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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ SULLA RETRIBUZIONE DEI
CAPPELLANI OSPEDALIERI
del 16 dicembre 1950, n. L. III. 2226/2/50
In relazione alla Circolare n. 63/50 del 5 agosto 1950, ordino quanto segue:
1. - Le direzioni delle case di cura sono obbligate a stipulare dei contratti di incarico con quegli ecclesiastici che sono stati assunti come cappellani dell’ospedale.
2. - Il contratto di incarico deve fissare l’importo della retribuzione forfettaria e attestare che all’incaricato non spettano, in base a questo contratto, né i servizi sociali, né sconti sulle ferrovie, né l’appartamento.
3. - La retribuzione va fissata entro i limiti compresi fra i 150 e i 300 zloty, in base al carattere della casa di cura.
4. - In ogni caso la direzione della casa di cura è obbligata a concordare l’importo della retribuzione con il dirigente del dipartimento della sanità e con quello della sezione per gli affari ecclesiastici del Presidium del Consiglio popolare di Voivodato.
5. - L’ecclesiastico può essere contemporaneamente cappellano di diverse case di cura e, in questo caso, la direzione di ogni casa di cura deve stipulare con lui un contratto particolare.