The measure is available in the following languages:
ISTRUZIONE DEL MINISTRO DELLA SANITÀ SULL’ASSISTENZA RELIGIOSA AI MALATI RICOVERATI NEGLI OSPEDALI E NEI SANATORI
del 3 dicembre 1956, n. K. I. 4/1741/56
Allo scopo di assicurare ai malati ricoverati negli ospedali e nei sanatori la possibilità di soddisfare i propri bisogni religiosi si stabilisce quanto segue:
1.- 1) L’ ospedale o il sanatorio è obbligato a dare la possibilità a quei malati che lo desiderano di soddisfare i propri bisogni religiosi.
2) A questo scopo il direttore dell’ospedale o del sanatorio deve stipulare un contratto con un ecclesiastico come cappellano ospedaliero.
2 - 1) I cappellani ospedalieri ricevono, per il compimento delle loro funzioni, una retribuzione forfettaria dal bilancio dell’ ospedale o del sanatorio in base alle norme fissate nell’ordinanza del Ministro della sanità del 16 dicembre 1950 sulla retribuzione dei cappellani ospedalieri. Il cappellano che non ha un fisso rapporto di lavoro con l’ospedale, non può beneficiare dell’alloggio nell’ospedale o nei sanatorio stesso.
2) Il direttore dell’ospedale o del sanatorio assicura al cappellano l’uso di un locale nell’ospedale, che servirà anche per la conservazione degli oggetti del culto religioso. Negli ospedali e nei sanatori che dispongono di una cappella, non occorre destinare un tale locale allo scopo suddetto.
3. - Il cappellano può visitare i malati in base alle norme del regolamento dell’ospedale e delle particolari condizioni di una determinata casa di cura.
4. - 1) Il tempo e il luogo per lo svolgimento dei riti connessi ai servizi religiosi vengono stabiliti in accordo dal cappellano e dal direttore dell’ospedale o del sanatorio.
2) I1 compimento delle funzioni religiose non deve turbare l’andamento del lavoro nell’ospedale o nel sanatorio.
5. - I direttori degli ospedali o sanatori devono vigilare perchè i cappellani ospedalieri non incontrino alcuna difficoltà nella celebrazione dei riti e nel compimento dei servizi religiosi, in conformità ai principi sopra esposti.
Nello stesso tempo bisogna assicurarsi che il compimento di queste attività non violi i principi di libertà di coscienza e di confessione nei confronti di malati di altri culti o di quelli senza alcuna confessione religiosa.
6. - Viene abrogata la lettera circolare n. 63/50 del 5 agosto 1950, n. L. III 2226/2/50 sull’assistenza religiosa ai malati ricoverati nelle case di cura o sanatori.
©GB FB