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DECRETO GOVERNATIVO CHE MODIFICA ALCUNE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI
del 5 agosto 1949, pos. 335
In base all’art. 4 della legge costituzionale del 19 febbraio 1947 sull’ordinamento e sull’ambito di competenze degli organi supremi della Repubblica Popolare Polacca, e della legge del 2 luglio 1949 sui poteri del Governo di emanare decreti con forza di legge, il Consiglio dei ministri stabilisce e il Consiglio di Stato approva quanto segue:
Art. 1 - Nell’ordinanza del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1932, legge sulle associazioni, si introducono le seguenti modifiche:
Le confessioni religiose non riconosciute legalmente sono soggette alle prescrizioni della presente legge.
Art. 2 - 1) Le associazioni (unioni) che erano esentate dalle prescrizioni della legge sulle associazioni in base all’art. 9 punto a) dell’antica stesura, nonché le unioni religiose non riconosciute giuridicamente saranno sciolte se entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto non adempiranno le prescrizioni della legge sulle associazioni. Della destinazione dei loro beni deciderà il Consiglio dei ministri.
2) Il Ministro della pubblica amministrazione stabilirà con un’ordinanza particolari modalità procedurali in materia di registrazione e di istanze per:
a) ordini e congregazioni ecclesiastiche;
b) altre unioni di chiese e di confessioni religiose riconosciute dalla legge che hanno per scopo la pratica del culto religioso;
c) confessioni religiose non riconosciute dalla legge.
Art. 3 - L’attuazione di questo decreto è affidata al Ministro della pubblica amministrazione.
Art. 4 - Il decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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