici, l’autorità di registrazione, di propria iniziativa o su richiesta della persona interessata, designerà un curatore che sostituisca la direzione per il tempo necessario all’eliminazione della suddetta mancanza, o per decidere della liquidazione. L’autorità può, in qualsiasi momento, ritirare il curatore, designato secondo gli artt. 25 e 30 e sostituirli, in caso di bisogno, con un’altra persona.
Art. 31 - È obbligo della direzione convocare l’assemblea generale nei casi previsti dallo statuto o, in caso di mancanza di queste disposizioni, almeno una volta all’anno.
L’assemblea generale è la più alta autorità dell’associazione, che ha il diritto di decidere su tutte le questioni relative all’attività dell’associazione per le quali lo statuto non ha attribuito poteri ad altri suoi organi.
L’assemblea generale è formata dai soci che rispondono alle condizioni previste dallo statuto e, in caso di mancanza di indicazioni nello statuto, da tutti i soci che in forza della legge non sono esclusi dal diritto di voto.
Art. 32 - La direzione è obbligata a convocare l’assemblea generale se ciò viene richiesto da un numero di soci stabilito nello statuto o, in mancanza di norme particolari, se la convocazione è richiesta, con giuste motivazioni, da almeno un decimo dei soci dell’associazione aventi diritto di voto.
In caso di mancato accoglimento di questa richiesta, l’autorità di registrazione può autorizzare i membri che hanno presentato tale richiesta, a convocare l’assemblea generale designando anche il suo presidente. Alla suddetta autorizzazione bisogna riferirsi per convocare l’assemblea generale.
Art. 33 - Oltre ai dati previsti negli articoli precedenti, sono ugualmente soggetti all’iscrizione nel registro:
a) l’apertura del fallimento;
b) l’apertura della liquidazione, con nomi e cognomi dei liquidatori, cambiamenti nella loro composizione, il termine della liquidazione, la cancellazione dal registro dell’associazione liquidata.
Art. 34 - È obbligo della direzione dichiarare alle autorità di registrazione, oltre a tutti quei dati di cui agli articoli precedenti, anche : la restrizione delle procure della direzione; lo scioglimento dell’associazione in base a proprie delibere ovvero per la scadenza del termine fissato al momento della fondazione oppure per il raggiungimento degli scopi dell’associazione; l’apertura della liquidazione, con nomi e cognomi dei liquidatori, se la liquidazione è stata decisa dall’associazione stessa.
Art. 35 - La denuncia dei mutamenti nel collegio dei liquidatori, del termine della liquidazione e della richiesta di cancellazione dell’associazione dal registro è obbligo dei liquidatori.
L’iscrizione nel registro dell’apertura del fallimento e dell’apertura della liquidazione sono disposte dall’autorità, ed ugualmente decisa d’ufficio è l’iscrizione dei nomi e cognomi dei curatori o dei liquidatori.
Art. 36 - I registri delle associazioni sono pubblici e possono essere consultati anche da terze persone. Chiunque ha il diritto di ricevere copie legalizzate ed estratti di questi registri.
Art. 37 - Tutte le decisioni delle autorità dell’associazione che comportano una diminuzione dei beni dell’associazione richiedono il consenso della competente autorità di registrazione.
In caso di scioglimento dell’associazione in seguito a propria decisione, oppure per scadenza del termine per cui era stata fondata ovvero per compimento dei fini dell’associazione, l’ultima assemblea generale stabilirà, con una delibera che dovrà essere approvata dall’autorità di registrazione, la destinazione dei beni dell’associazione.
In mancanza di tale delibera, oppure in caso di mancata accettazione di questa da parte dell’autorità, vale quanto prescritto all’art. 27.
Art. 38 - I liquidatori dell’associazione, nel caso previsto dall’art. 37, sono i membri dell’ultima direzione se lo statuto ovvero, in mancanza di prescrizioni nello statuto, le delibere dell’ultima assemblea generale non abbiano stabilito diversamente.
Negli altri casi di liquidazione, i liquidatori sono designati dall’autorità di registrazione. Questa autorità li può revocare o, su loro richiesta, congedare, designando al loro posto altre persone.
Art. 39 - I liquidatori non possono concludere quei contratti o intraprendere quegli atti giuridici che non provengano dalla necessità della liquidazione.
I liquidatori hanno l’obbligo di portare a termine la liquidazione nel più breve termine possibile, assicurando, nello stesso tempo, che la massa di liquidazione non subisca diminuzioni. Se la liquidazione non è conclusa entro un anno dalla decisione, i liquidatori devono motivare le cause del ritardo all’autorità di registrazione che, o riterrà giustificate queste cause e prorogherà il termine, ovvero, allo scopo di portare a termine la liquidazione, procederà secondo le prescrizioni dell’art. 38 C. 2.
Art. 40 - Il diritto di fondare sezioni è concesso soltanto a quelle associazioni che nei propri statuti prevedono questo diritto, avendo fissato i principi relativi alla organizzazione di queste sezioni.
Art. 41 - I dirigenti delle sezioni fondate in base alle prescrizioni dello statuto dell’associazione, sono obbligati a far presente la fondazione delle sezioni all’organo per gli affari interni del presidium del Consiglio popolare di distretto del luogo ove ha sede la sezione, accludendo:
1) una copia dello statuto dell’associazione;
2) la documentazione del consenso dell’associazione centrale alla fondazione di sezioni;
3) l’elenco dei componenti della direzione della sezione, con i relativi indirizzi;
4) indirizzo della sede della sezione.
L’autorità può vietare la fondazione della sezione alle condizioni e in base ai principi previsti negli artt. 13 c. 1 e 14.
I dirigenti della sezione hanno anche l’obbligo di render noto, entro due settimane, alle autorità ogni mutamento avvenuto nella direzione, nell’indirizzo della sezione e nello statuto dell’associazione, contando il termine suddetto dal momento del mutamento ovvero dal momento in cui si è venuti a conoscenza del mutamento.
Quanto stabilito dagli artt. 15 e 16 ha pieno valore per le sezioni dell’associazione.
Art. 42 - Le unioni di associazioni o di altre persone giuridiche possono essere costituite in base alle prescrizioni di questo capitolo, con la sola modifica che per costituire l’unione è sufficiente la partecipazione di tre associazioni o persone giuridiche.
Art. 43 - Per le associazioni che usufruiscono di offerte pubbliche ovvero di sovvenzioni da parte di autorità o istituzioni pubbliche, indipendentemente dagli scopi di tali associazioni, valgono le seguenti disposizioni:
a) è fatto obbligo di portare a conoscenza delle autorità dirette di controllo la data, il luogo e l’oggetto di ogni assemblea generale; ciò riguarda anche le riunioni della direzione dell’associazione, se oggetto di tali riunioni sono questioni connesse all’uso di fondi ottenuti nel modo descritto all’inizio di questo articolo;
b) l’autorità può delegare alle riunioni un proprio rappresentante che ha diritto a prendere la parola, a richiedere informazioni alla direzione, al collegio dei sindaci e agli altri organi dell’associazione, nonché a fare osservazioni in merito all’attività dell’associazione, all’utilità delle spese sostenute, alle riforme necessarie, ecc.; il delegato può essere, ugualmente, un funzionario delle autorità governative ovvero dell’amministrazione statale interessata, oppure di una pubblica istituzione;
c) nel caso che si ripetano difetti nell’attività dell’associazione, da parte dell’autorità di registrazione può essere negato il diritto di usufruire di offerte pubbliche o di sovvenzioni.
Art. 43 a - Il controllo dell’amministrazione dell’associazione, della regolamentazione della contabilità e dei rendiconti finanziari è competenza dell’autorità che ha proceduto alla registrazione.
Art. 44 - La sorveglianza delle autorità sulle associazioni, prevista in questo capitolo non riguarda i diritti delle autorità riconosciuti nell’ordinanza del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1927, per la sorveglianza ed il controllo dell’attività delle istituzioni protette.
Art. 45 - Prescrizioni più dettagliate per quanto riguarda il sistema di tenere i registri, di presentare le istanze, le forme di pubblicazione e di accessibilità ai registri, le modalità procedurali per la registrazione e per il pagamento delle tasse di registrazione, nonché per il rilascio di copie ed estratti del registro, sono fissate dal Ministro degli interni.
— Omissis —
1 Aggiunto con il decr. del 5 agosto 1949, pos. 335.
2Questa disposizione risulta abrogata dall’art. 2 c. 1 del decr. del 5 agosto 1949, pos. 335.
3Cfr. le modifiche introdotte dall’art. 2 della legge del 1° luglio 1949, pos. 293.
©GB FB